Entrambe le CTU hanno censurato le condotte tenute dal Radiologo (diagnosi errata) e dal Medico di base in relazione all’esame RX effettuato il 26.07.2007

Un uomo cita a giudizio (Tribunale di Lucca, sentenza n. 732 del 13 agosto 2020), il proprio Medico di base e la Struttura sanitaria esponendo che iniziava ad accusare dall’estate del 2007 emicranie e ipertensione arteriosa e si sottoponeva, su indicazione del Medico di famiglia, ad un esame RX del torace in data 26.07.2007, che rilevava “compressione estrinseca a breve raggio sul profilo dx della trachea al terzo medio-superiore”. Si trattava di diagnosi errata perché frequentemente la deviazione dell’asse tracheale è determinata dalla compressione della tiroide.

La TAC che veniva eseguita due anni dopo, nel settembre 2009, riportava: “grossolana formazione nodulare localizzata caudalmente al lobo destro della tiroide … tale formazione determina deviazione e compressione sulla trachea, che mostra diametro LL di 13 mm”.

Stante l’errore diagnostico, sempre su indicazione del Medico di famiglia si sottoponeva ad altre visite ed esami specialistici: iniziava una terapia ipotensivante, eseguiva RX della colonna vertebrale; successivamente l’astenia, le emicranie, l’ipertensione arteriosa e i dolori muscolari e articolari lo costringevano a camminare strusciando i piedi ed inciampando continuamente, per cui si rivolgeva ad un Neurologo, eseguiva esame EMG e ENG dell’arto inferiore sinistro il 6.10.2008 e si sottoponeva a consulenza Neurochirurgica, tuttavia senza esito:

Col passare del tempo i dolori alle gambe aumentavano, la capacità di deambulazione peggiorava, dimagriva e sentiva costantemente la necessità di bere e di urinare; comparivano poi dolori allo stomaco e la gastroscopia evidenziava esofagite e gastrite antrale eritermatosa.

Nel gennaio-febbraio 2009 aveva un primo episodio di colica renale; il 14.08.2009, a seguito di una contusione alla spalla sinistra, riportava lussazione spontaneamente ridottasi. Il 5.09.2009 inciampava e si procurava la frattura del collo del femore destro, la frattura scomposta della testa omerale destra e la frattura a livello della metafisi prossimale dell’omero sinistro. Ricoverato il 6.09.2009 presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale veniva tentata la riduzione della lussazione dell’anca, che tuttavia non riusciva e pertanto i Medici proponevano un unico intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi dei tre focolai fratturativi, evidenziando le complicanze dell’operazione, aggravate dalle sue compromesse condizioni fisiche. In tale occasione non si provvedeva ad eseguire un accertamento calcemico, con grave imperizia dei sanitari – ciò fino al 26.09.2009, quando l’RX alle spalle evidenziava la scarsa presenza di callo osseo calcifico e la marcata demineralizzazione ossea.

Il paziente, allora, si dimetteva volontariamente per essere ricoverato presso altra Struttura di Bologna, dove il 9.09.2009 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi d’anca destra non cementata e posizionamento di tutore bilaterale.

Dimesso il 15.09.2009 e trasferito presso la Casa di Cura di Viareggio per la riabilitazione, veniva per la prima volta eseguito un riscontro della calcemia, che riportava valori molto elevati, di rilievo patologico; veniva pertanto condotto in Ospedale e veniva sottoposto il 18.09.2009 ad esame TC del collo, torace ed addome, che evidenziava la formazione nodulare al lobo destro della tiroide, compatibile con adenoma paratiroideo dx, da cui scaturiva la diagnosi –corretta- di iperparatiroidismo primitivo.

Nell’ottobre 2009 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di emitiroidectomia dx con paratiroidectomia, durante il quale si riveniva “voluminoso nodulo di aspetto giallo ocra di circa 8 cm di diametro di consistenza aumentata adeso al lobo destro della ghiandola tiroidea dalla quale non pare clivabile” e si asportava in blocco la paratiroide e il lobo destro tiroideo.

L’esame istologico eseguito sul momento indirizzava verso una neoplasia maligna della paratiroide, ma il successivo referto riportava “iperplasia o adenoma della paratiroide; parenchima tiroideo a normale morfologia”.

Anche tale diagnosi risultava errata, in quanto si trattava di carcinoma.

Veniva successivamente seguito dalla Sezione di Endocrinologia e Metabolismo dell’Osso dell’Università di Pisa, ove gli veniva accertato un progressivo normalizzarsi della calcemia e degli esami di funzionalità tiroidea, mentre era confermato un quadro di osteoporosi grave e una persistente ipertensione arteriosa; nel luglio 2010 gli veniva diagnosticata insufficienza renale cronica di grado lieve e, dopo visite ed esami presso la U.O. di Nefrologia e Dialisi 2 dell’Università di Pisa, veniva diagnosticata un’insufficienza renale cronica legata a nefrocalcinosi.

Nel novembre 2011 si sottoponeva a visita ORL presso la U.O. Otorinolaringoiatria di Pisa, dalla quale emergeva un quadro di “paralisi cordale post intervento chirurgico . Corda vocale destra ferma in posizione paramediana con mancato compenso da parte della Corda Vocale contro laterale”, emergendo “spazio respiratorio ristretto. Sufficiente per vita sedentaria” e “corda vocale dx ferma in posizione mediana: la sinistra e’ mobile ma con un movimento abduttorio ridotto circa del 50%”.

Successivamente, ricoverato nella U.O. di Endocrinologia di Pisa dal 10.04.2012 al 18.04.2012, veniva elevata diagnosi di “iperparatiroidismo primitivo recidivato dopo paratiroidectomia. Osteoporosi, ipovitaminosi D per rialzo patologico dei valori del calcio ione con PTH elevato pur con esame ecografico del collo negativo e scintigrafia delle paratiroidi negativi per recidive”.

Nel corso di un esame strumentale eseguito il 23.11.2012 presso l’Ospedale di Pisa, i sanitari richiedevano all’Ospedale di Viareggio una revisione sui vetrini istologici dei reperti dell’intervento del 5.10.2009, che dava, però, il responso di adenoma atipico.

Nel frattempo veniva ricoverato per aggravamento dell’ipercalcemia, e l’esame TC del collo accertava  “in sede paratracheoesofagea destra rilievo di tre nodulazioni contigue fra loro con disomogeneo … riferibili a ripresa di malattia in tale sede … altra formazione di circa 9?8 mm con medesime caratteristiche al livello del giugolo in sede paramediana destra al davanti della trachea”; l’esame ecografico del collo del 4.12.2012 confermava tale reperto.

Veniva, dunque, sottoposto a ulteriore intervento chirurgico il cui esame istologico riportava reperti morfologici ed immunofenotipici suggestivi di infiltrazione o metastasi di carcinoma paratiroideo.

Venivano, allora, nuovamente riesaminati -da altro Anatomo Patologo- i vetrini istologici del 2009 dell’Ospedale di Viareggio che diagnosticava “sezioni di neoplasia paratiroidea con discreto pleomorfismo nucleare, invasione capsulare, vascolare e dei tessuti molli perighiandolari compatibile con carcinoma paratiroideo”.

La responsabilità che il paziente invoca dinanzi al Tribunale deriva dall’omessa diagnosi di iperparatiroidismo primario, già diagnosticabile a seguito della RX eseguita nel luglio del 2007, che in assenza di terapie adeguate ha provocato tutte le conseguenze patite, tra cui le fratture multiple da osteoporosi grave, l’insufficienza renale per calcinosi, l’ipertensione arteriosa, l’apnea notturna e dopo sforzi fisici minimi.

Il Tribunale ritiene fondate le ragioni del paziente.

La valutazione del Radiologo è stata imprudente ed errata in quanto la causa più frequente dell’immagine registrata è proprio una patologia tiroidea.

Per altro verso, il Medico di base a fronte di quel reperto strumentale avrebbe dovuto approfondire l’origine della laterodeviazione tracheale e, comunque, dopo due anni di incertezze e di decadimento fisico del paziente, avrebbe dovuto sospettare un problema endocrino e prescrivere indagini di laboratorio su sangue più complete.

Nel procedimento di ATP il CTU concludeva ripartendo la responsabilità nella misura di 1/3 a carico del Radiologo e di 2/3 a carico del Medico di base.

Riguardo, invece, alla paralisi della corda vocale dx e all’ipomobilità della sx, il CTU le ha ritenute complicanze spesso inevitabili, mentre devono ritenersi conseguenti all’imprudenza del chirurgo dell’Ospedale di Viareggio, che durante l’esecuzione della emitiroidectomia ha danneggiato il nervo ricorrente di destra.

Il Tribunale dispone ulteriore CTU, oltre all’acquisizione del fascicolo dell’ATP, all’esito della quale emerge responsabilità sia in capo al Medico di base, sia in capo all’Azienda Sanitaria.

Entrambe le CTU  hanno censurato le condotte tenute dal Radiologo e dal Medico di base in relazione all’esame RX effettuato il 26.07.2007.

Nello specifico, il Radiologo avrebbe dovuto consigliare un approfondimento diagnostico con ecografia tiroidea, che avrebbe fatto emergere la patologia alle paratiroidi.

Laddove, invece, nel referto diagnosticava che l’anomalia riscontrata “non assume un particolare significato”.

Relativamente al Medico di base,  non si sarebbe dovuto limitare ad acquisire passivamente la valutazione dello specialista ma, visionata l’ecografia ed accortosi dell’anomalia del reperto, avrebbe dovuto sospettare la presenza di una patologia sottostante e quindi approfondire la causa della deviazione della trachea, prescrivendo i necessari accertamenti.

Il compito del Medico di famiglia -sottolinea il Tribunale- è quello di tutelare la salute del paziente, interpretando i sintomi riferiti, indirizzandolo verso le prestazioni specialistiche ritenute utili per l’identificazione della causa ed analizzando attentamente i risultati ottenuti al fine di giungere alla diagnosi e di somministrare la giusta terapia.

Il Medico di base ha il preciso dovere di prendere visione delle immagini radiografiche/ecografiche, a prescindere dal commento del Radiologo.

Non rileva che il danneggiato fosse paziente del Medico di base da pochi giorni perché comunque nell’uomo non erano note patologie afferenti la regione del collo.

Non rileva, egualmente, ai fini dell’accollo della responsabilità, che la diagnosi di adenoma delle paratiroidi è una patologia non molto frequente e non facilmente diagnosticabile in modo precoce, presentando spesso sintomi non significativi.

Oltretutto, i CTU hanno sottolineato che la condotta del Medico di base è stata negligente anche successivamente quando, all’aggravarsi della sintomatologia, non ha sospettato, come avrebbe dovuto e potuto fare, un problema di carattere endocrino.

Difatti, l’evidenza di iperparatiroidismo primario si è verificata solo dopo circa due anni, all’esecuzione del test della calcemia.

Altro profilo di responsabilità in capo all’Ospedale è l’errore effettuato nella lettura dell’esame istologico dell’ottobre 2009, che deponeva per adenoma paratiroideo, mentre successivamente, a seguito del ricovero a Pisa nell’aprile 2012, il sospetto di recidiva ha spinto i sanitari a richiedere all’Azienda  di Viareggio un nuovo esame istologico dello stesso reperto, che ha dato il risultato di adenoma atipico e poi, asportata la lesione giugulare superiore ed inferiore nel dicembre dello stesso anno, l’esame istologico ha definitivamente deposto per carcinoma paratiroideo.

Tuttavia, l’esame istologico dell’ottobre 2009 è stato svolto successivamente alla diagnosi di iperparatiroidismo primario e il CTU ha rilevato che una diagnosi iniziale di carcinoma avrebbe consentito un monitoraggio più stretto del decorso della malattia, ma il paziente è stato comunque operato e curato.

Ciò posto, il Tribunale procede al riparto della responsabilità.

Le CTU indicano 1/3 di responsabilità in capo al Radiologo e 2/3 in capo al Medico di base, e tale valutazione viene condivisa dal Giudice che ritiene corretto addossare una maggiore responsabilità al Medico di base in virtù del rapporto diretto con il paziente.

L’errore nella diagnosi iniziale, nel luglio del 2007, ha determinato un ritardato approccio terapeutico di oltre due anni, sino al settembre 2009, provocando le conseguenze dannose (pluri fratture, danno renale da ipercalcemia, ipertensione, ricadute di carattere psichico, sindrome depressiva reattiva).

Riguardo i danni alle corde vocali, i CTU hanno concluso per complicanza non colposa.

Il danno biologico permanente viene valutato nella misura del 50%, tenuto conto del criterio riduzionistico del calcolo delle menomazioni plurime coesistenti, addivenendosi all’importo di euro 362.758,00 per danno biologico permanente ed euro 18.300,00 per danno biologico temporaneo.

Il Tribunale, inoltre, riconosce sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno, considerata l’incidenza delle lesioni riportate sulla capacità lavorativa generica, la difficoltà di deambulazione e di utilizzo degli arti superiori, ed applica un aumento del 10%.

Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica viene rigettato.

In conclusione il Tribunale condanna al risarcimento del danno il Medico di base per 2/3 e l’Ospedale per 1/3, oltre alle spese processuali, alle spese di CTP, alle spese di ATP e della seconda CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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