Infortunio sul lavoro causa grave paresi: nessun danno alla sfera sessuale

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danno alla sfera sessuale

La documentazione clinica prodotta dalla infortunata e la CTU Medico-legale hanno evidenziato la mancata correlazione tra la paresi e il danno alla sfera sessuale (Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 639/2020 pubblicata il 5 gennaio 2021)

La Corte d’Appello di Milano è chiamata a decidere l’impugnativa della decisione resa in primo grado dal Tribunale di Lodi azionata dall’infortunata e dai suoi familiari in danno del datore di lavoro. In particolare, l’infortunata, dato atto che il Giudice di primo grado accertava la responsabilità della datrice chiede il risarcimento del danno alla sfera sessuale, edonistico e morale per euro 326.000,00, oltre alle spese di adeguamento dell’abitazione già sostenute per euro 10.000,64 e spese di adeguamento abitazione future per euro 71.000,00+iva.

I congiunti chiedono il risarcimento riflesso per danno morale, esistenziale, alla vita di relazione, quantificato in una somma non inferiore ad euro 326.000,00 per il marito; danno morale, esistenziale, alla vita di relazione per i figli della ricorrente, quantificato in una somma non inferiore ad euro 250.000,00 cadauno e così in totale euro 826.000,00.

Ciò posto, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi, chiamato a decidere sulla richiesta di danno differenziale, accertava che l’evento lesivo doveva essere integralmente addebitato ex art. 2087 c.c. alla Società datrice di lavoro senza che residuassero poste risarcitorie a credito dell’infortunata rispetto a quelle percepite dall’Inail.

Il Giudice di primo grado considerava che la caduta del 19 maggio 2004 della donna da una scala a forbice priva di barriere mentre stava prelevando da un ripiano degli indumenti da destinare al personale dell’Ospedale per il quale il datore di lavoro forniva un servizio di puliture, si traduceva in un infortunio sul lavoro ascrivibile alla condotta colposa della Società convenuta nel quadro di imputazione di responsabilità ex art. 2087 c.c.

Secondo il primo Giudice, l’ammontare dei pregiudizi patiti dalla lavoratrice era risarcibile con la complessiva somma di euro 375.284,00 per danno biologico permanente del 45% e temporaneo e che, a fronte degli importi liquidati dall’INAIL a titolo di rendita (euro 123.317,00 quale indennizzo del biologico già riscosso ed euro 216.915,85 quale valore capitale della rendita), conduceva alla somma di euro 35.016,00 quale posta differenziale riconoscibile all’infortunata.

Tenuto conto che l’Inail ristorava alla lavoratrice anche la perdita della capacità lavorativa specifica, respingeva le ulteriori richieste risarcitorie in quanto prima del giudizio il datore di lavoro a titolo transattivo erogava la complessiva somma di euro 340.456,00 comprensiva dei danni ai congiunti.

In definitiva il Tribunale di primo grado respingeva il danno alla sfera sessuale e quello inerente gli esborsi sostenuti per l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’abitazione e la domanda di danno non patrimoniale riflesso dei congiunti.

La Corte ritiene l’appello privo di fondamento. Riguardo la prima posta risarcitoria inerente la compromissione della sfera sessuale la Corte osserva che la doglianza è stata posta in maniera generica e che nessun riscontro clinico dalla CTU espletata corrobora tale doglianza.

Tale voce di danno, quindi, è da considerarsi non provata e il primo Giudice non è incorso in lacune di indagine e di accertamento.

Sul punto la CTU, soffermandosi sulle offese arrecate al nervo pudendo quale terminazione implicata organicamente con l’apparato genitale femminile e con la manifestazione della sessualità nella donna, ha indicato che: “Allo stato degli atti non sussistono elementi tecnici di giudizio che consentano, sotto il profilo organico, di delineare un nesso causale tra le lesioni riportate dal soggetto in data 19/05/04 (Trauma craniovertebrale minore) ed il complesso quadro sindromico rappresentato dal soggetto e costituito da grave paresi dell’altro inferiore sinistro associata a disturbi vescicali con necessità’ di autocateterizzazione. Tutte le indagini neurofisiologiche e neuroradiologiche effettuate nell’iter clinico non depongono per un attendibile disturbo organico neurologico e lo stesso pattern motorio non è’ inquadrabile e sistematizzabile in termini di lesione radicolare o mielica, ed anche l’esame EMG dinamico effettuato il 4/01/15 rileva aspetti di mancata attivazione muscolare volontaria. Si segnala unicamente la positività di 2 accertamenti attinenti il nervo pudendo (studio riflessi evocati sacrali) che potrebbero essere compatibili con una lesione quasi completa a sinistra. Risulterebbe quindi una componente, almeno parziale, di patologia organica del nervo pudendo sinistro, che non correla tuttavia in modo diretto con una lesione del distretto cervico-cefalico come risultante in atti, in piena assenza del criterio topografico . Non sussiste inoltre, nella fattispecie, in capo alla Sig.ra XXXX , neppure alcuna chiara invalidità psichica autonoma da correlare causalmente in modo diretto ed esclusivo al sinistro in esame, e cio’ in quanto l’azione psicolesiva è lieve (Per “Lesioni accidentali o malattie di moderata entità coefficiente 0,4 – VEDASI SIMLA – Giuffre’ Ed. 2016. Scala di rilevanza degli eventi psicotraumatici e coefficienti di taratura del danno biologico) ed il criterio di sindrome a ponte non pienamente presente, mentre è invece presente invece il criterio cronologico”.

Ne deriva che la problematica della lamentata compromissione alla sfera sessuale è stata adeguatamente approfondita.

Inoltre, viene sottolineato, che neppure la documentazione clinica prodotta dalla infortunata -anch’essa puntualmente richiamata ed analizzata nella relazione peritale- ha evidenziato un danno diretto alla sfera sessuale.

Il primo Giudice, osserva la Corte, nel liquidare l’accertata misura del 45 % come stabilito dal CTU ha anche applicato una maggiorazione soggettiva, a titolo di personalizzazione del danno, che andava oltre il 10% nell’ambito del 25% quale soglia massima tabellare.

Difatti, debitamente considerati i fattori età e percentuale di inabilità, sarebbe spettato all’appellante l’importo base di euro 315.700,00 che il Tribunale ha personalizzato sino alla somma di euro 350.000,00, e tale importo è da ritenersi congruo e onnicomprensivo.

In definitiva la valutazione di prime cure ha preso in considerazione e valutato tutti gli aspetti soggettivi e biologici dei postumi residuati a carico della donna.

La Corte d’Appello di Milano respinge l’impugnativa.

Avv. Emanuela Foligno

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