Nella materia previdenziale vige il regime del conguaglio, in forza del quale il datore di lavoro è obbligato ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, sentenza n. 146/2021 del 19 gennaio 2021)

Il lavoratore cita a giudizio il datore di lavoro onde ottenere la corresponsione delle mensilità relative all’ottobre, al novembre 2012 ed al marzo 2013 nonché la corresponsione dell’indennità per ferie non godute per l’importo complessivo di euro 23.856,50 oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale ritiene la domanda fondata. E’ pacifico tra le parti: lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato dall’1.04.1974 al 31.03.2017, e l’assenza dal lavoro del lavoratore nel periodo dal 7.02.2000 al 27.02.2000, dal 10.10 .2000 al 14.01.2001 e dal 15.12.2001 al 30.11.2012, nonché l’anticipazione da parte della datrice di lavoro, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta del ricorrente in relazione al mese di marzo 2000, per i mesi di gennaio e febbraio 2001 nonché in relazione al periodo da gennaio 2002 a novembre 2012.

La Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore infortunato l’indennità per inabilità temporanea ove ne sia stato richiesto dall’INAIL poiché in siffatti casi opera a suo favore la surrogazione legale.

Inoltre, la surrogazione legale va applicata in favore del datore di lavoro anche qualora egli sia obbligato per contratto collettivo ad erogare la retribuzione al lavoratore infortunato, anche senza richiesta dell’Inail.

I due presupposti sono pacificamente alternativi.

L’anticipazione, in altri termini, è un obbligo che s’inserisce nel rapporto assicurativo tra datore di lavoro ed ente pubblico, come del pari nel rapporto previdenziale, in caso di malattia comune, tra datore di lavoro e l’Inps, e non nel rapporto di lavoro tra il datore di lavoro ed il dipendente.

Nella materia previdenziale vige il regime del conguaglio, in forza del quale il datore di lavoro è obbligato ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, per poi detrarre tali somme dai contributi dovuti al medesimo istituto.

Conseguentemente l’erogazione delle somme in favore del lavoratore a titolo di anticipazioni rappresenta l’attuazione di un obbligo di legge, da cui scaturisce esclusivamente il diritto di rivalsa nei riguardi dell’Inail.

Né a conclusioni diverse può pervenirsi considerata la decisione dell’Inail di definire negativamente il procedimento volto al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro del ricorrente, o la sentenza del Tribunale di Brindisi parzialmente sfavorevole per lo stesso.

Tali circostanze, specifica il Tribunale, non sono sufficienti a dimostrare l’insussistenza di un obbligo di anticipazione a carico del datore di lavoro, specie laddove si consideri che nel testo della pronuncia resa tra parte opposta e l’Inail si legge: ” …si consideri che l’istituto previdenziale, nella memoria di costituzione nel presente giudizio, ha espressamente allegato di avere riconosciuto al ricorrente l’indennità di inabilità temporanea sia nel periodo immediatamente successivo al sinistro, sia a seguito della ricaduta verificatasi dopo il rientro”.

Ebbene, la suddetta pronuncia – con la quale è stata riconosciuta al lavoratore una rendita per infortunio sul lavoro pari all’11% di inabilità permanente parziale, con conseguente condanna dell’INAIL al pagamento del dovuto- , non fornisce alcun elemento a favore della tesi di parte datoriale.

La decisione del Tribunale di Brindisi conferma che l’Inail aveva certamente accordato l’indennità di inabilità temporanea e che, quindi, le anticipazioni pagate erano senz’altro dovute.

Per tale ragione non può ritenersi venuta retroattivamente meno la qualità di mandatario nel datore di lavoro, tenuto per legge al pagamento in favore dei lavoratori delle prestazioni medesime.

E, per l’effetto, non sussiste nessun indebito nel rapporto di lavoro tra la società datrice di lavoro ed il dipendente infortunato.

Quindi l’eccezione del datore di lavoro di compensazione, basata appunto su un inesistente controcredito, non può essere ritenuta fondata e deve essere rigettata la domanda volta alla corresponsione delle mensilità dell’ottobre e del novembre 2012 in cui è pacifico che il lavoratore non ha prestato la propria attività lavorativa.

In conclusione il Tribunale accoglie nei termini indicati la domanda del lavoratore e compensa le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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