La Cassazione con un’interessante pronuncia ha fatto il punto sulla infedeltà coniugale e su come provarla in relazione all’addebito della separazione

Con una importante pronuncia del 23 giugno 2017 la Corte di Cassazione si è espressa sulla infedeltà coniugale in tema di addebito della separazione (art. 151 c.c.).

La vicenda

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno confermato la pronuncia di addebito nei confronti di una moglie. Ciò in quanto il marito aveva provato la di lei infedeltà coniugale producendo delle mail, delle foto e una relazione investigativa.

Come noto, infatti, la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale può effettivamente andare a determinare l’addebito della separazione. Questo, però, purché sia provato che la fine del matrimonio è stata causata proprio dall’ infedeltà coniugale.

Ma come provare quest’ultima? Per documentare un tradimento può essere sufficiente produrre delle e-mail ricevute dal coniuge dal presunto amante?

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato la separazione tra due coniugi, addebitandola alla moglie per “violazione del dovere di fedeltà coniugale”.

La consorte, però, si era rivolta per il ricorso alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

A suo avviso, infatti, la Corte d’appello aveva confermato l’addebito della separazione nonostante non fosse stata dimostrata l’esistenza di una sua relazione extraconiugale.

Nel caso in esame, infatti, il marito aveva prodotto in giudizio solamente delle comunicazioni a mezzo e-mail che erano giunte alla moglie dall’indirizzo di posta elettronica dell’impresa familiare condotta dal presunto amante.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha deciso di rigettare il relativo ricorso.

Gli Ermellini, in via preliminare, hanno osservato che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, la infedeltà coniugale rappresenta una “violazione particolarmente grave”.

Essa, infatti, determinando normalmente “l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”, deve ritenersi “circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”.

Il tutto, però, a meno che risulti “la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

Fatte tali premesse, la Cassazione afferma come la Corte d’appello avesse correttamente ritenuto che la separazione potesse essere addebitata alla moglie.

Ciò in quanto era stata raggiunta la “prova piena documentale” dell’imputabilità della fine del matrimonio alla moglie, la quale aveva “instaurato durante il matrimonio una relazione sentimentale con un altro uomo”.

Inoltre, nel caso di specie l’infedeltà coniugale non era stata dimostrata solo mediante le comunicazioni e-mail, ma anche da “fotografie ed una relazione investigativa” che confermavano tale circostanza.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. La ricorrente è stata condannata nche al pagamento delle spese processuali.

 

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