Infortunio sul lavoro per una procedura non prevista nel DVR

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Il datore di lavoro viene condannato per l’omessa indicazione in DVR della specifica procedura lavorativa che cagionava il decesso al lavoratore anche se l’attività veniva espletata in un capannone di terzi. La Cassazione conferma i giudizi di merito (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 29/01/2024, n.3405).

La vicenda

La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa, con la quale il datore di lavoro era stato condannato (pena sospesa) per il reato di cui agli artt. 113 e 589, comma 2, c.p. perché, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva omesso di prevedere nel DVR la specifica procedura lavorativa dello smontaggio di carroponti e taglio delle travi, nonché di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza del lavoro da svolgere.

L’infortunato, con qualifica di saldatore, mentre era intento nello smontaggio di un carroponte, dopo aver tolto tutti i bulloni all’esterno e all’interno delle travi, restava schiacciato per l’improvviso ribaltamento di una trave, subendo le ferite dalle quali era derivata la morte poco dopo.

I giudizi di merito

I Giudici di merito accertavano che l’evento si verificava presso un capannone industriale ove erano in corso lavorazioni di carpenteria pesante. Il capannone era stato già dismesso e le relative attrezzature vendute all’asta. Il carroponte era stato aggiudicato a una terza società che aveva dato incarico per lo smontaggio e il sezionamento ad altra ditta. Quest’ultima, una volta provvedutosi allo smontaggio e al posizionamento del carroponte a terra su travi e zeppe, aveva subappaltato parte dell’attività all’imputato, datore di lavoro della vittima. Il lavoratore avrebbe dovuto occuparsi proprio del sezionamento e l’infortunio era accaduto dopo che la vittima aveva estratto i bulloni esterni della trave e si stava occupando di quelli interni, dopo aver assicurato la trave con materiale di risulta che avrebbe dovuto trattenerla, una volta completato lo sbullonamento.

Entrambi i Giudici hanno precisato che il datore di lavoro, che ne aveva un preciso obbligo di legge, non aveva adottato un DVR adeguato, quello esistente essendo stato redatto dal consulente della difesa senza che risultasse alcun accenno alla lavorazione inerente allo smontaggio del carroponte (lavorazione che era stata poi contemplata nel documento dopo l’infortunio per adeguarsi ai rilievi dell’ente ispettivo).

Oltre a ciò, non è stato ritenuto neppure definitivamente accertato un rapporto di subappalto, rilevando che con certezza era emerso solo che la vittima, dipendente della seconda ditta, si stava occupando dello smontaggio e del sezionamento delle travi, nella specie non venendo in rilievo un’attività di cantiere, la lavorazione non avendo riguardato l’esecuzione di un’opera, bensì l’intervento su uno strumento di sollevamento (il carroponte menzionato).

La previsione nel DVR di un’attività mai eseguita

La previsione nel DVR della specifica lavorazione, in uno con le misure di prevenzione e protezione necessarie per uno svolgimento di essa in sicurezza avrebbero certamente scongiurato l’evento, poiché il lavoratore era rimasto schiacciato proprio per il ribaltamento della trave durante le operazioni di sezionamento, nello svolgimento di una lavorazione mai eseguita prima da quella ditta.

Pertanto, il datore di lavoro non risulta esonerato dall’affidamento di un incarico di redigere il DVR, avendo consentito lo svolgimento di una lavorazione mai eseguita prima senza assicurarsi che la stessa fosse descritta nel DVR e che in quel documento fossero previste le misure di prevenzione e sicurezza necessarie, trattandosi di adempimenti non meramente burocratici ma effettivi.

I Giudici dell’Appello, inoltre, non hanno condiviso l’assunto per il quale il vero gestore del rischio, nella specie, sarebbe stato lo stesso lavoratore infortunato, siccome socio-titolare e preposto, poiché, in ogni caso, la sua eventuale corresponsabilità non giovava a esonerare il datore di lavoro, amministratore unico della società e destinatario di specifici obblighi di tutela, tra i quali la redazione del DVR e il suo adeguamento in base alla tipologia delle lavorazioni da eseguire.

Infine, quanto all’elemento soggettivo, la Corte di merito ha escluso che l’intimo convincimento dell’imputato circa la idoneità del DVR da altri redatto giovasse a esonerarlo dalla responsabilità, atteso che l’addebito mosso consisteva proprio nella mancata valutazione del rischio specifico.

La Corte di Cassazione conferma la correttezza della decisione di merito

La Cassazione ritiene inammissibili le doglianze presentate dal datore di lavoro nei confronti della sentenza di Appello.

Le censure sono, sostanzialmente, sono intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ad ogni modo, sulla violazione della regola cautelare contestata e alla sua correlazione rispetto al rischio specifico connesso alla lavorazione alla quale era intento il lavoratore, il ragionamento svolto dai Giudici di merito è coerente con i principi più volte affermati dalla Cassazione.

Il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il DVR, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del DVR non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata; ciò vale anche nel caso di nomina di preposto.

Avv. Emanuela Foligno

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