Gli infausti esiti delle cure odontoiatriche non hanno causato un aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie (Tribunale di Rieti, Sentenza n. 349/2021 del 21/06/2021 RG n. 927/2017-Repert. n. 627/2021 del 21/06/2021)
Il paziente adisce il Tribunale, onde vedere accertata e dichiarata la responsabilità dell’Odontoiatra per gli infausti esiti delle cure a cui si era sottoposto. In particolare, deduce: che nel corso dell’anno 2004 si recava in più occasioni presso lo Studio Dentistico di Poggio Moiano (RI), ivi venendo sottoposto ad accertamenti radiografici, cure odontoiatriche e canalari e apposizione di corone in oro e porcellana; che, una volta terminati gli anzidetti trattamenti, constatava la persistenza della medesima sintomatologia dolorosa avvertita in precedenza, motivo per cui decideva di consultare altro specialista in odontoiatria; che quest’ultimo, all’esito di successive visite di controllo, rappresentava gli infausti esiti delle cure praticate e la necessità, per porre rimedio ai postumi delle stesse, di eseguire al più presto interventi di revisione, anche al fine di scongiurare la compromissione dei denti ancora sani; che il lungo calvario subito, e ad oggi non ancora terminato, ha senza dubbio avuto un significativo riflesso sul tono dell’umore del ricorrente arrecandogli un rilevantissimo danno morale; che con raccomandata del 9/9/2010, il paziente diffidava al pagamento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza delle imperite cure ricevute in occasione degli accessi del 2004 presso lo studio dentistico dei predetti professionisti; che in relazione a tali fatti veniva depositato ricorso per Accertamento Tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al numero R.G. 734/2015, e che, a seguito dell’espletamento delle operazioni peritali, il CTU incaricato, rilevava la sussistenza dell’inadempimento contrattuale da porre a carico dei resistenti, il danno patito e il nesso di causa fra quest’ultimo e le condotte contestate ai resistenti.
Previa conversione del rito, da sommario a ordinario, la causa viene istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale dell’attore e del convenuto e prove testimoniali.
Terminata la fase istruttoria, la domanda viene ritenuta fondata.
Dalla CTU redatta in seno al procedimento di ATP, emerge che “le attività svolte presso lo studio dentistico convenuto, pur non avendo determinato un aggravamento della situazione patologica dell’attore o l’insorgenza di nuove patologie, hanno comunque avuto esito infausto, non avendo risolto – a causa della non corretta esecuzione dei trattamenti – le problematiche odontoiatriche del paziente. Il piano di trattamento terapeutico che è stato praticato è consistito secondo fattura dettagliata in cure semplici (otturazioni occlusali) del 3.7 – 3.6, terapie endodontiche del 3.7 e 4.6, numero 3 rx endorali e terapia protesica fissa con corone in metallo ceramica su 3.7, 4.7 e 1.6; erroneamente viene indicato in fattura il 4.7 i n realtà come da rx ortopanoramica del 2007 l’elemento dentale risulta essere il 4.6″, ha specificamente esposto che: “Dalla rx ortopanoramica di controllo eseguita nel 2007, unico documento dello Studio è possibile stabilire quanto segue: – Gli elementi dentali interessati da terapia endodontica sono 16, 37, 46 su cui sono state realizzate corone protesiche metallo ceramica – Terapia conservativa ricostruttiva in materiale composito del 4.7(occlusale) e 3.6(occluso -distale) – L’elemento dentale 1.6 presenta un difetto parodontale interdentale distale(1.6 -1.7) radiograficamente evidente di circa 4/5 mm ed una terapia endodontica incongrua in quanto mancante di sagomatura canalare della radice distale nonché assenza di sigillo apicale; si sottolinea che nel caso l’elemento dentale presenti una terapia endodontica non corretta è necessario prima di una protesizzazione eseguire un ritrattamento della terapia endodontica – La corona protesica applicata sul 16 appare radiograficamente con bordo di chiusura distale non controllato sia come limite cervicale sia come contorno – L’elemento dentale 4.6 presenta una terapia endodontica con corona protesica metallo ceramica, la terapia endodontica appare incongrua in quanto manca il sigillo apicale sia sul canale radicolare distale che sui due prossimali; il materiale di otturazione canalare radiopaco risulta essere in difetto di riempi mento tridimensionale; dalla radiografia ortopanoramica di controllo del 2007 e successivamente del 2010 non si apprezzano lesioni periapicali significative. – La corona protesica dell’elemento dentale 46 non presenta radiograficamente alterazioni significative sul profilo di emergenza; -L’elemento dentale 3.7 presenta una terapia endodontica che risulta essere incongrua in quanto mancante di sigillo apicale in entrambe le radici dentali; il materiale di otturazione canalare radiopaco risulta essere in difetto di riempimento tridimensionale in particolare sul canale radicolare prossimale che appare radiologicamente con una morfologia anatomica non rettilinea – Assenza di corona protesica sull’elemento 3.7”.
“L’elemento dentale 1.6 che nel 2007 presentava una tasca parodontale distale di circa 4 -5 mm, la stessa appare più profonda nel 2010 è possibile stabilire radiologicamente essere circa 7 -8 mm. L’elemento dentale necessitava di ritrattamento endodontico, terapia parodontale e corona protesica; la perdita del medesimo è imputabile al ritrattamento endocanalare come evidenzia l’ortopanoramica del 15/11/2012 per cui è da considerare solo i costi di una corona protesica metallo cera mica, nonché i costi di un trattamento parodontale, un ritrattamento endodontico e un perno moncone fuso in lega odontoiatrica per un costo complessivo di EUR 1.800,00 (milleottocento/00). L’elemento dentale 4.6 presentava un trattamento endodontico non corretto, ma radiologicamente privo di danno periapicale e parodontale, il trattamento risulta essere incongruo tuttavia non presenta alcun danno, su tale elemento si rende comunque necessario ritrattamento endocanalare con corona protesica per un danno quantizzabile in EUR 1.400,00 (millequattrocento/00). L’elemento 3.7 necessitava di ritrattamento endocanalare con corona protesica per un danno quantizzabile di EUR 1.400,00 (millequattrocento/00). L’elemento dentale con terapia endocanalare incongrua e danno periapicale con lesione osteolitica sia sull’apice della radice distale che prossimale. Le prestazioni da eseguire necessitano di più sedute odontoiatriche quantizzabili in EUR 500.00 (cinquecento/00). Non essendoci perdita di funzione non vi sono elementi che possano motivare un danno biologico permanente. Complessivamente il danno patrimoniale e non patrimoniale è quantizzabile in EUR 5.100,00 (cinquemilacento/00)”.
“A seguito degli interventi cui si è sottoposto l’attore presso lo studio dentistico del convenuto, non si è verificato un aggravamento della situazione patologica dell’attore o l’insorgenza di nuove patologie”.
Ed ancora, in replica alle osservazioni del CTP “Facendo seguito alle osservazioni sollevate si evidenzia quanto già espresso nella perizia: le cure effettuate […] seppure incongrue non hanno comportato perdita di funzione, ne consegue che in seguito a congruo trattamento ne risulta un danno biologico assente o non rilevabile .”….[..].. “il paziente per porre rimedio alle cure incongrue deve nuovamente sottoporsi ad un numero di sedute odontoiatriche cui già si era sottoposto presso lo studio”.
Il Giudice, dunque, prende atto che l’inadempimento consiste nel non avere correttamente posto rimedio alle patologie dentarie preesistenti in capo all’attore, in tal modo costringendo lo stesso a sottoporsi nuovamente a sedute odontoiatriche e a sostenerne i relativi costi.
Ciò posto, il danno effettivamente patito dall’attore è di tipo patrimoniale e corrisponde alle somme che il paziente ha corrisposto allo studio dentistico convenuto per la realizzazione degli interventi cui si è sottoposto, e risultati inutili, per euro 2.900,00.
Respinto, invece, il danno morale ed esistenziale lamentato da parte attrice, poiché non provato.
Infatti, l’attore non ha allegato il concreto atteggiarsi del dedotto patimento morale e i mutamenti delle abitudini di vita che gli sarebbero derivati, o potrebbero derivargli dagli inadempimenti.
Pertanto il convenuto viene condannato al pagamento in favore dell’attore dell’importo di euro 2.900,00, oltre interessi legali dal 19.4.2004, oltre al pagamento nella misura del 70% delle spese del giudizio di ATP; oltre al pagamento nella misura del 85% delle spese di CTU Medico-Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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