Riconosciuta la responsabilità del Comune per l’interruzione nello scivolo del sottopassaggio non adeguatamente segnalata né percepibile con l’ordinaria diligenza
Con l’ordinanza n. 18797/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un Comune contro la sentenza di merito che condannava l’Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti da un uomo che era caduto rovinosamente avendo trovato una improvvisa interruzione nello scivolo del sottopassaggio che stava utilizzando in luogo delle scale in quanto teneva per le mani una biciletta.
L’attore aveva dunque agito in giudizio chiedendo che venisse accertata la responsabilità del Comune ex art. 2043 per la presenza di una situazione di pericolo non adeguatamente segnalata né percepibile con l’ordinaria diligenza ed ex art. 2051 per omessa custodia dello scivolo e il Tribunale gli aveva dato ragione, riconoscendogli una cifra pari a 78.294,00 euro.
Il Giudice di primo grado, in particolare, dopo aver espletato adeguata attività istruttoria, aveva accertato il potere di fatto del Comune sul passaggio e quindi la sua responsabilità ex art. 2051 per non aver vigilato sullo stato dei luoghi e per non aver preso adeguati provvedimenti per l’interruzione dello scivolo, peraltro, in nessun modo segnalata. Circa la dinamica del sinistro, questa era stata ritenuta accertata per come descritta dall’attore, non essendoci testimoni e non avendo il Comune convenuto contestato nulla se non tramite una eccezione di difetto di prova ritenuta però tardiva e inammissibile dai giudici in quanto presentata dopo la comparsa di costituzione.
La Corte territoriale aveva confermato la pronuncia del Tribunale condividendone il ragionamento e ritenendo accertata la dinamica del sinistro così come descritta dal danneggiato.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il Comune lamentava che il danneggiato non avrebbe adeguatamente provato, così come invece richiede l’art. 2051 c.c., il fatto dannoso e il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia per cui sarebbe mancata la prova dei fatti di causa. Tale ultimo profilo sarebbe stato oggetto di una eccezione presentata dal Comune ma ritenuta erroneamente tardiva dal Tribunale, in quanto sarebbe onere del giudice, a prescindere dalle eccezioni presentate, verificare il raggiungimento della prova da parte dell’attore, secondo quanto previsto dall’art. 2697 c.c.
Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di doglianza inammissibile.
Il ricorrente, infatti, aveva censurato profili riguardanti l’onere probatorio la cui valutazione rientra nell’esclusiva valutazione del giudice di merito e pertanto non può essere sindacato in sede di legittimità, precisando comunque che sia il Tribunale che la Corte avevano ritenuto provati i fatti di causa secondo una motivazione scevra da vizi sia giuridici che formali e avevano applicato correttamente i principi che governano la responsabilità ex art. 2051. Infatti, i giudici di merito avevano ritenuto provato da parte dell’attore danneggiato il fatto e il nesso di causa tra il danno e la cosa in custodia, mentre non sufficientemente provato da parte del Comune il caso fortuito in grado di spezzare il nesso di causalità.
Invero è principio consolidato – hanno precisato dal Palazzaccio – ritenere che anche la condotta del danneggiato, che pone in essere un comportamento imprevedibile o disattento rispetto a ciò che sarebbe chiesto secondo ordinaria diligenza o che non coglie eventuali segnali di pericolo o allerta, integri il caso fortuito. Si prospetta perciò una sorta di responsabilità oggettiva sul custode, il quale si libera se prova la presenza del caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie, non avendo il Comune contestato la dinamica così come descritta dall’attore ed essendo dunque provata l’assenza di segnali di pericolo presso il sottopassaggio, inseriti dal Comune solo successivamente all’accaduto.
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