Non sussiste rapporto di causa-effetto tra le conseguenze lesive della radioterapia ed una condotta inadempiente – commissiva od omissiva – dei sanitari (Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 412/2021 del 22/04/2021 RG n. 747/2015)

I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio la Struttura Sanitaria e il Medico onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di euro 1.156.815,00 – per le conseguenze lesive della radioterapia effettuata in violazione del consenso informato.

Prima di entrare nel merito, il Tribunale passa al vaglio la giurisprudenza governante la materia della responsabilità sanitaria e dell’onere probatorio delle parti.

Gli attori hanno adeguatamente assolto al loro onere probatorio e dalle risultanze della CTU è emerso che “ all’esito della radio-chemioterapia adiuvante per la neoplasia del rinofaringe in stadio avanzato (III stadio), praticata tra il 20 settembre 2010 e il 14 dicembre 2010, il paziente ha sofferto postumi, quali la mielite post attinica che “rappresenta una evenienza rara e il danno midollare da radiazioni si manifesta in media a distanza di un anno dal termine presentando evoluzione lenta e costante con segni e sintomi che includono parestesie talora dolorose, deficit motori e sfinterici, tetraparaplegia in rapporto al livello della lesione”.

E’ emersa, inoltre, l’insussistenza di un rapporto di causa-effetto tra le conseguenze lesive della radioterapia ed una condotta inadempiente – commissiva od omissiva – posta in essere dai sanitari della struttura convenuta.

Difatti, il CTU, nell’escludere l’esistenza di un tale nesso eziologico, ha rilevato che “furono messi in atto dai sanitari tutti i comportamenti atti a prevenire la mielite attinica a cui andò incontro il paziente a seguito della terapia necessaria per la neoplasia del rinofaringe in stadio avanzato e non si riscontrano errori nel trattamento a cui il medesimo fu sottoposto…(..).. Alla luce delle considerazione espresse ed in risposta ad i quesiti posti dal Giudice si afferma che non sussistono profili di colpa medica nelle condotte tenute dai sanitari che ebbero in cura il paziente nel 2010 con specifico riferimento alla terapia somministrata, in quanto questa è stata instaurata correttamente secondo le linee guida applicate nel caso specifico ed il paziente è andato incontro ad exitus a marzo 2015 in seguito a ripresa della patologia neoplastica e non è in nesso di causalità con la tipologia di terapia somministrata”.

Inoltre, il CTU, in replica alle critiche del CTP ha osservato: “occorre ricordare che il paziente era affetto da un carcinoma rinofaringeo maligno in avanzata fase invasiva che era stato accertato nel maggio del 2010 e che era già stato trattato con cicli di chemioterapia specifica. Trattavasi di un tumore localmente avanzato (T3), con già avvenuta colonizzazione metastatica linfonodale (N2) ed ad alto tasso di replicazione cellulare (G3), per cui del tutto corretta è stata la decisione di ricorrere, dopo la chemioterapia, anche alla ulteriore terapia…(..)…. dalla disamina degli atti non sono emersi evidenti errori tecnici nella scelta e nella programmazione della terapia, né tantomeno nella fase di somministrazione della stessa. Il CTP deduce l’errore dal verificarsi del danno, ma trattasi di una metodologia di indagine non condivisibile dovendosi piuttosto dimostrare la presenza dell’errore tecnico, cui poi eventualmente correlazione etiologicamente il danno alla persona”.

Riguardo il consenso informato, il Tribunale osserva che il paziente era consapevole della gravità della malattia di cui era affetto e dei concreti rischi di morte, per cui ha accettato dapprima la chemioterapia e poi la radioterapia nella consapevolezza che la mancata esecuzione di tali terapie sarebbe equivalso ad un decesso nel volgere di pochi mesi.

Difatti, le terapie hanno notevolmente allungato le aspettative di vita del paziente fino al marzo 2015, epoca del decesso per una recidiva neoplastica.

Ad ogni modo, dalla documentazione sanitaria risulta un consenso informato sottoscritto in data in data 4 agosto 2010 all’esecuzione della terapia radiante e comunque, gli attori non hanno dimostrato che, se correttamente informato, il de cuius avrebbe evitato di sottoporsi alla terapia e di subirne le conseguenze invalidanti.

Inoltre, il CTU ha rilevato che la modulistica inerente il consenso informato era corretta ed esaustiva.

La domanda di risarcimento formulata dagli attori viene, quindi, rigettata, considerata la insussistenza di un nesso causale tra i postumi invalidanti e il compimento di una condotta impropria tenuta dai sanitari nel corso dei trattamenti radioterapici.

Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda, mentre le spese di CTU Medico-Legale vengono poste a carico degli attori.

Avv. Emanuela Foligno

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