L’insidia stradale, se prevedibile ed evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida, esclude il diritto al risarcimento dei danni al veicolo causati dall’incidente
La vicenda
Il Tribunale di Lecce, in difformità dal giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, in seguito all’incidente stradale occorsogli mentre percorreva una strada comunale, a causa del disallineamento di un cordolo contro il quale l’auto impattava.
La Terza Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 24125/2019) ha confermato la decisione perché coerente e immune da vizi.
Invero, il giudice dell’appello aveva ritenuto che il comportamento del conducente integrasse l’ipotesi del caso fortuito, tenuto conto delle condizioni della strada percorsa: “le condizioni di tempo e di luogo – mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari – avrebbero dovuto comportare, da parte del conducente, un adeguato livello di diligenza nella guida dell’autovettura, con conseguente agevole preventiva individuazione (quindi, evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida) dell’insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo”.
La pronuncia della Cassazione
Sul punto la Cassazione ha già chiarito che (Cass. n. 11946 del 16/05/2013) «in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».
Si è anche detto che «l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso» (Cass. n. 23919 del 22/10/2013).
La redazione giuridica
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