L’evento viene ritenuto infortunio sul lavoro quando si verifica in occasione di lavoro e per causa violenta consistente in sforzo eccessivo

La moglie del lavoratore deceduto propone appello (Corte Appello di Salerno, sez. lav., sentenza n. 330 del 27 agosto 2020), avverso la decisione resa dal Tribunale di Salerno che rigettava la richiesta del riconoscimento della rendita Inail conseguente all’infortunio sul lavoro e decesso.

Il Tribunale, nello specifico, rigettava le domande per insussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e la morte.

La CTU svolta evidenziava che il lavoratore era tabagista ed affetto da ipercolesterolemia resistente e che “di fronte ad un quadro clinico contraddistinto da forti fattori di rischio e da patologie di questa portata, l’attivita’ lavorativa non poteva assurgere a dignita’ di concausa efficiente nel determinismo dell’evento mortale. In altre parole, lo stato anteriore del de cuius… ha avuto un ruolo preponderante, determinante ed esclusivo nella dinamica del nesso causale, annullando qualsiasi legame tra attivita’ lavorativa ed exitus del de cuius”.

Sulla scorta di tali conclusioni il primo Giudice escludeva la sussistenza del nesso eziologico, ritenendo preponderante ed esclusivo il quadro clinico anteriore del deceduto.

La Corte ritiene, invece, fondate le ragioni della donna.

L’art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 prevede e disciplina la rendita ai superstiti dovuta dall’INAIL in conseguenza di un decesso causato da infortunio sul lavoro. Per il suo riconoscimento è necessario verificare la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta e l’evento.

Pertanto, per rilevare a fini assicurativi, la causa dell’infortunio deve essere esterna, in quanto connessa all’ambiente di lavoro, e rapida, ovvero concentrata in un brevissimo arco temporale. Ed è proprio questo ultimo elemento a distinguere l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale, che è provocata da una causa lenta.

Tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata morte o inabilità rientrano nel concetto di “occasione di lavoro”, sottolinea il Collegio.

Nel caso specifico la Corte evidenzia che causa violenta può concretizzarsi anche nello sforzo messo in atto dal lavoratore, in una delle situazioni tipiche ed abituali della sua attività lavorativa, al fine di vincere una specifica resistenza dell’ambiente lavorativo, che determini, in modo rapido e violento, un infarto cardiaco e le relative conseguenze invalidanti o letali.

Oltretutto, come segnalato dal CTU, “i non allarmanti valori ematici risalenti a 20 giorni addietro, la mancanza di familiarita’ con patologie cardiovascolari, e la ridotta probabilita’ -intorno al 15-20 %- di sviluppare un infarto nei dieci anni successivi”, escludono la ricorrenza di un preponderante ed esclusivo fattore di rischio anteriore ai fatti di causa.

Ad ogni modo – sottolinea la Corte-,  è necessaria la prova di un nesso causale o concausale tra l’evento e l’attività lavorativa svolta.

Al riguardo viene ricordato che in ambito infortunistico vige il principio penale dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficacia causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento.

Con la conseguenza che solo un fattore esogeno all’attività lavorativa esclude l’esistenza del nesso eziologico.

Dagli atti di giudizio emerge che il lavoratore deceduto era addetto alla consegna di attrezzature e macchine edili nell’ambito della Provincia di Salerno.

In data 23/06/2009 si recava presso il cantiere in Santa Maria di Castellabate, per consegnare e montare un pezzo di ricambio di una Betoniera posizionata alla sommità di una salita, dissestata e con punti di pendenza di circa il 20%.

Essendo sprovvisto di camioncino aziendale, perchè momentaneamente guasto, si recava sul luogo con la propria autovettura e decideva di inerpicarsi a piedi per l’ultimo tratto in salita, di circa 100 mt., trasportando una cassetta degli attrezzi ed il pezzo di ricambio, per un peso complessivo di circa 20-25 kg.

A metà del percorso, verosimilmente accusando i primi sintomi di malessere, lasciava la cassetta degli attrezzi (del peso di 15 kg.) e concludeva il percorso con il solo pezzo di ricambio. Raggiunto l’apice del percorso, veniva colto da un arresto cardiocircolatorio e decedeva.

Analizzata la precisa dinamica dell’evento, la Corte afferma che la morte è stata determinata da causa violenta derivante dallo svolgimento sotto sforzo dell’attività lavorativa.

Ciò anche in considerazione del fatto che le visite mediche di idoneità cui veniva sottoposto il lavoratore attestavano esito negativo rispetto a patologie cardiache o di diverso tipo, evidenziando dunque la piena idoneità.

Tale circostanza veniva confermata dalla documentazione medica in atti, da cui emergeva che il lavoratore risultava affetto, da poco tempo, da ipercolesterolemia trattata con statine, e che era tabagista, di contro non era diabetico e non aveva familiarità cardiovascolare, non era obeso, nè iperteso.

Inoltre, viene rimarcato, la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia di infortuni sul lavoro con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dallo sforzo compiuto o dallo stress subito nella esecuzione della prestazione lavorativa.

Lo sforzo eccessivo è stato peraltro confermato dalle deposizioni testimoniali.

Dunque, il rischio generico aggravato da stress fisico commesso allo sforzo prodotto nell’ambito dell’attività lavorativa rappresenta una concausa minima, cioè l’occasione su un molto probabile stato preesistente di patologia cardiovascolare, che non è idonea a recidere il nesso, quindi, condividendo la conclusione della seconda CTU, in virtu’ del principio civilistico del più probabile che non, l’evento viene ritenuto infortunio sul lavoro in quanto verificatosi in occasione di lavoro e per causa violenta.

Il Collegio riforma quindi la decisione di primo grado e riconosce la sussistenza del nesso causale tra la prestazione lavorativa e la morte e i presupposti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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