La CTU ha accertato il periodo di inabilità temporanea in misura maggiore e il danno biologico permanente nella misura del 14%, negato dall’Inail (Tribunale di Rieti, Sez. lavoro, Sentenza n. 117/2021 del 11/05/2021-RG n. 65/2020)

La lavoratrice, a seguito di infortunio sul lavoro in itinere, subiva lesioni con postumi permanenti, tuttavia l’Inail riconosceva solo il periodo di inabilità temporanea per 101 giorni, e negava la sussistenza di postumi permanenti.

La lavoratrice, pertanto, cita a giudizio l’Inail sostenendo di avere subito un infortunio sul lavoro in data 3.4.2017, chiedendo accertare la presenza di postumi permanenti derivanti dal suddetto infortunio e il conseguente diritto di fruire della tutela assicurativa offerta dal D.P.R. 30 giugno 1965 – n.ro 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto della domanda, e la causa viene istruita mediante CTU Medico-Legale e acquisizione documentale.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che risulta pacifico l’infortunio subito dalla ricorrente in data 3.4.2017, per il quale l’INAIL riconosceva la sola indennità di temporanea per complessivi gg 101 (dal 7.4.2017 al 16.7.2017 per l’importo di euro 4.929,23 ai sensi dell’art 70 D.P.R. 1124/65, anticipati da parte del datore di lavoro), senza il riconoscimento di postumi permanenti.

La CTU Medico-Legale ha accertato: “il periodo di inabilità temporanea è da valutare nella misura di giorni 198 (centonovantotto). Per quanto riguarda il danno biologico residuato esso è da valutarsi nella misura del 14% (quattrodici per cento)”.

Il Tribunale condivide appieno le conclusioni della CTU risultando immuni da vizi e non specificatamente contestate dall’Istituto convenuto.

Pertanto, il ricorso della lavoratrice è accoglibile con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle prestazioni previste dalla legge parametrate al suddetto grado di inabilità (temporanea assoluta di 198 giorni e permanente pari al 14%).

In conclusione, il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’Inail al pagamento in favore della ricorrente delle prestazioni previste dalla legge parametrate al grado di inabilità temporanea assoluta di 198 giorni e di inabilità permanente pari al 14%, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo; condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.270,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge e al pagamento delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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