Se il locatore si ritrova in casa un inquilino molesto che disturba i vicini può chiedere in anticipo la risoluzione del contratto di affitto

Un uomo ha affittato regolarmente il proprio appartamento, ma si è ritrovato in casa un inquilino molesto, che disturbava la quiete degli altri condomini al punto da ricevere diverse lettere di protesta dell’amministratore di condominio.

Il locatore si è così rivolto al Tribunale di Monza perché venisse dichiarata la risoluzione anticipata del contratto di locazione, regolarmente registrato, a causa del “ripetuto mancato rispetto del Regolamento Condominiale” da parte del locatario.

In particolare, il ricorrente evidenziava come il convenuto avesse ripetutamente disturbato la quiete e il riposo degli altri condomini, come dimostrato anche dalla corrispondenza proveniente dall’amministratore di condominio, il quale aveva presentato esposto al Comune, “con indicazione di vari episodi ed allegazione di un livello di emissioni talmente elevato da costituire una seria e pericolosa minaccia al bene della salute”.

Dal canto suo il convenuto, invece, non si opponeva e non contestava le argomentazioni avversarie, ma si limitava a dire che le allegazioni apparivano “esagerate”.

Eppure, il regolamento di condominio prevedeva precisamente il divieto di recare disturbo alla quiete degli altri condomini.

Così il giudice nel pronunciarsi nel merito della questione, rilevava che con la sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore si era espressamente impegnato ad “accettare il regolamento di condominio”, il quale, vietava di adibire i locali ad uso abitazione a “qualsivoglia altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini” e stabiliva il divieto “dopo le ore 23:00 di suonare, cantare e di far funzionare apparecchi radio e grammofoni salvo il consenso dei condomini vicini”.

Pertanto, considerata la documentazione prodotta e la mancata opposizione del convenuto, il Giudice non poteva che concludere nel senso di dichiarare la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del c.c.) del contratto di locazione in questione, ritenendo accertata l’avvenuta “grave” violazione del medesimo.

Il Tribunale, pertanto, con la sentenza n. 2395 del 7 settembre 2016 ordinava al convenuto di rilasciare l’immobile nel termine di dieci giorni, condannandolo, inoltre, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.

 

LEGGI ANCHE:

Contratto di locazione, non c’è inadempimento se l’inquilino ospita altre persone

Contratto di locazione, no allo scioglimento per lavori di ristrutturazione

Comodato d’uso, niente rimborso per spese non necessarie e urgenti

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui