Accolto il ricorso dell’Istituto contro la condanna a corrispondere il beneficio a fronte della sussistenza di un’invalidità del 67%

Con l’ordinanza n. 9112/2021 la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Inps contro la decisione dei Giudici del merito di riconoscere – pronunciandosi sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis, comma sei, c.p.c., dopo aver espletato c.t.u. medico legale – il diritto di un cittadino a vedersi corrispondere l’assegno d’invalidità civile sulla base della sussistenza in capo allo stesso di una invalidità del 67%.

L’istituto previdenziale, nel rivolgersi alla Suprema Corte, deduceva la violazione dell’art. 13 L. n. 118 del 1971 in ragione del fatto che la sentenza impugnata avesse riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità civile a fronte dell’accertamento del 67% di invalidità civile laddove la disposizione citata richiede che il beneficiario della prestazione sia invalido almeno al 74%. Eccepiva, inoltre, che dagli atti del giudizio, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, poteva evincersi che il ricorrente non avesse mai chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile ma solo l’accertamento di una percentuale di invalidità del 67% ai fini dell’esenzione dal concorso alle spese sanitarie.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondate le doglianze proposte.

A mente dell’art. 13 della L. n. 118 del 1971 – hanno precisato dal Palazzaccio – “agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12”. La sentenza impugnata aveva quindi evidentemente violato tale disposizione nel momento in cui aveva accertato il diritto alla erogazione dell’assegno di invalidità civile in favore di un soggetto invalido nella misura del 67%.

Inoltre, la pronuncia risultava viziata per aver violato il principio della domanda fissato dall’art. 112 c.p.c. che, in materia di invalidità civile, si specifica, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; esso deve ritenersi violato “ogni qual volta vi sia interferenza nel potere dispositivo delle parti e si alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda”.

Effettivamente tanto nel ricorso per ATPO che nel successivo ricorso introduttivo del giudizio di merito a seguito di opposizione all’ATPO, il cittadino aveva chiesto l’accertamento del requisito sanitario con riferimento solo alla domanda di esenzione dal ticket sanitario e non anche all’assegno di invalidità civile.

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