Il CTU accerta che il danno biologico è quantificabile nel 18%, in considerazione dell’aggravamento dei postumi manifesto sin dalla data della revisione (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 317/2021 del 22/06/2021 RG n. 2163/2019)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail, esperita negativamente la procedura amministrativa, deducendo di essere già titolare di indennizzo nella misura del 11% per pregresso infortunio dell’anno 2014 e che chiedeva all’Istituto, in sede di revisione per aggravamento dei postumi invalidanti permanenti, il riconoscimento della percentuale nella misura del 20%.

L’Istituto, tuttavia, non riconosceva l’insorgenza dell’aggravamento invocata.

Il Tribunale istruisce la causa attraverso l’acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.

Il CTU ha riscontrato: “dpts cronico con depressione endoreattiva sindrome vertiginosa postraumatica ipoacusia destra con acufeni episodi di dipolopia. crisi simil epilettogene trattate con keppra 500 mg”, ed ha concluso : “il danno biologico subito dal ricorrente quale lesione all’integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, e’ quantificabile attualmente nel 18% , in considerazione degli aggravamenti manifesti sin dalla data della revisione (collegiale discorde del 13.04.2018) il danno biologico complessivo era pari al 18 %, attualmente il danno biologico complessivo e’ pari al 18 %, Non risultano in atti pregresse tecnopatie già riconosciute da valutare in cumulo”.

Il CTP dell’Istituto presentava osservazioni critiche in merito alla distinzione della valutazione complessiva rispetto alle menomazioni del lavoratore.

Il CTU replica: “dpts cronico con depressione endoreattiva 8%, sindrome vertiginosa postraumatica 3%, ipoacusia destra con acufeni 1%, episodi di dipolopia. 3% ,crisi simil epilettogene 5%”.

Il Tribunale condivide, e fa proprie, le conclusioni del Consulente e ritiene meritevole di accoglimento la domanda del lavoratore.

Conseguentemente, l’Istituto è tenuto a corrispondere al lavoratore ricorrente la rendita Inail nella superiore misura del 18%, come accertata dal CTU, a far tempo dalla data di revisione passiva.

Sui ratei arretrati devono essere liquidati gli interessi, e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dal l’art. 16 L. n. 412 /1991.

Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza e poste in capo all’Inail per l’importo di euro 1.775,00, oltre esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Inoltre, l’Inail viene condannato al pagamento delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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