Alla ricorrente viene riconosciuto l’indennizzo in capitale ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’ del d. lgs. n. 38 del 2000 per una percentuale di danno biologico del 7% (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, Sentenza n. 272/2021 del 24/06/2021 RG n. 521/2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail deducendo che: a seguito di infortunio sul lavoro occorso nel novembre 2009 era stata riconosciuta dall’Istituto quale conseguente lesione all’integrità psico fisica (deficit respiratorio) una percentuale di danno biologico del 6%; che a seguito di richiesta di revisione per aggravamento del 30.10.2019, l’Istituto confermava la pregressa valutazione del 6% con valutazione confermata con provvedimento del 27.03.2020.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e acquisizione di documentazione sanitaria.

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato e premette che la rendita per inabilità permanente è una prestazione che fa capo all’Inail ai sensi dell’art. 66 DPR 1124/65 e che, secondo quanto dispone l’art. 74 stesso decreto, va corrisposta allorquando un infortunio o una malattia professionale abbiano determinato il venir meno, totale o parziale, dell’attitudine al lavoro in misura comunque superiore al 10%.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 la costituzione della rendita per inabilità permanente parziale derivante da postumi di infortunio sul lavoro o malattia professionale viene liquidata con modalità e criteri diversi da quelli stabiliti in precedenza dal predetto art.74 che, come corretto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 24.05.1977, richiedeva che l’attitudine al lavoro fosse diminuita nella misura minima dell’11%.

Secondo le nuove disposizioni, quindi, gli infortuni sul lavoro comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita – sostitutiva, come detto, di quella di cui al predetto art. 74 – ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.

Ciò posto, la ricorrente ha subito un infortunio nel 2009 a fronte del quale l’Istituto ha riconosciuto un danno biologico per deficit respiratorio pari al 6%.

Tuttavia, nella visita effettuata a seguito di domanda di revisione per aggravamento l’Istituto confermava la precedente valutazione.

Il CTU ha accertato che “in seguito all’infortunio del novembre 2009 la ricorrente ha riportato: ” trauma contusivo della piramide nasale con frattura delle ossa nasali, cervicalgia con dolore cervicale posteriore ……… in sede di visita di revisione per aggravamento Inail non ha riconosciuto l’aggravamento in oggetto perché gli esami strumentali radiologici mostravano già all’epoca dell’incidente subito un quadro francamente degenerativo disco -artrosico che si conferma dopo dieci anni ove la patologia degenerativa artrosica che si rende evidente rappresenta una naturale e attendibile evoluzione del quadro patologico cronico già emerso con gli accertamenti del 2009. L’esame di fibroscopia che l’assicurata ha eseguito nel 2020 mostra l’ipertrofia dei turbinati, diagnosiche non può essere posta in relazione all’evento infortunistico e che è coerente con i risultati della manometria allegata; la modesta irregolarità descritta nella RX delle ossa nasali trova già riscontro valutativo nel grado del 4% attribuito nella valutazione dei postumi” accertando in sede di visita peritale che attualmente dall’infortunio reliquano postumi a carattere permanente consistenti in: “Limitazione funzionale del rachide cervicale con movimenti globalmente ridotti di circa ¾ con radicolopatie emg evidenziate ed esiti di frattura delle ossa proprie del naso. Il quadro clinico strumentale della colonna cervicale mostra un lieve aggravamento rispetto alla visita per accertamento postumi eseguita il 20 11 2018 che aveva accertato un danno biologico del 3% ed attualmente valutabile nella misura del 4%. Sostanzialmente invariato appare il quadro clinico esitato dalla frattura delle ossa anche dopo l’intervento di rino – settoplastica funzionale e turbinoplastica per diagnosi di deviazione del setto nasale, ipertrofia dei turbinati inferiori e neoformazione del rinofaringe del 13 settembre 2010 e valutato con danno biologico del 4%” quantificando (previo cumulo) nel 7% la percentuale complessiva di invalidità permanente con decorrenza dalla data delle operazioni peritali del 31.03.2021”.

Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il CTU e dichiara che alla ricorrente deve essere riconosciuto un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’ del d. lgs. n. 38 del 2000 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 7%.

L’Inail deve, dunque, erogare la predetta prestazione dalla data delle operazioni peritali.

Essendo il riconoscimento della percentuale di danno biologico avvenuto in minima parte superiore a quella già riconosciuta in via amministrativa, e con decorrenza dalla data delle operazioni peritali, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Infine, le spese di CTU Medico-legale vengono poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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