Respinto il ricorso degli eredi del titolare di una ditta contro l’azione di regresso dell’Inail in relazione all’infortunio occorso al socio

L ‘art. 9, T.U. n. 1124/1965, che, agli effetti dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le società, anche di fatto e comunque denominate, che siano costituite da prestatori d’opera, sono considerate “datori di lavoro” nei confronti dei propri soci che prestino opera manuale nella società stessa. Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 23895/2021 nel respingere il ricorso degli eredi del titolare di un’azienda, condannati in sede di merito a pagare quanto richiesto dall’INAIL in via di regresso al loro dante causa, a titolo di costo dell’infortunio occorso al socio, maggiorato degli interessi legali.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti denunciavano omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità e comunque infondatezza dell’azione di regresso promossa dall’INAIL nei confronti del loro dante causa per non essere l’infortunato lavoratore dipendente bensì socio della società di fatto, nonché germano dei chiamati in regresso.

Inoltre i ricorrenti si dolevano che la Corte territoriale non avesse pronunciato sulla domanda con cui essi avevano chiesto accertarsi il concorso di colpa dell’infortunato e la consequenziale rideterminazione dell’importo dovuto all’INAIL.

Relativamente a quest’ultima doglianza, gli Ermellini hanno osservato che fin dalla costituzione in primo grado i ricorrenti avevano dedotto che in capo al loro dante causa il giudice penale aveva individuato soltanto un “non rilevante grado di colpa, atteso che anche la “parte lesa”, avrebbe dovuto concorrere ad apprestare le opere provvisionali necessarie ad evitare pericoli di caduta alle persone impegnate nel lavoro”.

La redazione giuridica

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