Le terapie effettuate sono state inefficaci senza tuttavia aggravare la situazione di partenza della paziente o pregiudicare i trattamenti successivi (Tribunale di Siracusa, Sez. II, sentenza n. 759/2020 del 13 agosto 2020)

La paziente cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Siracusa due odontoiatri onde vederne accertata in solido la responsabilità professionale e la condanna al conseguente risarcimento del danno quantificato nella misura di euro 250.000,00 per un trattamento ortodontico inadeguato.

La donna espone che nel 2001 chiedeva una consulenza specialistica odontoiatrica per un problema di affollamento dentale anteriore; l’odontoiatra la affidava ad un suo collaboratore, secondo medico convenuto in giudizio, che iniziava un trattamento ortodontico di allineamento dentale tramite ortodonzia fissa con attacchi montati su tutti i denti.

La terapia si protraeva per circa due anni e sei mesi, ma nella fase finale la paziente accusava gravi malesseri: difficoltà alla deglutizione, difficoltà alla masticazione, clic articolari e dolori muscolari all’atto della masticazione tali da rendere difficile la normale vita di relazione.

Tutte le visite di controllo venivano effettuate presso lo studio dell’odontoiatra, al quale la donna rappresentava i continui malesseri e ogni decisione veniva presa da entrambi gli odontoiatri in consulto tra loro.

A causa dei malesseri continui ed insopportabili, la donna si rivolgeva ad altro specialista, che riscontrava il trattamento ortodontico inadeguato in atto e le suggeriva di far valutare agli odontoiatri curanti la necessità di smontare immediatamente l’apparecchio fisso per evitare danni ulteriori e programmava un nuovo controllo a distanza di un anno.

Successivamente, in data 27 ottobre 2005, presso l’Istituto Stomatologico di Milano, veniva certificato “un grave precontatto posteriore e morso aperto anteriore con spinta della lingua tra i denti che mantiene l’apertura… disturbo principale del paziente: male muscolare dopo ortodonzia gravi dolori muscolari, dolori dentali e digrignamento occlusale…”.

Il 26 novembre 2009 la paziente si sottoponeva, presso il reparto di Chirurgia maxillo -facciale dell’Azienda Ospedaliera di Parma, ad “espansione chirurgico-ortodontica del mascellare superiore e ad osteotomia mediana della mandibola con applicazione di distruttore mandibolare”, data la presenza di contrazione di entrambe le arcate; che nei successivi quattro mesi continuò l’espansione trasversale del mascellare e della mandibola e che, quindi, a marzo 2010, subiva un ulteriore intervento per la rimozione del distruttore mandibolare e dell’espansione palatale.

Si costituiscono in giudizio entrambi gli Odontoiatri contestando il rapporto di collaborazione in partes e la responsabilità professionale.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale al cui esito il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda della paziente.

Preliminarmente viene dato atto che la paziente si rivolgeva agli Odontoiatri convenuti a giudizio per risolvere il problema di affollamento dentale anteriore dovuto alla patologia di mala occlusione di seconda classe scheletrica con morso aperto, e che quindi tra le parti è sorto un rapporto di natura contrattuale, cui conseguono i relativi oneri probatori.

Il primo odontoiatra intraprendeva un trattamento conservativo, mentre il secondo seguiva il trattamento ortodontico mediante l’applicazione di un apparecchio ortodontico di tipo fisso.

Ne deriva che il primo Odontoiatra è da ritenersi estraneo alle vicende lamentate dalla paziente.

La CTU ha evidenziato che: “In letteratura medica, le malocclusioni di seconda classe scheletrica sono caratterizzate da una discrepanza delle basi ossee (mandibola e mascellare superiore) per cui la mandibola è troppo indietro (sfuggente) oppure il mascellare superiore è troppo in avanti o ambedue le possibilità: infatti, non sono i denti che sono “troppo sporgenti” ma sono le basi ossee ad essere disarmoniche e i denti ne subiscono le conseguenze. Si realizza pertanto una malocclusione detta di seconda classe scheletrica, nella quale i molari superiori sono troppo in avanti rispetto agli inferiori e devono essere riportati al posto giusto durante la cura. In più possono essere presenti tutti gli altri problemi ortodontici comuni alle altre classi (prima e terza), quali gli affollamenti dentari, il morso aperto, il morso profondo, il morso crociato etc. Le modalità di trattamento della malocclusione di seconda classe dipendono dalle informazioni ottenute durante gli accertamenti diagnostici e dall’ età del paziente. La terapia ortopedico -funzionale è validissima per i pazienti in fase di crescita: essa agisce sulle ossa e permette di riequilibrare il rapporto fra il mascellare superiore e la mandibola; diversamente, se il paziente è cresciuto oltre i 13 o 14 anni, la terapia ortopedico -funzionale non è più utile. In questi casi l’alternativa è rappresentata dalla corre zione del l’ingranaggio dentale, ma senza poter intervenire sulla causa scheletrica della malocclusione.”

“Ai fini della formulazione della diagnosi dinamico-auxologica, della valutazione prognostica e dell’approntamento del piano terapeutico, l’esame ortognatodontico deve permettere di obiettivare il biotipo portatore della mala occlusione, la noxa, la sede della disgnazia, il momento patogenetico, l’aspetto dinamico direzionale della crescita intrinseca del paziente, l’evoluzione della disgnazia e infine il periodo auxilogico in cui il trattamento correttivo ha inizio”………”E’ necessario utilizzare criteri diagnostici finalizzati all’individuazione di un corretto piano terapeutico ortodontico e/o ortopedico, tali criteri diagnostici, relativi all’epoca dei fatti, quando la paziente ha intrapreso il trattamento ortodontico all’età di 18 anni (nel settembre 2001), non sono stati documentati nel fascicolo di causa e, pertanto, oggi, non è possibile effettuare una valutazione ortodontica, di quell’epoca, in maniera diretta e concreta. Tuttavia, però, facendo una disamina temporale della documentazione in atti e dei fatti, percorrendo tutte le vicissitudini temporali subite dalla perizianda, dopo l’interruzione del rapporto fiduciario con i due professionisti convenuti, è verosimilmente possibile fare una valutazione ortodontica indiretta “.

“L’età pari a 18 anni (unico dato clinico obiettivo certo risalente all’epoca dei fatti) assumeva un ruolo prevalente nel dirimere l’appropriato piano terapeutico e pertanto, oggi, è giusto chiarire l’importanza dell’età scheletrica e/o cronologica (valutazione maturativa ossea del soggetto), poiché tale dato, concorreva in maniera prevalente nell’ individuare la giusta terapia ortodognantodontica, essendo un dato anagrafico certo e di grande ausilio ai fini diagnostici “……” all’epoca dei fatti, avendo un ‘età pari a 18 anni, era già scheletrica mente maturata (ovviamente visto l’età è inutile la richiesta della RX mano -polso) o al massimo era, verosimilmente, in avanzata maturazione scheletrica “…….”una volta esaurita la fase dinamica della crescita, entro la quale trova maggiore validità il trattamento ortopedico -ortodontico, il trattamento successivo, a seconda del caso in esame, sarà prevalentemente ortodontico oppure ortodontico-chirurgico e, in quest’ultimo caso, il trattamento si realizzerebbe, in linea di massima, con il rimaneggiamento tridimensionale dei mascellari, mediante osteotomie multiple, previa ortodonzia pre – e postchirurgica, trattamento, questo, a cui nei fatti è stata sottoposta la perizianda. …….(….)…si presume che già all’epoca dei fatti la paziente era candidata (età 18 anni) ad un trattamento ortodontico di tipo ortopedico (se era ancora in fase di crescita ossea) ma prevalentemente ad un trattamento ortodontico – chirurgico (di chirurgia maxillofacciale, se la crescita ossea era ultimata e consolidata).”

“Il trattamento terapeutico intrapreso nel settembre 2001, eseguito con apposizione di un apparecchio ortodontico di tipo fisso, sia all’arcata superiore che inferiore, sia stato del tutto inadeguato ed inefficace alla risoluzione del caso clinico, come si evince dall’evoluzione narrata nei fatti e dalla documentazione in atti. Sarebbe stato opportuno, vista la presumibile mancanza di miglioramenti in corso di terapia, effettuare una rivalutazione clinico -strumentale, almeno dopo sei-otto mesi circa dall’inizio della terapia intrapresa, onde individuare una eventuale terapia ortodontica alternativa, e/o, quantomeno, sarebbe stato opportuno sospendere la terapia in corso, così come in seguito è avvenuto, ma su richiesta dell’interessata………(….)….. sarebbe stato opportuno, nelle more , acquisire, a maggior tutela della paziente stessa, eventuali ulteriori consulenze specialistiche, Gnatologiche e/o di Chirurgia Maxillo -facciale (data la presenza di contrazione trasversale di entrambe le arcate – vedi Certificato del 14 -05 -2010 U.O. di CH. Maxillo -Facciale) finalizzate ad individuare la scelta terapeutica più appropriata per la paziente.”

In conclusione, il CTU ha ritenuto che “la sola terapia ortodontica di tipo fisso (attacchi posizionati sui denti e fili metallici), intrapresa nel mese di settembre 2001, durata circa 2 anni e 6 mesi, è stata del tutto inadeguata ed inefficace alla risoluzione del caso. Detto in altre parole, tale scelta terapeutica iniziale, considerando che all’epoca dei fatti la Sig.ra aveva 18 anni, non ha sortito alcun beneficio, come si evince dall’evoluzione stessa dei fatti e dalle vicissitudini temporali, che l’hanno condotta a subire interventi di Chirurgia Maxillo – facciale, associati a terapie ortodontiche pre – e post – chirurgiche “.

Ciò posto, il Tribunale condivide le conclusioni del Consulente e ritiene sussistenti evidenti profili di negligenza e imperizia in capo all’odontoiatra che ha operato una scelta terapeutica inidonea e inefficace che ha causato un peggioramento delle condizioni della paziente.

Tuttavia, il CTU ha appurato che “le conseguenze permanenti lamentate dalla parte attrice non possono che ritenersi ascrivibili alle conseguenze della patologia di cui risulta affetta, e non ricollegabili all’inefficace trattamento eseguito da parte dei convenuti.”……””essendo gli esiti oggi accertati riconducibili alle conseguenze della patologia di cui risultava affetta la sig.ra e avendo argomentato come le terapie effettuate sono state inefficaci senza tuttavia aggravare la situazione di partenza o pregiudicare i trattamenti successivi, si ritiene che non siano individuabili esiti permanenti riconducibili al trattamento messo in atto dai convenuti”.

Viene riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo al 30% (ITP al 30%) corrispondente al periodo successivo ai primi sei mesi di trattamento senza alcun beneficio fino alla rimozione dell’apparecchio ortodontico, per un totale di giorni settecento .

Il secondo odontoiatra viene ritenuto responsabile del danno biologico temporaneo, nei limiti di quanto indicato ed accertato dal CTU e viene liquidata una somma a titolo di risarcimento pari a complessivi euro 13.293,88, di cui euro 9.972,90 a titolo di danno biologico ed euro 3.320,98 a titolo di danno morale.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sulla parte soccombente vengono poste definitivamente a carico anche le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a malasanita@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Isterectomia totale e consenso informato in assenza di colpa medica

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui