Malattia professionale e rendita Inail ai superstiti del lavoratore

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schiacciato da un macchinario

Il CTU riconosce il rapporto di concausalità tra il decesso e la malattia professionale, pertanto la domanda di rendita Inail ai superstiti del lavoratore viene accolta (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 318/2021 del 22/06/2021 RG n. 2061/2019)

Conclusasi negativamente la procedura amministrativa, viene citato a giudizio l’Inail onde vedere accertato il diritto al riconoscimento della rendita ai superstiti del lavoratore ex art. 145 del DPR 1224/65 a seguito del decesso del coniuge avvenuta il 7.11.2018, il quale era già indennizzato dall’istituto per malattia professionale derivante da silicosi.

Si costituisce in giudizio l’Inail deducendo l’assenza del nesso di causalità in ragione della lieve entità della malattia professionale di “silicosi anamnesica”, (senza segni funzionali anatomo radiologici di pneumopatia in atto, Ecg deviazione assiale sx alterazioni non significative della RV) dalla quale era affetto il lavoratore, coniuge della ricorrente, e per la quale, alla data della ultima revisione del 1993 gli era stato riconosciuto un danno nella misura del 13% ed in ragione dell’età alla data di decesso (91 anni).

La causa viene istruita attraverso produzione documentale e CTU Medico-Legale.

Innanzitutto, il Tribunale rammenta che ai sensi dell’art. 85 T.U., ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte.

In altri termini, il decesso del lavoratore deve essere causato dalla malattia riconosciuta come di derivazione professionale.

Per l’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell’equivalenza delle cause , come insegna l’art. 41 del c.p. , in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l ‘evento.

Nello specifico, è stato affermato dalla Suprema Corte, con riferimento all’asbestosi e alla silicosi, che occorre tenere conto della formulazione del successivo art. 145 T.U. che assegna rilievo a tutte le conseguenze direttamente ricollegabili a tali malattie.

Ed ancora, “il diritto alle prestazioni assicurative per la morte o invalidità dell’assicurato affetto da silicosi o asbestosi sussiste quando cause determinanti di tale evento siano state le dette infermità o le loro conseguenze dirette, la cui sfera, già circoscritta alle sole complicanze polmonari o cardiocircolatorie dall’art. 142 T.U., è stata poi estesa dall’art. 4 L. 780/75 a qualsiasi altra conseguenza patologica rapportabile alla malattia professionale cioè strettamente connessa con il processo formativo ed evolutivo della malattia silicotica”.

Egualmente allineate, altre pronunzie di legittimità che ribadiscono “il diritto dei superstiti alle prestazioni assicurative per la morte dell’assicurato affetto da silicosi sussiste quando il decesso sia stato determinato da detta infermità, o da una sua conseguenza patologica diretta, che sia cioè in rapporto di causalità con la detta malattia professionale, in quanto strettamente connesso con il relativo processo formativo ed evolutivo”.

Ad ultimo, è stato precisato che: “ le conseguenze morbose della silicosi assumono il ruolo di concausa della morte del lavoratore cagionata da malattia sopravvenuta e indipendente dalla tecnopatia predetta, solo quando si accerti che esse non hanno prodotto solamente la debilitazione dell’organismo, di per sé inidonea di norma ad influire, con efficienza causale determinante, sul decesso, ma hanno inciso anche sui caratteri della malattia sopravvenuta, accelerandone il decorso verso l’esito letale”.

Ciò premesso, il Tribunale dà atto di quanto sostenuto dal CTP dell’Istituto, ovvero che l’assicurato non sarebbe stato affetto da silicosi e non avrebbe mai presentato in vita istanze di aggravamento per problemi respiratori e sarebbe a suo parere deceduto a causa dell’età avanzata di 91 anni e a causa delle diverse patologie cui era affetto (involuzione cerebrale senile e demenza, stato soporoso di schok settico in urosepsi in paziente con catetere vescicale ) come si evincerebbe dalla documentazione in atti relativa all’ultimo ricovero ospedaliero.

Al riguardo, il Tribunale osserva che dalla stessa documentazione depositata in atti risulta che il lavoratore in vita era indennizzato dall’Inail per Silicosi Polmonare (MP n°139039419 del 30.4.1979 ).

E che a seguito degli accertamenti del 22.5.1993 (revisione) il grado di invalidità fosse stato quantificato nel 13%, non esclude la sussistenza della malattia professionale di silicosi, tanto è vero che nella collegiale Inail del 22.9.1993 il grado di invalidità veniva innalzato al 21%.

Il C.T.U., difatti, ha concluso che la silicosi di cui era affetto il lavoratore deceduto ha avuto efficacia concausale nel suo decesso, accelerandone la morte.

Nell’elaborato si legge: “Negli ultimi due ricoveri citati in atti dalle parti non ci sono esami TC del torace sui quali poter valutare con precisione la presenza dei segni di silicosi.MP che tuttavia non puo’ essere esclusa in quanto riconosciuta dall’Istituto con rendita del 21% sin dal 22.9.1993. Entrambe le parti fanno riferimento ai ricoveri in medicina nei quali sono stati eseguiti radiogrammi del torace rx del 21.08.218 rx del 12.10.2018 . Ho riesaminato le immagini degli esami RX del Torace i cui referti sono depositati in atti. All’inizio delle operazioni peritali il figlio ha riferito che il padre ha lavorato per circa 15 anni nelle miniere di carbone in Belgio ,attivita’ che ha determinato la tecnopatia poi riconosciuta dall’Inail ,ed ha fatto pervenire la certificazione rilasciata dal Direttore della UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio della AUS di Teramo datata 27.2.2013 che di seguito si riporta.Considerando che il caso in esame e’ stato classificato in sede Inail come silicosi nel 1979,la valutazione del CTU e’ condizionata, dalla carenza di documentazione sanitaria relativa agli esami RX e TC che sono insieme all’anamnesi lavorativa gli elementi su cui si fonda la diagnosi e l’inquadramento della Silicosi. In atti al di la’ delle contrapposte ricostruzioni rappresentate dalle parti e della certificazione del 2013 ,esibita dal figlio, abbiamo solo i referti di due esami RX del torace eseguiti in condizioni tecniche limitate ad agosto e novembre 2018. Per avere qualche elemento di giudizio in piu’ è stata richiesta ed acquisita presso la Direzione Medica del PO di Teramo la documentazione iconografica degli esami del torace eseguiti nei mesi di agosto e di novembre 2018 durante i ricoveri in medicina. L’esame delle immagini ha permesso di avere maggiori dati in ordine alla effettiva sussistenza ed entita’ del quadro anatomo radiologico. Riporto di seguito le immagini di questi esami RX Torace. In entrambi gli esami rx sono apprezzabili un spessimento del reticolo interstiziale con micoopacita’ inquadrabili , (con riferimento alla classificazione ILO BIT),come piccole opacita’puntiformi regolari (p < 1,5 mm) piu’ evidenti a livello dei lobi superiori e medi……L’esame rx del 12.10.2018 documenta inoltre la comparsa di opacità basali bilaterali, maggiori a sn,non evidenti al precedente esame radiografico del 21.08.218, espressione di patologia flogistica sopravvenuta. Quest’ultimo aspetto e’ un elemento importante con riferimento (art. 145 TU 1124/65 sostituito dall ‘art. 4 L. 780/75). Sulla base della documentazione medica in atti e di quella acquisita il lavoratore era stato riconosciuto affetto da tecnopatia silicotia in sede Inail (MP n.139039419 dal 30.4.1079), con rendita ridotta in revisione il 24.5 .93 al 13% e poi innalzata al 21 % (nella collegiale del 22.9.1993). Non ci sono dubbi per affermare con certezza che al lavoratore era stato riconosciuto per la MP Silicosi un grado di invalidita’ del 21%. L’Assicurato era stato riconosciuto in vita portatore di “BPCO in fase stabile, in Silicosi.Verosimile cuore polmonare cronico in cardiopatia ipertensiva con scompenso”. L’RX del 12.10.2018 documenta la comparsa di opacità basali bilaterali, maggiori a sn, non evidenti al precedente esame radiografico del 21.08.218, espressione di patologia flogistica polmonare sopravvenuta in soggetto novantunenne silicotico (21%) portatore di catetere vescicale,in urosepsi con segni di involuzione cerebrale senile e ” verosimile cuore polmonare cronico”.

“Il fatto che l’ultima revisione per silicosi sia risalente al 1993 (con valutazione della silicosi al 13% in data 24.5.1993 poi innalzata in data 22.9.1993 al 21% ) ed il fatto che i l decesso sia intervenuto nel 2018 non sono elementi in contrasto con l’esistenza della tecnopatia silicotica con rendita del 21% (come riconosciuto in collegiale il 22.9.1993 dagli stessi consulenti medici Inail). Il quadro radiologico evidenziato da gli esami RX eseguiti nel corso dei due ultimi ricoveri presso il PO di Teramo documenta ispessimento interstiziale con distrettuale presenza di opacita’ puntiformi (classificabili come p< 1,5mm) a livello dei lobi superiori e medi (opacità che sono riscontrabili nei soggetti con silicosi).Con criterio di fondata probalitita’ la patologia silicotica interagendo concausalmente ,come concausa determinante e prevalente nell’accelerazione del decorso letale ,con la sopraggiunta flogosi polmonare ha determinato un’accelerazione del decorso letale del lavoratore ,soggetto gravato da concominate cuore polmonare cronico e patologie all’apparato urinario”.

Considerate anche le esaurienti e puntuali repliche del Consulente alle osservazioni del CTP, il Tribunale condivide il parere espresso dall’Ausiliario.

Pacifico, dunque, il riconoscimento del rapporto di concausalità tra il decesso e la malattia professionale, la domanda dei superstiti viene accolta.

Sui ratei arretrati vanno liquidati ex lege gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412 \1991.

Le spese vengono poste in capo all’Inail nella misura di euro 1.775,00 , oltre IVA e CPA come per legge.

Avv. Emanuela Foligno

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