Accolto il ricorso di un vigile del fuoco che invocava i benefici di legge in relazione a un grave incidente occorso durante lo svolgimento di attività di pubblico soccorso

Con l’ordinanza n. 32158 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un vigile del fuoco che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici di legge in riferimento al grave incidente occorso durante lo svolgimento di attività di pubblico soccorso o in subordine di infortunio avvenuto durante una missione dotata di particolare pericolosità nel corso della devastante alluvione che aveva colpito il Veneto nell’autunno 2010.

L’uomo era in servizio, come caposquadra, insieme all’autista della autogru in dotazione, per recuperare un autoarticolato uscito di strada allorché, recuperato il veicolo, nel rientrare in caserma percorrendo strada di ridotte dimensioni, con scarsa visibilità e procedendo con lampeggianti accesi, la carreggiata veniva invasa da macchina proveniente dalla corsia opposta e, per evitare l’impatto, l’autista dell’autogru di soccorso sterzava e l’autogru, a causa del mal tempo, scivolava e si schiantava contro un edificio, con sfondamento della cabina di guida nella quale il danneggiato rimaneva intrappolato, tra le lamiere.

Per la Corte di merito, si trattava di un incidente stradale occorso al termine dell’attività istituzionale per restituire il mezzo in caserma e in occasione di attività di servizio, oggetto delle ordinarie provvidenze; le allegazioni del ricorrente – rientro del mezzo in caserma dopo l’esecuzione dell’intervento di soccorso richiesto, durante l’orario di servizio – consentivano di configurare l’evento come connesso ad un’attività di missione, posto che restituire il veicolo rientrava tra i doveri ordinari dei vigili del fuoco che, per smontare dal servizio, erano tenuti a rientrare in sede e l’invasione della carreggiata da parte del veicolo sopraggiunto non assumeva il connotato della particolare condizione operativa o di servizio richiesta dal legislatore, trattandosi di evento prevedibile, attese le particolari condizioni atmosferiche, e non essendo stato neppure allegato o provato che stessero rientrando per effettuare un ulteriore intervento.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva violazione dell’art. 1, comma 563 lett. c) e d) legge n.266 del 2005 per avere il Giudice a quo escluso l’attività di soccorso per essersi l’incidente collocato nella fase del rientro e non nella precedente di sollevamento e reimmissione sulla carreggiata dell’autoarticolato soccorso; assumeva che si era trattato di azione di soccorso a tutela della pubblica incolumità e l’intervento, per emergenze legate ad eventi alluvionali, non richiedeva un quid pluris di rischio.

Gli Ermellini, hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 563, stabilisce – hanno chiarito dal Palazzaccio – che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; al successivo comma 564 dell’articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative; 10. come già chiarito da numerose decisioni di questa Corte (fra tante, Cass, n. 3824 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti) il comma 563 contempla le attività individuate alle lettere da a) ad f) tanto se svolte ‘in attività di servizio’ quanto se compiute ‘nell’espletamento delle funzioni di istituto’; pertanto gli operatori, anche quando non sono in attività di servizio, possono e debbono comunque intervenire, anche quando si trovino in libera uscita; in particolare, poi, la lettera d) fa riferimento a tutte le operazioni di soccorso rientranti nelle funzioni di istituto che, nella specie, sono dettate dal decreto legislativo n. 139 del 2006 che ha proceduto al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; risultano così assegnati al Corpo nazionale dei vigli del fuoco compiti di soccorso pubblico, ‘al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni’, assicurati ‘in relazione alla diversa intensità degli eventi’ ed enucleati, nell’art. 24 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, in attività di ‘direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali’; dalla generica disposizione dianzi richiamata, si passa, nel comma 2, all’indicazione analitica di alcuni fra gli interventi del Corpo, nel novero dei quali sono indicati sub lettera a) ‘l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225’; le peculiari professionalità tecniche ad elevato contenuto specialistico e le idonee risorse strumentali sono, dunque, necessari per l’assolvimento del compiti di soccorso pubblico demandati agli appartenenti al Corpo ed è, pertanto, sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato nell’azione di pubblico soccorso per contrastare alcuno degli eventi calamitosi senza che occorra un rischio specifico, ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l’esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”; il comma 563 non richiede, dunque, un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l’evento dannoso si sia verificato nello svolgimento di servizi dì pubblico soccorso; in tale previsione rientra l’invalidità riportata a seguito di sinistro stradale, dovendo riconoscersi, nella vicenda all’esame, lo status di vittima del dovere per essersi verificato l’evento dannoso nello svolgimento del servizio di pubblico soccorso nel cui ambito va ricompreso l’intervento con le idonee risorse strumentali – in dotazione e da restituire, in caserma, al compimento dell’intervento – indispensabili per l’assolvimento delle professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico proprie degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco;.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui