Isteroannessiectomia bilaterale provoca stenosi dell’uretere

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ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE

Le lesioni dell’uretere determinate nel corso di interventi di isteroannessiectomia bilaterale sono complicanze note e quindi prevedibili, ma nella stragrande maggioranza dei casi evitabili durante isterectomie rutinarie (Tribunale di Benevento, Seconda Sezione Civile, Sentenza N. 1153/2020 del 27 agosto 2020)

La paziente cita a giudizio l’azienda ospedaliera ove veniva ricoverata con diagnosi di “Utero Fibromatoso” in conseguenza della quale veniva sottoposta a intervento chirurgico in laparoscopia di isteroannessiectomia bilaterale.

Dopo poco più di un mese dall’intervento la donna veniva nuovamente ricoverata il 2.12.2014 con diagnosi di “Fistola urinaria in isterectomia radicale in VLP” e veniva nuovamente operata per “URS sx con pielografia retrogradata. Posizionamento di stent ureterale sx” e successivamente dimessa in data 9.12.2014, con diagnosi di “Fistola uretero vaginale sx”.

La paziente lamenta che la fistola uretero -vaginale e la stenosi dell’uretere di sinistra sono diretta conseguenza dell’intervento chirurgico in laparoscopia di isteroannessiectomia bilaterale del 22.10.2014 svolto non correttamente dai sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Preliminarmente il Tribunale osserva che la responsabilità del Medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) va ricondotta, nel quadro normativo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare). Per contro, la responsabilità della Struttura è di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.

Tanto premesso, il Giudice fa proprie e condivide integralmente le conclusioni della CTU che ha accertato: “Il Consenso informato all’intervento di Laparoscopia risulta firmato ma non datato, inoltre in esso si cita in modo del tutto generico come possibile complicanza postoperatoria “Lesioni delle vie urinarie”, non specificando che possono verificarsi lesioni dell’uretere né con quale percentuale né con quali possibili conseguenze … Tendendo conto dei dati della letteratura in merito alle complicanze ureterali post-isterectomie, è facile concludere che le lesioni dell’uretere determinate nel corso di interventi di isterectomia, sono complicanze note e quindi prevedibili, ma nella stragrande maggioranza dei casi evitabili durante isterectomie rutinarie. Tali lesioni sono meno facilmente evitabili, nei casi ad alto rischio di lesioni ureterali già menzionati sopra.” …..”In conclusione la lesioni dell’uretere sono evitabili nell’isterectomia routinaria, come appunto nel caso in questione dell’attrice “….”In definitiva nel caso specifico in questione, sulla base dei dati della letteratura scientifica e tenendo conto dei dati clinici relativi al caso in esame, si può facilmente dedurre che sussiste una responsabilità dei sanitari nel determinismo delle lesioni ureterali sin. E ciò perché trattasi di isterectomia routinaria laparoscopica (in assenza cioè di particolari fattori di rischio per lesioni ureterali intraoperatorie) e anche perché non risulta che siano state messe in opera tutte le misure atte a prevenire la complicanza ureterale, come la letteratura scientifica raccomanda”.

Il danno viene dunque quantificato in: I.T.A. gg. 13, ITP al 75% gg.40, ITP al 50% gg.30 e danno permanente nella misura del 4% , con esplicita esclusione della capacità lavorativa specifica.

Applicando le Tabelle milanesi si addiviene a euro 603,59 per ITT, euro 1.392,90 per ITP al 75% , euro 696,45 per ITP al 50% ed euro 3.248,90 per 4 punti e di danno biologico , oltre euro 75,84 per spese mediche sostenute, per un importo totale di euro 6.017,68. Spese di lite e di CTU vengono poste a carico dell’Azienda sanitaria convenuta.

Avv. Emanuela Foligno

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