Infermiere condannato per omicidio colposo per avere disattivato l’allarme dei monitoraggi del paziente e ritardato i tempi di reazione a una crisi cardiaca. ( Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 1 del  3 gennaio 2022 )

Infermiere condannato per omicidio colposo. Per i Giudici è evidente la responsabilità penale attribuibile alla donna, ritenuta colpevole di omicidio colposo: non solo ha disattivato gli allarmi sonori, ma anche non li ha riattivati a fine turno senza informare i colleghi del turno successivo.

Ciò ha causato un ritardo fatale nella risposta alla crisi cardiaca del paziente, pertanto l’infermiere è condannato per omicidio colposo.

Infermiere condannato per omicidio colposo poichè con la propria condotta ha ritardato l’intervento dei Sanitari su un paziente colpito da una crisi cardiaca.

L’infermiere ha consapevolmente disattivato nel reparto – Terapia intensiva –  il sistema automatico di rilevamento di eventuali crisi sanitarie, e, una volta finito il turno, non ha riattivato l’allarme dei monitoraggi, né informato i colleghi al cambio turno.

Il paziente, poi deceduto, era ricoverato in Terapia Intensiva per gravi problemi cardiaci e destinato a una complicata operazione.

All’Infermiera viene addebitato, in sintesi, di avere provocato indirettamente la morte del paziente, poiché durante il turno notturno «aveva disattivato il meccanismo di attivazione dell’allarme sonoro delle anomalie cardiache installato nel letto del paziente , così come per tutti gli altri pazienti ricoverati in Terapia intensiva – e non aveva provveduto né alla riattivazione dell’allarme, una volta terminato il servizio notturno, né ad informare di tale iniziativa gli infermieri al cambio turno diurno».

Proprio per tale ragione, la crisi cardiaca, che conduceva alla morte il paziente, non veniva rilevata con prontezza, ma solamente successivamente.

In primo grado, pertanto, l’infermiere viene condannato per omicidio colposo.

Allineata la Corte d’Appello adita dal lavoratore che ha confermato la condanna, con pena fissata in dodici mesi di reclusione.

L’infermiere condannato per omicidio colposo, contestava ogni addebito e deduceva la responsabilità del Medico di reparto che espiantava al paziente il defibrillatore automatico.

Per i giudici è evidente la responsabilità della Infermiera, anche perché «non vi sono elementi per affermare che l’evento morte del paziente sia collegabile alla iniziativa di un medico di espiantare intempestivamente il defibrillatore automatico – non essendovi una tempistica standard in merito al momento in cui, in vista di un successivo intervento chirurgico, debba essere espiantato il defibrillatore impiantabile – né per sostenere, con la dovuta certezza, che, ove la crisi che aveva colpito il paziente fosse stata immediatamente percepita dal personale medico e paramedico in servizio, comunque non sarebbe stato possibile ovviare ad essa in tempi ristretti tempi» e sufficienti ad evitare il decesso.

La vicenda approda in Cassazione.

Nel contesto della Cassazione, l’infermiera ribadisce la propria non colpevolezza ed eccepisce come già in Appello, la condotta del medico che ha espiantato intempestivamente il defibrillatore dal paziente, una condotta irrituale, anche perché «il medico non solo non ha comunicato a tutti gli altri addetti alla Terapia intensiva quanto da lui fatto, ma neppure si è preoccupato di verificare la funzionalità del sistema di allarme».

Oltre a ciò la ricorrente contesta anche l’ipotesi che “un tempestivo intervento dei sanitari, ove avvisati per tempo avrebbe potuto salvare il paziente”.

La stessa sottolinea che non si è tenuto in considerazione “quale sarebbe potuto essere il tempo utile per intervenire fattivamente a salvaguardia della vita del paziente” e che “la necessità della verifica di tale lasso di tempo tanto più sarebbe stata evidente ove si consideri che, non essendo stato informato tutto il personale dell’avvenuto espianto del defibrillatore dal corpo del paziente, non vi era in atto nel personale una condizione di preallarme, posto che si riteneva che alle eventuali emergenze si sarebbe fatto fronte con il dispositivo che il paziente portava addosso”.

Gli Ermellini, ritengono negligente e colposo il comportamento dell’infermiere evidenziando: “la assoluta irritualità del comportamento tenuto dell’infermiera, la quale, per ragioni da lei stessa ascritte alla esigenza di scongiurare, durante la notte, quello che ella aveva definito inquinamento acustico, aveva provveduto, unitamente all’altro collega svolgente il servizio notturno di assistenza infermieristica, a silenziare non solo gli stessi campanelli dell’interfono che consentiva ai pazienti di collegarsi con gli infermieri di guardia, tanto che essi, per chiedere aiuto, dovevano chiamare ad alta voce, ma anche il sistema di allarme acustico e visivo – cosiddetto allarme rosso –  volto a segnalare, onde immediatamente allertare il personale sanitario, la presenza di fenomeni patologici, ivi compresi quelli di aritmia cardiaca, riferibili ai singoli soggetti occupanti le postazioni di terapia intensiva”.

Oltretutto, stigmatizza la Suprema Corte “ il sistema di allarme non solamente non era stato riattivato al momento della cessazione del servizio notturno ma della sua anomala disattivazione non era stato fatto cenno agli infermieri arrivati per il turno diurno”.

Corretta, pertanto, l’attribuzione della rilevanza del comportamento dell’infermiere nel determinismo dell’evento morte del paziente. Ergo, Infermiere condannato per omicidio colposo, è corretto.

E’ evidente che la disattivazione dell’impianto di allarme acustico e visivo ha comportato un ritardo nell’assistenza prestata al paziente in occasione della crisi cardiaca divenuta fatale.

Confermato, infine,  anche dai Supremi Giudici che l’espianto del defibrillatore sul paziente, compiuto dal Cardiochirurgo in termini anticipati rispetto ad una prassi prudenziale, possa avere contribuito in maniera determinate alla morte del paziente, così ridimensionando gli addebiti mossi all’infermiera.

Ribadita la responsabilità dell’Infermiera, e la condanna per omicidio colposo, esclusa – proprio per la sua doverosità in quanto necessariamente funzionale all’effettuazione del successivo intervento chirurgico programmato – la eccezionalità della condotta di rimozione del defibrillatore dal paziente.

La rimozione dell’apparecchio svolta dal Cardiochirurgo, sebbene inopportuna nella sua tempistica, non è idonea a integrare una condotta del tutto autonoma rispetto a quella della infermiera, posto che, laddove non fossero stati disattivati i meccanismi automatici di allarme, si sarebbe potuto ragionevolmente ritenere che l’ambiente ove si trovava il paziente, ambiente caratterizzato da un elevato grado di presenza di meccanismi automatici di attivazione della assistenza medica, avrebbe garantito, in caso di necessità, una pronta ed adeguata prestazione terapeutica.

Il ragionamento controfattuale svolto dai Giudici di merito, viene confermato dagli Ermellini

L’infermiera, d’accordo con l’altro turnista,  ha disattivato l’impianto di allarme acustico che, pur in presenza del defibrillatore automatico, avrebbe segnalato l’anomalia che, durante la notte precedente alla morte, il paziente aveva presentato diversi episodi di aritmia cardiaca, come successivamente emerso in occasione dell’esame dell’apparecchio già espiantato che in più di un’occasione era intervenuto a ripristinare il ritmo cardiaco.

Tale circostanza, ove posta a conoscenza del personale sanitario, avrebbe indotto una particolare cautela sia nella scelta dei tempi per l’esecuzione dell’espianto, sia nel monitoraggio,  particolare cautela che, pur considerate le peculiarità che caratterizzano in tema di assistenza medica un reparto di Terapia intensiva, era stata trascurata proprio a causa della non preventivamente rilevata presenza di particolari criticità, silenziate per effetto dell’avvenuta disattivazione dell’impianto di segnalazione acustica e visiva delle emergenze.

Definitivamente, Infermiere condannato per omicidio colposo.

Avv. Emanuela Foligno

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