Anche in ipotesi di risarcimento diretto il proprietario del veicolo antagonista nell’incidente frontale è sempre litisconsorte necessario e deve essere citato a giudizio (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 3832/2021 pubbl. il 06/05/2021- RG n. 43981/2018)
Il proprietario e conducente del veicolo Opel Frontera con atto di citazione in appello chiede la riforma della sentenza n. 1120/2018 pronunciata in data 13.2.2018 dal Giudice di Pace di Milano, che accoglieva parzialmente la domanda da lui proposta ex art. 149 Cod. Ass. al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente frontale occorso in data 25.3.2016 alle ore 6,50 circa in Settimo Milanese all’incrocio tra via Tonale e via Gramsci, allorquando alla guida del proprio veicolo Opel veniva urtato nella parte frontale dall’autovettura Seat Leon.
Si costituisce in giudizio l’appellata chiedendo il rigetto dell’appello e deducendo la corretta valutazione effettuata dal Giudice di Pace di Milano che concludeva per il concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Il Tribunale preliminarmente affronta la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del responsabile civile, proprietario del veicolo antagonista Seat, che è litisconsorte necessario anche nelle ipotesi di risarcimento diretto di cui all’art. 149 Cod. Ass., come da giurisprudenza di legittimità ormai consolidata.
Tale questione non impone al Giudicante l’assegnazione alle parti ex art. 101 co. 2 c.p.c. di un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla stessa, atteso che trattasi di questione di puro diritto, rispetto alla quale nulla le parti potrebbero aggiungere per contribuire ad inquadrarla nel contesto dei fatti per cui è causa o dello svolgimento del giudizio (cfr. Cass. n. 30716/2018).
Conseguentemente deve essere applicato l’art. 354 c.p.c., sicché, previa dichiarazione della nullità della sentenza n. 1120/2018 del Giudice di Pace di Milano per mancata integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 149 Cod. Ass., la causa deve essere rimessa al primo Giudice.
A tale scopo viene assegnato alle parti un termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione.
Per quanto concerne le spese di lite, secondo il Tribunale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, tenuto conto che l’orientamento della Suprema Corte in tema di litisconsorzio necessario rispetto all’art. 149 Cod. Ass. risulta essersi consolidato solo negli ultimi anni.
In conclusione, il Tribunale, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1120/2018 per mancata integrazione del contraddittorio; assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio innanzi al primo giudice; 3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
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