Infortunio sul lavoro, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile

0
impugnazione-incidentale-tardiva-incidente-sul-lavoro

Nel luglio 2006 il lavoratore subisce un infortunio per il quale l’INAIL indennizza la somma di 142.924.84 euro.

Successivamente l’INAIL agiva in giudizio dinanzi il Tribunale di Ancona a titolo di regresso nei confronti del datore di lavoro, del subappaltatore, nonché nei confronti dell’ingegnere quale responsabile e direttore dei lavori, chiedendo il pagamento in solido di 142.924,84 euro.

Tribunale di Ancona e, successivamente, Corte di Appello di Ancona condannano il datore di lavoro, il subappaltatore, il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, in via solidale.

Il ricorso in Cassazione

Il direttore dei lavori propone ricorso in Cassazione lamentando, in uno alla attribuzione di responsabilità, l’impugnazione incidentale tardiva.

Secondo la tesi dell’ingegnere, l’interesse alla proposizione dell’appello incidentale tardivo, ai fini della legittimità della domanda, deve sorgere dalla proposizione dell’impugnazione principale, in quanto tale interesse “sopravvenuto” giustifica la proposizione dell’impugnazione dopo che la parte aveva prestato acquiescenza alla pronuncia nel termine ordinario di impugnazione.

Infatti, se l’interesse alla proposizione dell’appello incidentale non è sorto dalla proposizione dell’appello principale proposto da altra parte, la parte soccombente dovrebbe proporre appello principale, nel termine ordinario di impugnazione, mentre, invece, gli appellanti incidentali, benché avessero prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, non avendola impugnata nei termini, tuttavia, avevano chiesto tardivamente l’accoglimento delle domande proposte – e rigettate in prime cure – nei confronti di esso ricorrente.

I ricorrenti incidentali, invece, deducono la contraddittorietà della sentenza impugnata, per mancato accoglimento della domanda proposta in via subordinata dagli stessi, in quanto appellanti, in riferimento alla domanda di condanna dell’ingegnere (o di malleva, in ragione della responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c.), che invece era stata accolta come domanda incidentale proposta del lavoratore e dell’INAIL, in quanto appellati.

In buona sostanza, i ricorrenti incidentali si dolgono che non sia stata dichiarata la responsabilità esclusiva dell’ingegnere (quale responsabile della sicurezza) e del titolare della ditta subappaltatrice e cioè, in sostanza lamentano che la Corte d’appello abbia confermato la loro responsabilità nella causazione del sinistro, già accertata dal primo giudice.

Il giudizio di rigetto della Corte di Cassazione

Secondo la S.C. “l’’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove quella principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l’interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall’eventualità che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi l’assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell’art. 334, comma 1, c.p.c. “parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione” come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli” (Cassazione Civile, sez. lav., 04/06/2024, n.15581).

Nella specie, il lavoratore infortunato e l’INAIL, che pure avevano prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado a loro favorevole e sfavorevole al datore di lavoro e alla subappaltatrice, in presenza dell’impugnazione principale di questi ultimi, hanno ritenuto utile richiedere l’ampliamento dei soggetti civilmente responsabili, l’INAIL per ripartire tra più soggetti il costo che aveva sopportato per risarcire il lavoratore infortunato, e quest’ultimo per chiedere la parte di danno differenziale non risarcito dall’Istituto assicurativo.

Ed ancora, la Corte di appello ha correttamente affermato la responsabilità di tutti i soggetti convenuti in giudizio dall’infortunato e dall’INAIL, sulla base della posizione di garanzia rivestita da ciascuno di essi nelle rispettive qualità e nelle connesse sfere di competenze che da tali posizioni discendevano, in conformità dei principi giurisprudenziali, mentre non ha ritenuto di riconoscere nessuna domanda di manleva in favore dell’ingegnere.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui