La piccola vittima, nata nell’anno 2003, all’epoca dei fatti frequentava un asilo comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Durante il gioco su uno scivolo, veniva travolta da un coetaneo, che non si era fermato al termine dello scivolo, e riportava lesioni. I genitori della bambina citavano in giudizio l’UnipolSai Spa, quale compagnia assicuratrice dell’ente pubblico territoriale e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Il Tribunale (sent. 631/2008) accoglie la domanda nei confronti di Unipol condannandola al pagamento di euro 8.192,54 e ponendo euro 5.772,46 a carico dell’ente pubblico, con maggiorazione di interessi e rivalutazione.
Successivamente, la Corte d’appello di Messina, rigetta l’impugnazione con la sentenza n. 413 del 24/09/2021.
L’intervento della Corte di Cassazione
L’assicurazione sostiene la nullità delle sentenze di merito, laddove i Giudici di secondo grado omettono completamente di esaminare, e quindi di pronunciarsi, sull’eccezione di mancata proposizione da parte degli originari attori della specifica (e necessaria) domanda di pagamento dell’indennizzo sulla base della polizza infortuni cumulativa stipulata con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Sostiene, anche, che i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che costituissero oggetto di indennizzo ai sensi della polizza infortuni cumulativa, anche il danno da inabilità temporanea nonché la personalizzazione del pregiudizio biologico, sebbene queste siano voci inequivocabilmente escluse dal testo contrattuale, come fatto palese dalla circostanza che esse non risultano corredate, nel contratto, dall’indicazione delle somme assicurate e del relativo premio annuale.
Queste censure vengono considerate fondate (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 11 marzo 2025, n. 6496).
La domanda proposta dai genitori della bambina infortunata nei confronti della UnipolSai Spa era per responsabilità di dipendenti comunali, in particolare degli insegnanti e comunque degli addetti all’asilo comunale, nel quale avvenne l’incidente, per non avere adeguatamente vigilato sui bambini loro affidati e in specie su quello che non si era arrestato in tempo sullo scivolo.
Azione risarcitoria o per indennizzo
Il contratto di assicurazione intercorso tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la UnipolSai Spa è una polizza cumulativa per conto di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c. ossia in favore degli alunni e comunque dei bambini frequentati l’asilo comunale, cosicché l’indennizzo per gli eventi assicurati, tra i quali astrattamente rientra quello di cui si discute, poteva essere chiesto direttamente nei confronti dell’assicurazione dai genitori dei bambini. Invece, i Giudici di merito hanno ritenuto ammissibile, quantomeno implicitamente, l’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 2048 c.c., direttamente da parte dei genitori della bambina e nei confronti dell’assicuratrice, senza che detta modalità di esplicazione del diritto di agire in giudizio potesse ritenersi prevista, né dalla legge né, parimenti, dal contratto.
Nel concreto, i genitori della bambina hanno esperito una azione risarcitoria, e non quella volta alla corresponsione dell’indennizzo, e i Giudici di merito hanno pronunciato (errando) inquadrando la questione nel paradigma normativo dell’art. 2048 c.c., ma sulla base di un erroneo riconoscimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge e segnatamente della previsione espressa di cui all’art. 144 del cod. ass. dell’azione risarcitoria diretta, ossia nei confronti oltre che del responsabile civile anche nei confronti dell’impresa di assicurazione.
Per tale ragioni la Cassazione accoglie il ricorso limitatamente alle questioni sopra trattare e cassato con rinvio alla Corte di Messina in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno