Confermata l’entità dell’indennità di licenziamento per un ex dipendente determinata anche sulla base delle sue condizioni personali

Con la sentenza n. 7701/2020 la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra una s.r.l. e un ex dipendente in materia di licenziamento. In sede di merito i Giudici avevano stabilito il pagamento da parte dell’azienda al lavoratore di un’indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con compensazione delle spese processuali.

La Corte distrettuale, avverso l’appello proposto dalla datrice in relazione alla misura dell’indennità, ritenuta eccessiva anche in considerazione dell’indennità liquidata ad altri dipendenti, osservava che il giudice di prime cure aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale tenendo conto dell’anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell’azienda oltre che delle condizioni personali delle parti, in particolare la condizione di separato con un figlio del lavoratore.

Nell’impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva che la pronuncia si sarebbe appiattita su quella del giudice di prime cure, senza indicare le tesi in quest’ultima sostenute, né le ragioni di condivisione, mentre sotto un diverso profilo, non sarebbe stata  logicamente motivata con riferimento alle ragioni indicate, che avrebbero differenziato la posizione del lavoratore da quella dei suoi colleghi, avendo alcuni di essi una maggiore anzianità di servizio nonché carichi familiari.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte giudicando il ricorso inammissibile.

Per la Cassazione, infatti, non possono essere sollevate doglianze per censurare la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione. Nel caso in esame, il giudice di appello aveva dato conto dei motivi di reclamo formulati dalla società ricorrente, e aveva dimostrato di averli criticamente vagliati, fornendo ad essi risposta e spiegando perché, pur a fronte delle critiche della società reclamante, la sentenza di primo grado meritasse di essere confermata.

La redazione giuridica

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