Un calciatore è stato ritenuto civilmente responsabile per aver causato la rottura del legamento e del menisco a un avversario con un fallo avvenuto durante una partita di calcio amatoriale quando la palla aveva già superato la linea di fondo campo. L’azione, pur connessa al gioco, è stata giudicata colposamente sproporzionata e non commisurata al carattere amatoriale della partita (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 12 ottobre 2025, n. 27245).
La vicenda
Il 6 maggio 2006 presso un centro sportivo di Padova si era svolto un incontro di calcio appartenente a un campionato amatoriale durante la quale la vittima veniva colpita da retro, in scivolata, dal giocatore avversario, con rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro.
Nel procedimento penale, il Giudice d’appello, ritenuto sussistente il reato di lesioni colpose ma accertatane la prescrizione, aveva pronunciato sulle domande della costituita parte civile, accogliendo la pretesa risarcitoria.
Tale sentenza viene annullata, in sede penale, con la seguente motivazione: “i giudici di appello fondano il giudizio di Responsabilità muovendo dalla ritenuta gratuità dell’azione fallosa dell’attaccante, affermando che il pallone, nel contesto agonistico, era ormai irraggiungibile, aggiungendo però che tale condizione (irraggiungibilità della palla) era stata, di fatto, la conseguenza di un’azione difensiva dell’altro giocatore, nel senso che tra il pallone e la linea di fondo si era frapposto il difensore (persona offesa). Non si comprende, allora, come sia possibile conciliare l’affermazione della inutilità ex ante della “scivolata” intrapresa dall’attaccante, evidentemente finalizzata a recuperare il pallone prima che lo stesso varcasse la linea di fondo, con la considerazione, formulata ex post, che la palla era stata resa irraggiungibile dall’azione ostruttiva del difensore che proprio la “scivolata” dell’attaccante mirava a superare…”.
Il comportamento colposo durante la partita di calcio amatoriale
Quindi la Corte di appello non ha affrontato il nodo centrale della questione, ovverosia stabilire se nel caso concreto vi fu un comportamento colposo giuridicamente rilevante, civilmente sanzionabile in quanto commesso in violazione di una predeterminata regola cautelare, che nel caso non è stata in alcun modo evocata né individuata. Neppure sono state rese argomentazioni sulla condotta dell’avversario della vittima, nel senso se la sua condotta fu comunque conforme alle regole del gioco, ovvero se essa si pose al di fuori di un ragionevole contesto di gioco; tutto ciò in rapporto alla natura relazionale della colpa.
Riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la Corte di appello civile ha accolto la domanda osservando che secondo il referto e le dichiarazioni testimoniali, in sede penale, dell’arbitro dell’incontro, come tale particolarmente attendibile, “il fallo fu compiuto quando oramai non era più possibile proseguire l’azione, perché la palla aveva visibilmente superato la linea di fondo campo“, per cui l’intervento, sebbene nel complesso funzionalmente connesso al gioco, era colposamente ultroneo rispetto allo stesso e, inoltre, non commisurato al carattere della partita di calcio amatoriale.
L’intervento della Cassazione
La Corte di appello avrebbe errato omettendo di individuare la regola cautelare violata come indicato nella pronuncia di annullamento, e omettendo di esaminare compiutamente: il referto dell’arbitro, che trattava di “palla lontana” e non uscita dal campo; la testimonianza dell’arbitro stesso, che aveva descritto l’evento come una “classica azione del gioco del calcio”; le ulteriori testimonianze che avevano complessivamente confermato tali affermazioni, fermo restando che nessun valore poteva avere la deposizione della persona offesa incapace di testimoniare in sede civile quale parte, sicché ne residuava la dimostrazione di uno scontro ricompreso nel rischio accettato, con sussistenza della scriminante sportiva.
Le argomentazioni vengono respinte.
Il Giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove, o risultanze di prova, che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa purché logicamente sostenibile – gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi, in questo quadro, tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. 29/12/2020 n. 29730).
Ad ogni modo, le doglianze non si misurano con la ragione decisoria secondo cui la patologia pregressa poteva costituire concausa che però non escludeva il valore eziologico della condotta scrutinata, sufficiente a fondare la responsabilità civile affermata.
Il tema della causalità materiale
Il ricorrente sovrappone grossolanamente e genericamente il tema della causalità materiale, riferita all’evento, con quello della causalità giuridica, riferita alle conseguenze pregiudizievoli, non discorrendo della necessità di vagliare un danno differenziale (tra la prima assunta invalidità e quella esistita dalle lesioni oggetto di giudizio), comunque escluso dalla Corte territoriale quando ha ritenuto lo stato fisico pregresso della vittima come possibile concausa del cedimento fisico in cui si tradusse l’infortunio, ma non quest’ultimo un possibile aggravamento della diversa patologia precedente (si discorre, difatti, di una occorsa “leggera distorsione” e di problemi “muscolari”).
Ciò detto, l’autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell’evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l’eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi o stati naturali pregressi, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprende anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, a diverse cause.
Infine, quanto alla liquidazione delle spese di lite, le spese secondo soccombenza non sono segmentabili a seconda delle varie fasi o gradi del complessivo giudizio, ma vanno liquidate tenendo conto solo dell’esito finale della lite.
Avv. Emanuela Foligno






