Confermata la responsabilità dell’automobilista per il sinistro causato dall’improvvisa invasione dell’opposta corsia di marcia; respinta la ricostruzione alternativa del ricorrente

Con la sentenza n. 30276/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista condannato per il delitto di lesioni personali colpose provocate agli occupanti di un veicolo a seguito di un sinistro stradale causato, in via esclusiva, dall’improvvisa invasione dell’opposta corsia di marcia da parte del veicolo condotto dall’imputato, non seguita da alcuna manovra finalizzata a impedire l’impatto.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava che il Giudice di merito disattendendo la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, cui era tenuto ad attenersi giusta la pronunzia di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, fosse pervenuto a una decisione di condanna senza disporre perizia né a contenuto cinematico, né a contenuto medico-legale e senza prendere posizione in ordine alla ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, in cui era stata evidenziata la compatibilità delle lesioni riportate dalle parti lese con un tamponamento da tergo e con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Gli Ermellini, nel respingere le doglianze proposte, hanno evidenziate che, diversamente da quanto dedotto, la pronunzia del giudice gravato fosse conforme al canone di giudizio secondo cui la penale responsabilità dell’imputato dev’essere accertata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, essendosi indicate in parte motiva, con argomentazioni lineari e logiche, rispondenti a quanto prescritto nell’evocata nella decisione di annullamento con rinvio, le ragioni per le quali si era condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di prime cure.

A fronte di un argomentato motivazionale siffatto, non assumeva rilievo la mancata effettuazione, da parte del giudice di merito, di perizie a contenuto cinematico e medico-legale, atteso che, alla stregua dei molteplici elementi di prova acquisiti, risultava compiutamente ricostruita l’eziologia dell’evento ed inequivocabilmente acclarata la compatibilità con la dinamica del sinistro stradale delle lesioni riportate dalle persone offese. Né, per altro verso, poteva ritenersi che la decisione gravata fosse viziata nella parte in cui avrebbe omesso di confutare la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui le lesioni riportate dalle parti lese sarebbero state causate da un tamponamento da tergo del veicolo sul quale esse viaggiavano e favorite dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. La tesi difensiva, infatti, risultava del tutto priva di addentellati fattuali, risolvendosi in una prospettazione meramente congetturale e perciò irrimediabilmente generica. Ciò perché il ricorrente aveva omesso di indicare gli elementi da cui aveva desunto l’asserito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte delle vittime, non aveva valutato la compatibilità delle lesioni da queste riportate con un impatto da tergo ad opera di un terzo veicolo e non aveva dato conto della presenza, sull’opposta corsia di marcia rispetto a quella di percorrenza, dell’automezzo condotto da lui condotto.

La redazione giuridica

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