Accertata l’entità del danno biologico, ovvero un grado di menomazione pari al 9%, l’I.N.A.I.L. viene condannato al pagamento delle differenze di previdenze in capitale (Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 3629/2021 del 06/10/2021 RG n. 8858/2019)

Il lavoratore conviene a giudizio l’Inail deducendo di avere subito un infortunio sul lavoro in data 7/03/2018, per il quale l’Istituto gli aveva attribuito un grado di menomazione del 6%, e chiede un riconoscimento del grado di menomazione superiore pari all’11%. Il Giudice dispone CTU Medico-Legale al fine di accertare l’entità del danno biologico e ritiene la domanda parzialmente fondata.

Il CTU ha accertato che “il ricorrente risulta affetto da sindrome algodistrofica della gamba destra da postumi di lesione miofibrillare gastrocnemio mediale gamba destra accertata strumentalmente con limitazione dell’escursione del collo piede di oltre 1/3″.

“In riferimento alle nuove tabelle valutative (D.L. 23 febbraio 2000) trova indicazione nelle seguenti voci tabellari “…La graduazione del danno in questione può quindi orientarsi caso per caso nel range compreso tra il parametro in anchilosi e l’attuale limitazione funzionale (1/3), vedi cod. 294 con una valutazione del 5% e cod. 295 con una valutazione del 4%, postumi di lesione miofibrillare gastrocnemio mediale gamba destra accertata strumentalmente. Il grado di menomazione complessivo da riconoscere è, quindi, pari al 9%”.

Il Giudice condivide e fa proprie le valutazioni e conclusioni del consulente d’Ufficio.

Per tale ragione dichiara che il ricorrente, in conseguenza dei postumi dell’infortunio occorsogli in data 7/03/2018, ha un grado di menomazione pari al 9% e condanna l’I.N.A.I.L. al pagamento delle differenze di previdenze in capitale, con decorrenza ed interessi come per legge.

Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, il Giudice, considerato l’esito globale del giudizio, che ha riconosciuto un grado di menomazione superiore di appena tre punti percentuali rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa, ritiene sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese processuali, mentre l’INAIL viene condannato al pagamento della residua frazione.

Riassumendo, il Giudice dichiara che il ricorrente, in conseguenza dei postumi dell’infortunio, ha un grado di menomazione del 9% e condanna l’Inail ap pagamento delle differenze in capitale; compensa per la metà le spese processuali e condanna l’Istituto al pagamento del residuo per euro 1.000,00 oltre accessori e spese e al pagamento delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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