L’istruttoria del procedimento penale ha accertato il comportamento colposo del pedone che attraversava in maniera repentina, al buio e in stato di elevata ebbrezza alcolica (Tribunale di Roma, Sentenza n. 8049/2021 del 10/05/2021- RG n. 33517/2016)

I congiunti del deceduto citano a giudizio l’automobilista e la Compagnia assicuratrice del veicolo onde ottenere la declaratoria di responsabilità nella causazione del sinistro e il conseguente diritto al risarcimento del danno per l’investimento mortale del pedone.

Gli attori espongono che:

  • in data 25.10.2009, intorno alle ore 18:00 circa, in Roma alla Via Tor Bella Monaca, il veicolo Fiat Panda di proprietà e condotto dal convenuto, procedendo a velocità elevata, non si avvedeva della presenza del pedone, il quale stava attraversando a piedi la carreggiata, e lo investiva;
  • in conseguenza dell’investimento, il pedone riportava gravi lesioni e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso di Tor Vergata di Roma, in stato di coma, e decedeva dopo due giorni;
  • il nesso causale tra le lesioni subite e il decesso era stato accertato nella perizia medico -legale disposta dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma nel corso del procedimento penale n.09/052364;
  • la responsabilità per il sinistro, doveva essere addebitata al convenuto e che essi attori hanno diritto iure successionis, al danno tanatologico e al danno catastrofale subiti dal de cuius, e, iure proprio, al danno da perdita del rapporto parentale e al danno esistenziale, in misura complessivamente pari ad euro 2.882.420,00, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Il convenuto si costituisce in giudizio e deduce che la responsabilità del sinistro sia invece da addebitare al pedone che attraversava la carreggiata senza servirsi dell’attraversamento pedonale, in un tratto di strada non illuminato per guasto del palo della luce, senza accertarsi che non sopraggiungessero veicoli.

Deduce, inoltre, il convenuto che il procedimento penale svoltosi, si concludeva con la sentenza n.12097/2013 del Tribunale penale di Roma, che lo assolveva ai sensi dell’art.530 comma II c.p..

L’assicurazione, costituendosi in giudizio, eccepisce l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, e rileva l’effetto preclusivo del giudicato penale ai sensi dell’art.652 c.p.p. – essendo stato accertato con sentenza n.12097/2013 del Tribunale penale di Roma che nessuna responsabilità per il sinistro era addebitabile al convenuto.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e, all’esito della istruttoria il Tribunale non ritiene accoglibile la domanda.

Dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale emerge che “il sinistro è avvenuto in corrispondenza del palo ACEA n.118, alle 18:40 quando il sole era già tramontato da circa 30 minuti, che l’urto si è verificato tra il lato sinistro della Fiat Panda ed il pedone, che quest’ultimo è stato rinvenuto dai verbalizzanti trasversalmente rispetto alla strada, che sono state rinvenute tracce ematiche vicino alla linea di mezzeria e tracce di frenata attribuibili al veicolo, e che non sono state rinvenute persone che hanno assistito al fatto”.

Oltre a ciò, dalla sentenza penale n.12097/2013 emerge che la velocità di marcia della Fiat Panda al momento dell’investimento mortale del pedone fosse di circa 30 -35 Km orari, e che il punto dell’incidente non era illuminato a causa del mancato funzionamento di un palo dell’illuminazione. E’ emerso anche che il pedone stesse attraversando la strada di corsa ed in stato di massiccia ebrezza alcolica.

Ebbene, pur rilevando che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, il Tribunale rileva che secondo la giurisprudenza della Cassazione è possibile valutare, quali elementi di prova, le acquisizioni probatorie acquisite nel corso del processo penale.

La motivazione della sentenza penale, in quanto fondata sulle risultanze istruttorie acquisite – esame testimoniale dei verbalizzanti, CTU medico – legale e CTU cinematica -, è considerata del tutto condivisibile.

Secondo la deposizione resa nel giudizio penale dal Medico Legale che ha redatto la perizia ” …una condizione di ebrezza alcolica così importante certamente diciamo provoca una serie di effetti collaterali, che sono la disinibizione nei confronti della valutazione di un eventualità pericolo; sicuramente provoca degli importanti disturbi posturali, sappiamo che anche, appunto, anche dalla letteratura generica, dalla cinematografia, chi si trova in stato di ebrezza alcolica ha spesso difficoltà a mantenere l’equilibrio, soprattutto è alterato anche il senso della distanza…”.

Ed ancora, secondo la consulenza tecnica cinematica svolta nel processo penale “l’autovettura FIAT era condotta ad una velocità compresa tra 30 e 35 Km/h, ampiamente inferiore al limite di velocità vigente ed ampiamente prudenziale in relazione alle normali condizioni di marcia”.

Inoltre, analizzando la dinamica del sinistro il perito conclude che “…il pedone stava attraversando la strada di corsa…Il pedone aveva piena visibilità della strada ed in orario notturno non aveva alcuna difficoltà nello scorgere il veicolo sopraggiungente…E’ probabile che, in conseguenza del grave stato di ebrezza rilevato dalle analisi cliniche non si sia avveduto o non sia stato in grado di valutare correttamente la velocità del veicolo che sopraggiungeva, tanto da impegnare la carreggiata, correndo, mentre la FIAT Panda si trovava a meno di 10 metri”. ..”…il tempo di reazione normale è superiore al tempo che ha impiegato il pedone ad impegnare la carreggiata fino al punto di impatto. Quindi, il conducente della Panda non avrebbe potuto in alcun modo e vitare l’impatto”.

Il teste escusso nel procedimento civile, invece, ha dichiarato di percorrere nel giorno e nell’ora del sinistro, Via Tor Bella Monaca, alla guida di un veicolo subito dietro la Fiat Panda ed ha riferito che ” la Fiat Panda si trovava davanti a me, spostata sulla destra, mentre io procedevo sulla sinistra “, che ” il pedone aveva quasi completato l’attraversamento quando è stato investito” , e che “c’era illuminazione artificiale, la visibilità era buona il tempo era sereno “. Ha inoltre riferito di essersi fermato, e che altre persone si erano fermate, di aver lasciato il suo recapito a due persone di nazionalità straniera che si erano fermate e di essersi poi allontanato.

La testimonianza non viene ritenuta attendibile.

Dal verbale della Polizia Municipale emerge l’assenza, al momento dell’arrivo dei verbalizzanti – i quali sono arrivati sul luogo del sinistro quando il pedone era ancora sul posto – di testi oculari.

Considerato che il teste ha riferito che altre persone si erano fermate, e vista la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, appare del tutto inverosimile che, delle diverse persone fermatisi cui ha fatto riferimento il teste, nessuno, compreso il teste stesso, abbia atteso l’arrivo dei verbalizzanti e dell’ambulanza.

Inoltre, la testimonianza collide con le risultanze del Verbale d’intervento della Polizia, laddove il teste ha dichiarato che l’illuminazione pubblica era funzionante, mentre invece dal verbale emerge che il palo della luce in corrispondenza del civico in cui è avvenuto il sinistro non era funzionante.

Ed ancora, il teste ha dichiarato che il pedone, quando è stato investito, aveva quasi completato l’attraversamento, laddove invece, nel verbale, si dà atto del “rinvenimento di una traccia ematica, evidentemente riconducibile all’investimento, situata perfettamente a ridosso della linea di mezzeria discontinua”.

Oltretutto, deve considerarsi che i verbalizzanti hanno rinvenuto “lievi tracce di frenatura riconducibili al veicolo Fiat Panda”, e ciò significa che il conducente del veicolo ha posto in essere anche un tentativo di frenata al fine di evitare l’investimento.

Per tali ragioni la domanda degli attori non può essere accolta.

Il sinistro è stato causato dalla condotta della vittima che ha attraversato la strada al di fuori dell’attraversamento pedonale, in un tratto privo di illuminazione dopo il tramonto del sole, in maniera repentina, probabilmente a causa dello stato di elevata ebrezza in cui si trovava, tenendo così una condotta non solo imprudente, ma anche imprevedibile per il conducente della Fiat Panda.

Risulta, quindi, fornita la prova liberatoria idonea a superare la presunzione di responsabilità di cui all’art.2054 c.c., in presenza di un comportamento della vittima imprevedibile e non evitabile da parte del conducente.

In conclusione, il Tribunale di Roma, respinge la domanda attorea; condanna gli attori a pagare in favore dell’Assicurazione le spese di lite liquidate in euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge; condanna altresì gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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