Importanti lesioni e menomazione neurologica non vengono ritenuti sufficienti per la personalizzazione del danno (Tribunale Brescia, sez. I, dep. 28/03/2022, n.743).
Importanti lesioni e menomazione neurologica per oltre quattrocentomila euro, non sono sufficienti per la personalizzazione del danno richiesta dal danneggiato.
Quest’ultimo citava in giudizio l’Assicurazione, in qualità di compagnia assicuratrice della moto Yamaha e il conducente e proprietario della stessa, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale del 26.6.2016.
Il danneggiato, in qualità di trasportato, era a bordo della moto Ducati che, procedendo sulla strada provinciale 9, urtava lateralmente la moto proveniente dall’opposta direzione di marcia.
In conseguenza dell’impatto era caduto dal mezzo, con successivo trasporto in ospedale e diagnosi di paralisi del plesso brachiale sinistro e altre importanti lesioni.
Ai fini della quantificazione dettagliava le singole voci di danno non patrimoniale con personalizzazione; deduceva anche il danno alla capacità lavorativa specifica, specificando la posizione lavorativa e il relativo reddito, nonché il danno patrimoniale.
All’esito della CTU Medico-legale risultano accertate le importanti lesioni lamentate, ovvero: “sub-lussazione scapolo-omerale sinistro e severo danno neurologico da trauma”.
Con danno biologico permanente nella misura del 50%, conseguente alla perdita sostanzialmente totale della funzionalità dell’arto superiore sinistro, ed un’invalidità temporanea per un periodo complessivo di giorni 150, di cui 10 di inabilità assoluta, 60 giorni al 75%, 80 giorni al 50%.
Il danno biologico così individuato, viene liquidato attraverso le tabelle milanesi 2021, vigenti al momento della fase decisoria.
L’importo è perciò pari ad Euro 408.375,36, mentre il danno biologico temporaneo complessivo è di Euro 9.405,00 (Euro 99,00 x 10 = Euro 990,00; Euro 74,25 x 60 = Euro 4.455,00; Euro 49,50 x 80 = Euro 3.960,00), sicché l’importo complessivo del danno non patrimoniale subito dall’attore è pari ad Euro 417.780,36.
Viene riconosciuto all’attore sia il danno alla salute, che il danno morale inteso come sofferenza psichica, desumibile quest’ultimo dall’entità delle lesioni subite e dalla gravità della menomazione ormai consolidata, congiuntamente alla giovane età e alla prolungata difficoltà connessa a quelle importanti lesioni.
La domanda di personalizzazione del danno non viene accolta in difetto di qualsivoglia prova in proposito.
La domanda è stata semplicemente invocata senza riferimenti fattuali a sostegno dell’aumento del danno quantificato dalle tabelle.
I danni accertati, e liquidati, sono quelli propri della tipologia delle importanti lesioni riportate, e dunque già valutati nel valore tabellare standard del punto percentuale, valore che offre di per sé il ristoro di tutte le conseguenze non patrimoniali correlate a quella specifica tipologia di lesione dell’integrità psico-fisica.
Pertanto, ogni maggior pregiudizio è a carico probatorio del danneggiato, e la prova deve dimostrare conseguenze anomali e peculiari rispetto a quelle tipiche di quella categoria di lesioni.
Conseguentemente, viene respinta anche la richiesta di liquidazione del danno per perdita della capacità lavorativa generica, poichè ricompresa nel danno biologico.
Vengono riconosciute, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche collegate alle lesioni e quantificate dal C.T.U. in Euro 2.064,12.
Sulla perdita della capacità lavorativa specifica, osserva il Giudice che, pur volendo dedurre dalle importanti lesioni subite dall’attore (invalidità permanente del 50%) una conseguente riduzione della capacità di guadagno in relazione all’attività lavorativa specifica svolta al momento del fatto, capacità documentata con le dichiarazioni fiscali per l’anno 2015 e 2016, manca, però, la prova del decremento della capacità di reddito, onere incombente sul danneggiato.
In definitiva, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall’attore a seguito dell’incidente del 26.6.2016 è determinato nella misura complessiva di Euro 419.844,48, rigettate la personalizzazione e la perdita della capacità lavorativa specifica.
Avv. Emanuela Foligno
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