La domanda risarcitoria per una caduta e infortunio su strada pubblica è stata rigettata per mancanza di prova del nesso causale tra la disconnessione del manto stradale e l’evento dannoso. La decisione conferma l’orientamento secondo cui, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio resta a carico del danneggiato, che deve dimostrare il concreto collegamento tra la cosa in custodia e il danno subito (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 ottobre 2025, n. 27067).
I fatti
Il giorno 6/06/2015, la vittima cadeva, asseritamente a causa della disconnessione della strada urbana in Comune di Calvi dell’Umbria riportando lesioni al polso destro e al piede sinistro. Il Tribunale di Terni rigetta la domanda di risarcimento per infortunio su strada pubblica…





