Accolto il ricorso contro la sentenza di merito, che non aveva applicato all’automobilista responsabile dell’investimento di due pedoni la sanzione amministrativa accessoria prevista dal codice della strada in caso di sussistenza dell’aggravante della guida in stato di ebbrezza

Con la sentenza n. 2879/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal Pubblico ministero presso la Corte di appello di Perugia contro la sentenza con cui il Gip del Tribunale del capoluogo umbro, con pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., aveva applicato a un automobilista la pena concordata tra le parti per il reato di cui agli artt. 590-bis e 590-ter cod. pen. All’imputato, nello specifico, era accusato dell’investimento di due pedoni minorenni, ai quali aveva cagionato lesioni personali gravi, dandosi poi alla fuga.

L’uomo, in base a quanto accertato, si trovava in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,32 g/I), viaggiava a una velocità inappropriata per le condizioni psicofisiche e ambientali, e aveva omesso di ridurre la velocità e fermarsi in presenza di pedoni sulla sede stradale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente lamentava la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, siccome previsto dall’art. 222 cod. strada, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.

Gli Ermellini hanno ritenuto di accogliere il motivo del ricorso in quanto fondato.

Dal Palazzaccio hanno rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/19 del 20/2/2019, depositata in data 17/4/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Si legge nella motivazione che “nell’art. 222 cod. strada l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice”.

Il caso in esame non rientrava nelle ipotesi previste dall’intervento correttivo della Corte Costituzionale, poiché, risultando contestata in fatto al ricorrente l’aggravante della guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada si verteva nella fattispecie di cui all’art. 590-bis, comma 2, cod. pen. Da li la decisione di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La redazione giuridica

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