Teoria condizionalistica nella responsabilità penale del Medico (Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7355 – Presidente Travaglino – Relatore Pellecchia) .
Teoria condizionalistica nuovamente valorizzata dalla Cassazione che si è pronunziata sulla responsabilità penale del medico.
Questa la massima estrapolata: “Il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale – integrati, se del caso, da quelli dell’aumento del rischio e dello scopo della norma violata – ferma restando, sul piano funzionale (i.e. della causalità specifica, ovvero della probabilità logica combinata), la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi al processo penale ove vige la regola dell’alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale. Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile (come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana)….(..)..”.
La normativa che si è succeduta, dalla legge Balduzzi del 2012 alla legge Gelli del 2017 è frutto di un bilanciamento tra esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della salute del paziente; dall’altro l’interesse del medico a svolgere la propria professione senza il rischio di subire inutili rappresaglie da parte dei pazienti, che indurrebbero il professionista alla c.d. medicina difensiva.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, si è più volte pronunciata sull’accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento lesivo.
La Corte, con la decisione qui esaminata, ribadisce la validità della teoria condizionalistica, secondo cui “ la condotta è causa dell’evento se ne costituisce condicio sine qua non“.
In altri termini, la condotta è condizione necessaria per il prodursi dell’evento se, all’esito di un giudizio ipotetico e controfattuale di eliminazione mentale della condotta, viene meno anche l’evento.
La teoria condizionalistica trova un importante correttivo nella teoria della causalità umana che regola la rilevanza delle serie causali sopravvenute ex art. 41, comma 2, c.p.
Per stabilire se la condotta è condizione necessaria al verificarsi dell’evento, il Giudice ricorre alle leggi scientifiche di copertura, le quali sono in grado di stabilire il rapporto tra due eventi in termini di certezza (al 100%) o in termini probabilistici più o meno elevati.
Un antecedente può essere configurato come condizione necessaria alla causazione dell’evento solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare stabilita da una legge dotata di validità scientifica o da una massima di esperienza, conducono ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.
Il criterio di accertamento della responsabilità penale è al di là di ogni ragionevole dubbio: in altre parole, per condannare il medico occorre il passaggio dalla probabilità statistica alla probabilità logica, ovvero alla certezza processuale.
La legge scientifica di copertura stabilisce il rapporto tra un antecedente e un evento in termini di probabilità. Per aversi probabilità logica e certezza processuale, il Giudice deve escludere la sussistenza di fattori causali alternativi nel caso concreto.
Avv. Emanuela Foligno
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