Insidia stradale e prova negativa è ammissibile sulla non visibilità della buca (Cass. civ., sez. VI – 3, 18 novembre 2021, n. 35146).

Insidia stradale: è ammissibile la prova negativa ma il Giudice deve valutare adeguatamente gli apprezzamenti dei testi.

“Chiedere ad un testimone se una cosa reale fosse visibile o non visibile è una domanda che non ha ad oggetto una valutazione ed è dunque ammissibile, fermo restando il potere-dovere del Giudice di valutare, ex post, se la risposta fornita sia basata su percezioni sensoriali oggettive o su mere supposizioni del testimone”.

La decisione che si commenta deriva da un sinistro asseritamente determinato da una irregolarità del manto stradale.

Il danneggiato deduceva:

-di avere riportato lesioni in seguito alla caduta dal proprio motociclo;

-che la caduta era stata provocata da numerose buche non visibili presenti sul manto stradale;

-che doveva rispondere l’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c., quale custode del bene.

La domanda veniva rigettata in primo e in secondo grado a causa della mancata prova del nesso causale tra la cosa in custodia, e la relativa insidia stradale, ed il danno.

La danneggiata ricorre in Cassazione, lamentando che entrambi i Giudici di merito avevano ritenuto inammissibile la prova testimoniale sul seguente capitolo: “vero che allo scattare del verde semaforico l’esponente riavviava la marcia, ma dopo pochi metri la ruota anteriore del motorino veniva intercettata da una buca non visibile sul manto stradale che causava lo sbandamento del mezzo e la successiva caduta a terra del motorino in prossimità della suddetta buca e della conducente stessa”. In particolare, tale capitolo veniva ritenuto inammissibile in quanto avrebbe avuto ad oggetto “circostanze valutative negativamente formulate”.

Al vaglio della Suprema Corte la corretta formulazione dei capitoli di prova testimoniale.

Anche in caso di invocata responsabilità oggettiva (come quella invocata nel caso in analisi), l’onere di provare l’evento dannoso ed il nesso causale tra questo ed il danno resta pur sempre in capo all’attore, e dunque le prove testimoniali rivestono particolare importanza.

Gli Ermellini censurano “l’inaccettabile opinione secondo cui il capitolo di prova testimoniale dev’essere formulato in modo positivo”. Difatti non vi è alcuna norma, o principio generale, che vieti di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto.

Una simile argomentazione risulterebbe insostenibile già solo sul piano della logica, dal momento che “chiedere a taluno di negare che un fatto sia vero equivale a chiedergli di affermare che quel fatto non sia vero”. In altri termini, aderendo alla tesi secondo cui il capitolo di prova testimoniale dev’essere formulato in modo positivo, si giungerebbe al “paradosso di ammettere o negare la prova non già in base al suo contenuto oggettivo, ma in base al tipo di risposta che si sollecita dal testimone”; con la conseguenza che la prova richiesta dalla ricorrente sarebbe stata pienamente ammissibile ove il capitolo fosse stato formulato nei seguenti termini: “vero che la buca era visibile” (assumendo cioè la forma di una interrogazione positiva).

Ciò posto, la Corte analizza a quali condizioni il capitolo di prova deve essere ritenuto valutativo e non ammesso dal Giudice.

Il giudizio sulla rilevanza della prova deve essere svolto solo successivamente all’assunzione della testimonianza e non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento e, soprattutto, la presenza, o meno, di insidia stradale.

Gli Ermellini sottolineano la necessità di una adeguata valutazione del contenuto della deposizione ai fini della decisione.

La decisione impugnata viene cassata.

La redazione giuridica

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