Inadeguata formazione sull’uso della smerigliatrice, datore condannato

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inadeguata formazione

Confermata la responsabilità per le lesioni cagionate a un dipendente in virtù dell’inadeguata formazione sull’utilizzo del macchinario

La condotta del lavoratore è abnorme ed idonea ad interrompere il nesso di causalità con le eventuali inadempienze del datore di lavoro laddove esorbiti dalle sue mansioni ovvero, nell’ambito delle stesse, attivi un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 25760/2021 pronunciandosi sul ricorso del legale rappresentante di un’azienda condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 590, terzo comma, cod.pen. per avere cagionato, con colpa consistita nella inadeguata formazione ed informazione e nella fornitura di guanti con livello di protezione insufficiente, lesioni, guarite in un tempo superiore a 40 giorni, a un dipendente, il quale perdeva il controllo della mola, toccando con il pollice il disco da taglio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alle condotte contestate, atteso, da un lato, la disponibilità dei dispositivi di sicurezza e l’intervenuta formazione del lavoratore, desumibili dalla deposizione dei testi, dalla deposizione della persona offesa e dalla documentazione prodotta all’udienza del 24 ottobre 2018 e, dall’altro, l’abnormità della condotta del lavoratore, che, nonostante l’esperienza, aveva scelto di eseguire una lavorazione non necessaria senza adottare le cautele messe a disposizione dal datore di lavoro.

Gli Ermellini hanno ritenuto non fondato il motivo di doglianza.

All’udienza del 24 ottobre 2018 era stato infatti prodotto il verbale della intervenuta conciliazione con il lavoratore (e non l’attestato di corsi di formazione) e la persona offesa escussa aveva dichiarato di aver ricevuto formazione specifica sull’uso della mola solo dopo l’infortunio. La censura in esame neppure si era confrontata con le puntuali argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva riportato le deduzioni difensive (dirette ad escludere l’obbligo formativo relativo all’uso della smerigliatrice, da considerarsi un dato acquisito nel bagaglio di un lavoratore esperto come era la persona offesa), incompatibili con l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e aveva fatto riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 28 giugno 2018, relativa a corsi di formazione espletati successivamente all’infortunio, o, comunque, non concernenti il rischio realizzatosi.

Quanto alla abnormità della condotta del lavoratore, la Corte di appello aveva specificato che la lavorazione eseguita in occasione dell’infortunio non era diversa o non prevista rispetto a quelle in concreto da effettuare per portare a termine la consegna, sicché l’infortunio rientrava nei margini di normale prevedibilità. La sentenza di secondo grado doveva, peraltro, essere integrata con quella di primo grado; quest’ultima aveva precisato che il riferimento alla molatura a zero della saldatura induceva a ritenere che l’uso della smerigliatrice automatica (la cui lama aveva cagionato le lesioni) fosse previsto per la realizzazione del pezzo (argomentazione di cui la difesa non aveva neppure contestato la logicità), in tal modo escludendo che la lavorazione, per le sue modalità di esecuzione, potesse qualificarsi come eccentrica rispetto al rischio rientrante nella sfera di controllo del datore di lavoro.

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