Fonte battesimale si stacca dalla sede e ferisce il bambino alla testa e al piede (Corte Appello Genova, sez. II, 24/02/2022, n.182).

Fonte battesimale ferisce il bambino e i genitori citano in giudizio la Parrocchia innanzi al Tribunale di Imperia chiedendo il risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nella previsione dell’art. 2051 c.c. ed ha ritenuto che la Parrocchia fosse custode della fonte battesimale, la cui struttura superiore era fissata in modo inidoneo “alla propria base con del collante e del filo di ferro”.

Per tali ragioni, il primo Giudice conclude che l’evento sia stato verificato da due fattori concausali: il precario equilibrio della fonte battesimale e la condotta del minore, il quale si era aggrappato alla fonte per intingere la mano quando questa si era staccata dalla sua base, colpendolo alla fronte e cadendogli sul piede destro.

Secondo il Tribunale, la grave imprudenza commessa dal bambino aveva contribuito in misura pari al 70% a causare l’incidente, mentre la restante quota era imputabile alla parrocchia, condannata a pagare a titolo di risarcimento l’importo di Euro 22.618,59, commisurato alla propria quota di responsabilità.

I genitori del piccolo danneggiato impugnano la decisione in appello contestando il concorso di colpa da parte del minore.

Il Giudice di primo grado aveva tratto tale convincimento dalle informazioni anamnestiche riportate, ma non verbalizzate, dal CTU; nulla invece, risultava dai certificati medici, nonostante la diversa indicazione in sentenza.

Secondo gli appellanti, al CTU non spettava ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; inoltre, le dichiarazioni rese dal bambino, che, all’epoca dei fatti, aveva 3 anni, avrebbero dovuto essere attentamente vagliate ed assunte con prudenza e con il rispetto delle fondamentali cautele necessarie per l’audizione di un bambino di quell’età. Non c’era prova, poi, di quanto effettivamente riferito dal minore sulla dinamica dell’incidente, dal momento che le sue dichiarazioni erano state riportate dal perito, ma non verbalizzate e, in ogni caso, non erano utilizzabili come confessione in assenza di alcun riscontro alla ricostruzione dell’incidente come ipotizzata in sentenza.

Inoltre deducono che, comunque, sussisteva una piena responsabilità della parrocchia, anche nella negata ipotesi in cui il bambino si fosse aggrappato al fonte battesimale, tenuto conto della minima forza che il bambino di tre anni avrebbe potuto esplicare nell’aggrapparsi alla fonte.

Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale ha ricostruito la dinamica dell’incidente, attribuendo una maggioritaria responsabilità al minore, sulla base di quanto riferito da questi in seno alla CTU. Nell’elaborato si legge: “il piccolo periziando racconta che in data 30/07/2015, all’interno della chiesa si aggrappava all’acquasantiera per intingere la manina quando questa si staccava dalla sua base colpendolo alla fronte e cadendogli sul piede destro”.

La giurisprudenza attribuisce alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall’art. 2735 c.c., comma 1, seconda parte, alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo. Si tratta, cioè, di dichiarazioni che non hanno efficacia di “piena prova”, ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice. Inoltre, la dichiarazione a contenuto confessorio resa da soggetto incapace (minore) ha valore di mero indizio, e può essere valutata dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al giudizio.

Il Tribunale avrebbe dovuto ricercare riscontri oggettivi alle dichiarazioni del bambino che all’epoca della CTU aveva solo 6 anni e ricordava un episodio occorsogli a 3 anni e, quindi, non vi è alcuna garanzia di attendibilità delle sue dichiarazioni.

La causa della caduta della vasca è rimasta ignota e la regola dell’onere della prova, nel caso di risarcimento ex art. 2051 c.c., è sfavorevole al custode, cui spetta dimostrare, in tali circostanze, la ricorrenza del caso fortuito.

La Parrocchia, sul punto, nulla ha dimostrato.

La Corte d’Appello esclude, pertanto, un concorso di colpa da parte del bambino nella causazione del distacco della fonte battesimale, ed essendo stata accertata la derivazione causale dell’incidente dalla cosa in custodia, riconosce a favore degli appellanti l’intero risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in Euro 75.395,30.

La redazione giuridica

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