Il Giudice accerta l’inadempimento della ASL convenuta con riferimento allo scorretto intervento di neurolisi del 22.03.2013 (Tribunale di Rieti, Sentenza n. 365/2021 del 28/06/2021 RG n. 1681/2018)

La paziente cita a giudizio l’Azienda USL di Rieti esponendo che: in data 30.11.2016 era stata ricoverata e sottoposta ad intervento di neurolisi, in quanto affetta da sindrome di tunnel carpale sin.; all’esito dell’operazione accusava sofferenze del nervo mediano sinistro, con riduzione dell’ampiezza del potenziale motorio, associata a marcato prolungamento della latenza terminale motoria e rallentata velocità della conduzione sensitiva; che tale condizione non era regredita ed anzi era stata confermata da esami elettromiografici effettuati a distanza di 4 e 6 mesi dalla data dell’operazione.

Deduce, inoltre, che:

  • in data 20.04.2017 era stata nuovamente ricoverata e sottoposta a nuovo intervento chirurgico presso il Policlinico Universitario A. Gemelli Chirurgia della mano, con la diagnosi di recidiva STC della mano sx.;
  • in data 22.06.2017 si era sottoposta ad ulteriore esame elettromiografico, all’esito del quale era stata posta la seguente diagnosi: “L’esame eseguito agli arti superiori ha mostrato l’inevocabilità del potenziale sensitivo del nervo mediano sinistro (stimolazione da I e lii dito), associata a marcato prolungamento della latenza terminale motoria (17.6msec), riduzione di ampiezza del potenziale motorio (0.6mV) e rallentamento della velocità di conduzione motoria. L’esame con agoelettrodo ha mostrato la presenza di lieve attività di denervazione nel muscolo abduttore breve del pollice, con quadri di attività volontaria massimale a tipo singole oscillazioni). Non significative alterazioni dell’attività elettrica registrata negli altri muscoli esplorati (I interosseo dorsale e flessore radiale del carpo di sinistra). L’insieme dei dati depone per un grave danno assonale del nervo me diano sinistro a valle del ramo motorio per il muscolo flessore radiale del carpo (polso). Di difficile esecuzione un confronto con un precedente esame eseguito in altra sede in data 13.02.17, anche se dai dati disponibili sembrerebbe lievemente peggiorato . Si segnala un lieve rallentamento della velocità di conduzione sensitiva del nervo mediano destro, compatibile con una iniziale sofferenza del nervo al canale del carpo “;
  • in data 08.02.2018 si era sottoposta alla visita specialistica che aveva posto la seguente diagnosi: “Neuropatia sensitivo motoria di gravità medio elevata a livello del tronco del nervo mediano del polso sinistro (in soggetto con arto dominante sinistro)” ;
  • lo Specialista aveva valutato nella misura del 14 % il danno biologico permanente patito dalla paziente;
  • dalle risultanze anamnestiche e documentali, nonché dalla consulenza specialistica neurologica effettuata, risultava che a seguito di esame elettromioneurografico eseguito il 21.10.2016 le era stata diagnosticata una ” sindrome del tunnel carpale di grado lieve”, presentando un’intermittente e modesta sintomatologia parestesica durante le ore notturne alla mano sinistra; che si trattava di sindrome particolarmente frequente specie nel sesso femminile che, quando lieve, veniva trattata in modo conservativo con l’applicazione di un tutore che immobilizzasse il polso in posizione intermedia tra flessione ed estensione durante la notte, come infatti correttamente consigliato dalla Neurologa dell’Ospedale di Rieti, all’esito dell’esame EMG del 21.10.2016, che aveva documentato esclusivamente una lieve sofferenza sensitiva del nervo mediano, con normalità del contingente motorio; che si trattava di un dato assolutamente obiettivo, a fronte del quale suscitava oggi non poche perplessità il fatto che in sede ortopedica (in occasione dell’intervento del 30.11.2016) si fosse rilevato improvvisamente una “ipotonotrofia eminenza tenare” con “deficit della pinza”; che – ancora – all’intervento chirurgico (consistente nella sezione a cielo aperto del legamento trasverso del carpo e neurolisi del mediano sinistro) avevano fatto immediatamente seguito la perdita di forza del pollice, con progressiva rapida ipotrofia dei muscoli tenari, con un rilevante e persistente peggioramento della funzionalità sensitiva a livello delle prime tre dita e in parte del quarto; che infatti, l’accertamento elettromiografico del 13.02.2017 aveva evidenziato fin da subito una denervazione di grado elevato del muscolo opponente del pollice, con estrema riduzione dell’ampiezza della risposta evocata dalla stimolazione del nervo mediano al polso; che si poteva quindi affermare con certezza che l’accertamento elettromiografico del 13.02.2017, eseguito subito dopo l’intervento chirurgico, aveva consentito di accertare l’intervenuta lesione anatomica assonale recente del nervo mediano sinistro e segnatamente della sua componente motoria, risultata funzionalmente indenne all’esame elettroneurografico preoperatori o del 21.10.2016;
  • che il successivo intervento chirurgico del 20.04.2017 aveva confermato la gravità della lesione del nervo mediano che risultava “inglobato in ampia ganga cicatriziale e in aderenze multiple con i tessuti circostanti e il legamento trasverso del carpo come in esiti di epineurotomia” , con necessità di procedere ad accurata ” neurolisi del tronco nervoso e a copertura dello stesso con lembo adiposo ipotnare”; che il dato neurofisiologico (l’EMG del 13.02.2017) e il riscontro operatorio (quello del 20.04.2017) dimostravano chiaramente che la grave lesione iatrogena del nervo mediano sinistro e della branca motoria del nervo mediano destinata ai muscoli dell’eminenza tenar, con paralisi degli stessi e grave compromissione della funzionalità del pollice.

Il Tribunale dispone CTU Medico-Legale.

Dalla CTU emerge che la paziente fu ricoverata presso il reparto ortopedico dell’azienda ospedaliera di Rieti con diagnosi di: “sindrome del tunnel carpale sinistro”, per essere sottoposta ad intervento chirurgico di neurolisi e, stante la mancata risoluzione del quadro clinico -strumentale, la donna fu sottoposta, il 20 aprile 2017, ad intervento chirurgico di revisione. Nel caso di specie dalla documentazione in esame non emergono censure riguardo alla valutazione pre-operatoria ed alle modalità di redazione del referto operatorio; in altre parole, la donna è stata valutata in maniera adeguata, la diagnosi posta era corretta, l’intervento era da intendersi indicato. All’esecuzione tecnica dell’intervento, al di là della mera descrizione dell’intervento stesso allegato in cartella da cui non sembrano emergere particolari difficoltà esecutive, non è avvenuta correttamente in quanto si è verificata la lesione del ramo motorio del nervo mediano cui si è sovrapposta la persistenza della compressione ad opera di una precoce ganga cicatriziale che, escludendo lesioni iatrogene della componente sensitiva del nervo mediano, può far presupporre la necessità di un tempestivo intervento di revisione al fine di meglio indagare la persistenza del quadro clinico patologico lamentato dalla donna che ha richiesto l’effettuazione di numerose visite specialistiche ortopediche di controllo. La sintomatologia soggettivamente lamentata ed il quadro clinico attualmente rilevabile è compatibile con una neuropatia sensitivo -motoria irritativo -deficitaria del nervo mediano a sinistra correlabile sia alla lesione della componente motoria del nervo mediano (verosimilmente parzialmente compensata dalla “doppia innervazione”) che sensitiva conseguenza della persistenza della compressione da parte della ganga cicatriziale che ha condotto all’attuale quadro clinico malgrado l’esecuzione del secondo intervento di revisione ed il posizionamento di grasso finalizzato ad evitare la recidiva”.

Il Giudice condivide le conclusioni della CTU e ritiene provato l’inadempimento della ASL convenuta con riferimento alle modalità di esecuzione dell’intervento chirurgico del 22.03.2013.

Il Consulente, infine, ha accertato che la paziente ha riportato un’invalidità permanente complessivamente valutabile in misura pari al 9%, e che qualora l’intervento fosse stato correttamente eseguito, sarebbero comunque residuati in capo alla stessa postumi del 5%.

Utilizzando le Tabelle milanesi, il Giudice liquida l’importo di euro 11.174,00 per il danno permanente, oltre a euro 2.227,50 in termini di inabilità temporanea.

Riguardo il danno patrimoniale, la CTU ha ritenuto congrue le spese sostenute per euro 747,03.

Le spese di lite, liquidate in euro 3.760,00, oltre accessori, vengono poste a carico dell’Azienda Sanitaria.

Avv. Emanuela Foligno

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