In caso di lesione del diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria, l’esecuzione di ATP non è idonea a risolvere la lite (Tribunale di Verona, Sez. III, Sentenza del 14/06/2021)

Il paziente propone ricorso per ATP ex artt. 696-bis c.p.c. e 8 L.24/2017, per accertare e quantificare il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione che assume di avere subito in relazione all’intervento di neurochirurgia spinale al quale è stato sottoposto il 6 febbraio 2018 presso l’U.O. di neurochirurgia dell’azienda ospedaliera integrata di Verona.

Il ricorrente deduce di non essere stato adeguatamente informato sulle conseguenze di tale tipologia di intervento.

Il Giudice preliminarmente evidenzia che qualora il danneggiato lamenti la sola lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, è da escludersi l’utilizzo dell’ATP conciliativo obbligatorio, atteso che la circostanza lamentata non richiede una valutazione di tipo tecnico-scientifico, ma una verifica in punto di fatto e l’applicazione di principi giuridici, involgendo quindi due ambiti di valutazione che competono esclusivamente al giudice e che non sono da questo delegabili.

Difatti, in caso di lamentata violazione del diritto all’autodeterminazione, viene accertata la completezza e adeguatezza dell’informativa, scritta o orale, fornita al paziente prima dell’effettuazione dell’intervento e poi, in caso di esito positivo di tale prima verifica, bisognerà stabilire se la violazione del diritto alla autodeterminazione sia o meno risarcibile in base alla diversa rilevanza causale la casistica recentemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

Per tali ragioni il CTU non può fornire apporto utile all’indagine su di essi o anche solo alla finalità conciliativa propria dell’istituto introdotto dalla legge Gelli-Bianco.

Non viene condivisa la tesi, espressa da una parte della dottrina, secondo cui il giudizio di ammissibilità e rilevanza del procedimento di ATP obbligatorio è stato effettuato ex ante dal legislatore, e quindi il Giudice sarebbe sempre tenuto a disporre la consulenza tecnica, anche quando, ad esempio, essa non fosse utile a risolvere la lite.

Invece, deve essere privilegiata una interpretazione funzionale dell’istituto di ATP che tenga conto del fatto che esso, come tutte le condizioni di procedibilità, costituisce un limite per l’accesso alla giurisdizione e che tale limite può essere ammesso solo se risulti utile in una ottica deflattiva non esponendo le parti a spese superflue.

In argomento, la Corte di Giustizia UE, già con la sentenza Alassini (18 marzo 2010, C-317/08), ha individuato precisi requisiti per le condizioni di procedibilità, diretti a salvaguardare il principio di tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 Trattato Ue) e li ha ribaditi con la Menini (14 giugno 2017 C-75/16).

Nello specifico: i limiti all’accesso alla giustizia sono compatibili con i principii comunitari qualora soddisfino congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

1) non conducano ad una decisione vincolante per le parti;

2) non comportino un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;

3) sospendano la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;

4) non generino costi, ovvero generino costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.

Ergo, in applicazione di tali principi, l’ambito di applicazione dell’ATP è da ritenersi limitato alle controversie che, in linea astratta, possono essere risolte in via conciliativa grazie al contributo tecnico e conseguentemente anche conciliativo dell’esperto.

Nel caso specifico andava instaurato il procedimento di Mediazione e il Giudice dichiara il ricorso inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

Shock settico per sepsi multipla contratta durante il ricovero

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui