Ipertermia maligna e decesso del paziente (Cassazione civile, sez. III, 22/03/2022, n.9221).
Ipertermia maligna sopraggiunta nel corso di intervento chirurgico per la riduzione della frattura causata da un sinistro stradale.
La vicenda processuale, difatti, trae origine da un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il paziente. A seguito di tale incidente l’uomo veniva ricoverato presso l’Ospedale dove è deceduto per effetto di ipertermia maligna insorta nel corso di un intervento chirurgico, eseguito per la riduzione di una frattura.
I congiunti instauravano giudizio civile chiedendo agli autori del sinistro il risarcimento per lesioni colpose e alla ASL il risarcimento per la morte del paziente.
Il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava inammissibile la chiamata in causa della Asl (revocando l’ordinanza ammissiva) e accoglieva la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti, dichiarandone la responsabilità esclusiva con condanna al pagamento della somma di Euro 15.200,00 ciascuno.
Tale sentenza non veniva impugnata e pertanto passava in giudicato.
Successivamente, nel 2006, gli eredi convenivano in giudizio l’A.S.U.R. Marche (già Asl di Ascoli Piceno) al fine di sentirla dichiarare responsabile del decesso del congiunto, in conseguenza dell’operato dei medici della struttura sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale, rigettava la domanda per intervenuto giudicato in merito alla responsabilità nel decesso e compensava le spese di lite fra le parti.
La Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione del Giudice di prime cure, ritenendo, in via preliminare, che il Tribunale avesse correttamente valutato l’eccezione di giudicato, essendo incontestabile l’operatività, nel caso di specie, del giudicato esterno con riferimento al decisum della sentenza n. 710/2005 che definiva il sinistro stradale.
Tale decisione, infatti, non soltanto era stata emanata nel corso di un giudizio al quale l’ASUR Marche aveva interamente partecipato quale chiamata in causa, ma, a prescindere dalla successiva dichiarazione (inammissibilità della chiamata del terzo per motivi di diritto), aveva affrontato specificatamente il tema della responsabilità nell’evento morte. Inoltre, precisava la Corte, anche a voler ritenere l’apprezzamento causale relativo all’evento morte solo incidentale e non preclusivo di un’autonoma valutazione della relativa domanda, era da escludere, sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale, qualsiasi contributo causale da parte dei sanitari nella morte del paziente per ipertermia maligna.
La vicenda approda in Cassazione.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello avrebbe applicato erroneamente il principio del ne bis in idem, essendosi il Tribunale pronunciato esclusivamente sul sinistro stradale e non anche sull’evento morte del congiunto causato da ipertermia maligna. I ricorrenti osservano che, nel giudizio di primo grado, essendo emersa dalle difese degli originari convenuti la responsabilità dell’Asl nella causazione del decesso – in seguito alla sua chiamata in causa – essi avevano modificato la domanda, chiedendo il risarcimento per le lesioni colpose ai responsabili del sinistro e quello per la morte all’A.S.L., dando vita così ad una causa scindibile.
La Corte d’Appello avrebbe applicato erroneamente il principio del ne bis in idem, non potendosi configurare, nel caso di specie, alcun contrasto fra giudicati, atteso che non esisteva alcuna pronuncia relativa al merito della responsabilità dell’A.S.L. di Ascoli Piceno. L’errore di diritto in cui era incorso il Giudice territoriale era rappresentato dal fatto che l’accertamento della responsabilità non costituiva una premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, e la sentenza pronunciata in primo grado non vincolava il Giudice del secondo processo, qualora nel primo fosse stata compiuta una cognizione incidenter tantum.
Ed ancora, la Corte d’Appello di Ancona non avrebbe considerato gli elementi probatori allegati dall’attore e, in particolare, quelli acquisiti durante il giudizio civile di primo grado. Sostengono che la sentenza impugnata non soltanto avrebbe contraddetto tutte le perizie di parte attrice, ma si sarebbe posta anche in contrasto con la CTU, senza che il motivo di tale discostamento fosse stato argomentato, e manifestando, con tale condotta, una preferenza personale verso l’opinione di alcune figure professionali coinvolte nel separato e diverso giudizio penale.
La Suprema Corte preliminarmente evidenzia che la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal Giudice di merito non è censurabile in cassazione.
La scelta della Corte d’Appello di Ancona di considerare maggiormente attendibili le conclusioni raggiunte in sede penale, relativamente alla ipertermia intervenuta durante la riduzione della frattura, rispetto a quelle espletate o acquisite nel primo procedimento civile e nel secondo, scelta effettuata in ragione del più ampio spettro degli accertamenti e delle verifiche effettuate in quella sede, nonché per l’autorevolezza scientifica ed imparzialità degli esperti che operarono in quel processo, costituisce una opzione di merito non sindacabile.
Inoltre, le lamentate omissioni argomentative si sostanziano in un inammissibile sindacato circa le considerazioni della Corte territoriale posta alla base dell’accertamento del nesso di causalità e della colpa dei medici della struttura sanitaria con riferimento all’ipertermia maligna, senza specificare come ed in che modo vi sia stato un mancato esame di fatti che avrebbe dato luogo ad una decisione viziata.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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