Accolto il ricorso di una donna, investita mentre attraversava un piazzale, che invocava l’assenza di strisce pedonali nelle vicinanze ritenendo insussistente il concorso di colpa nella causazione del sinistro

Con l’ordinanza n. 278/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento integrale dei danni riportati dopo essere stata investita mentre attraversava un piazzale a piedi.

Il Tribunale, anche in accoglimento della difesa di controparte, ovvero della compagnia assicurativa del veicolo investitore, aveva ritenuto sussistente un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%, e conseguentemente del rimanente 70% a carico della convenuta, condannando quest’ultima al ristoro calcolato in conseguenza.

La decisione relativa al concorso di colpa veniva confermata anche in appello. Nell’impugnare la decisione di secondo grado la danneggiata chiedeva di accertare che nelle vicinanze non vi fossero strisce pedonali e che dunque l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del codice della strada che impongono di attraversare sulle strisce.

La corte di appello, invece, aveva superato questo argomento, sostenendo che dall’articolo 190, secondo comma, codice strada, si ricava che il pedone non può attraversare i piazzali se non ci sono le strisce.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente eccepiva l’erronea interpretazione della normativa in questione sostenendo che l’articolo 190 cod. strada va inteso nel senso che il divieto di attraversamento vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo è fondato.

La corte di merito, infatti, non aveva esaminato il motivo di impugnazione della danneggiata, che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze, ritenendolo assorbito dal fatto che l’articolo 190 codice della strada vieta comunque ed in ogni caso di attraversare i piazzali (“l’assunto relativo all’assenza di strisce pedonali deve ritenersi assorbito da ciò che il codice della strada impedisce l’attraversamento delle piazze al di fuori dell’utilizzo di strisce pedonali”).

Il che significa – hanno sottolineato dal Palazzaccio – “che la ratio della decisione è decisiva, ossia ha portato la corte di mento a ritenere assorbito il motivo di appello, o comunque a rigettarlo a prescindere dalla motivazione che lo sorreggeva”.

Ma – ha specificato la Cassazione – è una ratio infondata in quanto l’articolo 190 , secondo comma, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.

La normativa, dunque, non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.

Nel caso in esame, questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l’attraversamento del piazzale fosse lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce.
La redazione giuridica

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