Illegittime due disposizioni della legge della Regione siciliana n. 8/2018, che prevedevano un’utilizzazione diversa dei fondi rispetto allo scopo di finanziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera

La determinazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (LEA) è un obbligo del legislatore statale ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni. Perciò la fisiologica dialettica tra questi soggetti dev’essere improntata alla leale collaborazione per assicurare il miglior servizio alla collettività.

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 62/2020, dichiarando illegittime due disposizioni della legge della Regione siciliana n. 8/2018, che prevedevano un’utilizzazione diversa dei fondi rispetto allo scopo di finanziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e ospedaliera. A questa conclusione la Corte è giunta dopo una specifica istruttoria nei confronti dello Stato (che aveva proposto il ricorso) e della Regione.

La Consulta ha affermato “la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni” in ossequio al principio costituzionale che pone al centro “la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario”.

È stato inoltre affermato il principio della previa programmazione del fabbisogno finanziario e dell’obbligo di monitoraggio continuo per verificare la sufficienza delle risorse e la resa delle prestazioni secondo gli standard previsti dalla legge e dal Dpcm sui LEA.

Con la stessa pronuncia, poi, è stato dichiarato non fondato il ricorso dello Stato contro la Regione, motivato con il mancato o incompleto procedimento di cambio di destinazione dei fondi strutturali assegnati per il periodo 2014-2020. La Corte ha osservato che l’eventuale accoglimento delle censure statali avrebbe ulteriormente ritardato i tempi di impiego dei fondi stessi, la cui utilizzazione, ha sottolineato, scade proprio nell’esercizio in corso. È stata così riaffermata la priorità dell’interesse ad assicurare, nell’arco di tempo previsto dal regolamento, l’effettiva utilizzazione da parte della Regione dei finanziamenti europei, che costituiscono i principali strumenti finanziari della politica regionale di investimento dell’UE.

Il principio di leale cooperazione, che deve ispirare necessariamente le relazioni tra Stato e Regioni, impone – hanno affermato i Giudici delle Leggi -, che il procedimento concertato, previsto dalla delibera CIPE, o analogo procedimento semplificato, “venga messo rapidamente in atto da entrambe le parti e tradotto nei provvedimenti, comunque indefettibilmente necessari per evitare il definitivo disimpegno dei fondi in esame”. Tutto ciò, “in ragione della prioritaria necessità di procedere all’impegno e all’attuazione degli interventi entro le scadenze improrogabilmente previste dalla normativa europea”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

MEDICI PRECARI DEL 118, DALLA CONSULTA NO A STABILIZZAZIONE IN PIEMONTE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui