Accolto il ricorso di una Società che lamentava l’omessa valutazione dell’obiettiva incertezza normativa relativa al criterio della deducibilità di fine mandato

Cassazione Civile, sez. tributaria, Ordinanza 19/10/2018 n° 26431

Il caso approdato in Cassazione riguarda una società che aveva erogato ai componenti del Consiglio d’Amministrazione un ingente importo a titolo di fine del mandato, usufruendo delle relative agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate notifica alla Società un Avviso di Accertamento Irpeg, Iva e Irap recuperando a tassazione l’importo di duecentomila euro per il mancato riconoscimento dello stesso quale indennità di trattamento di fine mandato spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. La Società ricorre in Commissione Tributaria lamentando l’applicazione delle sanzioni e l’ incertezza normativa.

I Giudici Tributari di Brescia non ritengono esistenti incertezze interpretative e normative ed evidenziavano che stante la mancata corresponsione delle somme accantonate, la mera determinazione da parte del Consiglio di amministrazione non appare idonea ad avere rilevanza fiscale.

La vicenda approda in Cassazione che, invece, annulla imposte e sanzioni contestate alla società. In particolare la Società evidenzia la violazione da parte delle Commissioni Tributarie territoriali degli artt. 105 e 17 T.U.I.R. che riconoscono in favore dell’Impresa la deducibilità del compenso differito per trattamento di fine mandato secondo il principio di competenza, mentre è il solo compenso ordinario dei consiglieri che deve essere assoggettato al principio di cassa.

Rileva inoltre la Società che il diritto al compenso degli Amministratori era stato deliberato prima dell’accettazione della carica da parte degli stessi e il relativo ammontare veniva determinato successivamente. Quindi la materiale corresponsione degli importi di TFM accantonati non rileva ai fini della deducibilità dalle relative somme in quanto la deliberazione sul riconoscimento dell’indennità di TFM risulta anteriore all’inizio del rapporto.

Come secondo motivo di impugnazione la Società lamenta la omessa valutazione da parte delle Corti territoriali della obiettiva incertezza normativa con riferimento alle sanzioni.

I Supremi Giudici considerano il primo motivo di impugnazione infondato in base al combinato disposto degli artt. 105 e 17 TUIR che prevede il criterio di competenza quale regime di deducibilità per i costi tra cui rientra anche il TFM (trattamento di fine mandato) purché il relativo diritto risulti da atto scritto anteriore all’inizio del rapporto.
Diversamente, specificano, anche al TFM sarà applicabile il criterio per cassa di cui all’art. 95 TUIR e gli accantonamenti effettuati saranno deducibili dal reddito d’impresa nel periodo di imposta inerente la materiale erogazione degli importi.

In buona sostanza le indennità di TFM sono assoggettate ad un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse risultino, o meno, da atto scritto anteriore alla data di inizio del rapporto. Ma la particolarità del caso in esame concerne la deducibilità del compenso a titolo di TFM in base al criterio di competenza nel caso in cui tale diritto sia stato solo genericamente deliberato dall’Assemblea prima dell’accettazione della carica, e solo successivamente ne sia stato determinato e quantificato l’ammontare.

Il principio di competenza può essere applicato solo a condizione che vi sia stato da parte dell’impresa l’accantonamento delle relative somme e la specifica determinazione delle stesse prima dell’inizio del rapporto, non essendo sufficiente la sola deliberazione generica di attribuzione del TFM.

Gli Ermellini, quindi, rigettano il primo motivo di ricorso e sanciscono per la fattispecie l’applicabilità del criterio di cassa.

Il secondo motivo di impugnazione della Società è considerato fondato.

I Supremi Giudici criticano la Commissione Tributaria territoriale che aveva considerato non disapplicabili le sanzioni perché inesistente incertezza interpretativa sul punto.

Riconoscono tuttavia che mancando totalmente precedenti giurisprudenziali sul punto, potrebbe risultare non chiaro se il diritto all’indennità in questione, che deve risultare da atto di data anteriore all’inizio del rapporto, debba essere determinato genericamente quale diritto degli amministratori senza specificare il compenso, oppure se debba essere specificato l’importo prima dell’accettazione della carica.

Per tali motivi, cassano l’impugnata sentenza, rigettando il primo motivo di impugnazione, e decidendo nel merito, dichiarano non dovute le sanzioni e compensate le spese di lite in considerazione della novità della questione.

Avv. Emanuela Foligno

 

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