Infortunio sul lavoro: responsabili datore e installatore del ponteggio

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infortunio sul lavoro

In caso di subappalto, rispondono in via solidale dell’infortunio sul lavoro dovuto a inadempimento degli obblighi di sicurezza il datore e il committente (Tribunale di Teramo, Sezione lavoro, sentenza n. 475 del 15 dicembre 2020)

Con ricorso il lavoratore cita a giudizio il proprio datore subappaltatore, la società committente e la società responsabile della installazione del ponteggio deducendone la concorrente responsabilità nella causazione dell’infortunio sul lavoro avvenuto nel 2011 presso il cantiere sito in L’Aquila, allorquando cadeva nel vuoto e precipitava al suolo, a causa del movimento di un pannello del piano di calpestio del ponteggio non fissato in modo idoneo.

Nello specifico, il ricorrente il giorno 06.09.2011 stava lavorando al terzo piano del fabbricato oggetto di lavori, su un ponteggio metallico fisso esterno alla costruzione, privo di qualsiasi protezione quale un idoneo parapetto e tavole fermapiede, a circa 6 metri dal suolo, per la posa in opera della tamponatura in laterizio e la posa dei mattoncini per la cortina, quando improvvisamente, a causa del movimento di un pannello del piano di calpestio del ponteggio non fissato in modo idoneo, cadeva nel vuoto e precipitava al suolo, dove veniva trovato   sanguinante e schiacciato da un pannello metallico.

La caduta provocava “politrauma con fratture multiple della teca cranica ed emorragia extracerebrale, nonché fratture vertebrali multiple, contusioni polmonari, frattura pluriframmentaria del soma di C6 e D7 e frattura composta del corpo sternale” che comportavano il ricovero in prognosi riservata e intervento chirurgico d’urgenza di craniotomia per l’evacuazione di ematoma epidurale parietale sx.

Il cantiere luogo dell’infortunio veniva posto sotto sequestro dai Carabinieri per gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

A seguito di sopralluogo dei Tecnici dell’Asl veniva accertato che l’impalcatura dalla quale precipitava il lavoratore era incompleta e con pericolose aperture verso il vuoto, mancanza di sottoponti e di parapetti.

La CTU svolta nel procedimento penale rilevava che il ponteggio era stato installato senza una corretta progettazione e senza la necessaria predisposizione di un PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) e segnalava le numerose carenze già rilevate dai tecnici dell’Asl in occasione delle visite ispettive, in particolare Il ponteggio era appoggiato a terra senza le necessarie basette, mancava idoneo fissaggio dei pannelli del calpestio dell’impalcatura, mancava in diversi punti il sottoponte di sicurezza e mancavano in diversi punti correnti e diagonali di controventatura.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale sul lavoratore, produzione documentale e prove testimoniali.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che sul datore di lavoro incombe l’onere di adottare tutte le misure idonee a salvaguardare i lavoratori e che tali misure vanno distinte in : 1) quelle tassativamente imposte dalla legge; 2) quelle generiche dettate dalla comune prudenza; 3) quelle ulteriori che in concreto si rendano necessarie.

Conseguentemente, l’oggetto sostanziale dell’onere della prova a carico del datore è ampio poiché attiene al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto.

Si tratta, anzitutto, della valutazione dei rischi, e di conseguenza dell’organizzazione dell’apparato di sicurezza, informazione, formazione, addestramento dei lavoratori, adozione delle misure e vigilanza.

Pacifica la dinamica del sinistro, il Tribunale passa al vaglio l’apporto delle singole condotte dei convenuti  onde accertarne il rispettivo grado responsabilità.

Il ponteggio veniva installato da società esterna incaricata dal datore di lavoro dell’infortunato e tale installazione è risultata inidonea sia dal CTU, che dai Tecnici dell’Asl.

Ne deriva che l’infortunio lamentato è stato causato dalla irregolare installazione e manutenzione del ponteggio metallico sui cui si trovava il ricorrente, le cui evidenti irregolarità e non conformità strutturali hanno determinato la caduta del lavoratore, dovuta, in particolare, al mancato idoneo fissaggio dei pannelli del calpestio dell’impalcatura.

Ciò posto, anche la società datrice di lavoro è da dichiararsi responsabile per la violazione delle disposizioni di cui al T.U. 81/08, come peraltro contestate con il verbale di ispezione del 7.9.2011 dell’Asl.

Riguardo la posizione del Coordinatore della sicurezza del cantiere, risulta che lo stesso dopo la sospensione dei lavori a causa del sisma del 2009 , non veniva più contattato né dalla committente, né dal datore di lavoro dell’infortunato.

Conseguentemente, lo stesso non può essere chiamato a rispondere per eventuali inadempienze o carenze, ancorchè riferite a ponteggi installati in epoca precedente.

In conclusione, il Tribunale accertato il grado di responsabilità del datore di lavoro, della committente e dell’installatore dei ponteggi, assegna a ciascuno di essi un grado di responsabilità pari al 33,33%.

A titolo di danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica viene liquidata la somma di euro 273.696,00 corrispondente al danno permanente accertato dal CTU nella misura del 42%.

Viene inoltre applicata una personalizzazione del 10%  in quanto il CTU  ha affermato che ” Le attivita’ ordinarie della vita quotidiana comunemente svolte da un soggetto di pari cultura ed esperienza lavorativa , attualmente cinquantanovenne, 53enne all’epoca dell’infortunio, risultano a causa dei postumi permanenti descritti  limitate in modo apprezzabile ” .

A titolo di invalidità temporanea viene liquidata la somma di euro 15.435,00.

Riguardo il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, accertata compromessa nella misura del 40% dal CTU, applicando il calcolo basato sul coefficiente di capitalizzazione , viene liquidato l’importo di euro 136.164,26.

Il tutto da scorporarsi dagli importi già corrisposti dall’Inail.

In conclusione il Tribunale condanna i convenuti in via solidale al risarcimento nei confronti del lavoratore della somma di euro 260.498,80 a titolo di danno non patrimoniale differenziale ed euro 67.564,43 a titolo di danno patrimoniale differenziale.

Avv. Emanuela Foligno

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