Investito da un trattore agricolo lasciato incustodito, si al risarcimento

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investito da un trattore agricolo

Il pedone non aveva possibilità di spostarsi e veniva investito da un trattore agricolo lasciato incustodito e senza freno di stazionamento azionato (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 503/2021 del 31/03/2021 – RG n. 600250/2011)

Con atto di citazione ritualmente notificato il danneggiato cita in giudizio la proprietaria del mezzo per vederla condannata a risarcire i danni da lui subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Deduce l’attore che il 7 maggio 2009, alle ore 15:00 circa, si trovava sul terreno retrostante il proprio immobile quando veniva investito da un trattore agricolo della convenuta lasciato incustodito e senza freno di stazionamento, che riprendeva la marcia in discesa provocando all’attore lo schiacciamento completo del piede destro.

A seguito del sinistro, l’attore subiva l’amputazione dell’alluce con postumi invalidanti permanenti nella misura del 10%.

Si costituisce in giudizio il proprietario del mezzo agricolo contestando la pretesa risarcitoria.

Si costituisce in giudizio la Compagnia Assicuratrice del trattore deducendo la mancata prova della verificazione del sinistro e l’insussistenza del nesso eziologico.

La causa viene istruita con l’acquisizione documentale, prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente, il Tribunale rileva che non trova applicazione il principio di pari responsabilità previsto dall’art. 2054 c.c., in virtù del quale ciascun conducente è responsabile in pari misura fino a prova contraria, ma, trattandosi di un investimento di un pedone – da intendersi quale soggetto privo, al momento del fatto, di mezzo di trasporto – la responsabilità per il verificarsi dell’evento ricade interamente su colui che guida o ha la disponibilità del mezzo, salvo prova contraria.

Quest’ultima si articola in 2 punti: il conducente deve dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle regole del Codice della Strada e che invece la condotta del pedone non lo sia stata, traducendosi in un comportamento assolutamente improvviso ed imprevedibile, con la possibilità di ravvisare un concorso di colpa laddove quest’ultima circostanza sia stata provata.

Il conducente del trattore ha lasciato in sosta il mezzo omettendo di inserire il freno a mano e, dunque, assumendo una condotta di guida non conforme alle regole di prudenza, soprattutto in considerazione della pendenza della strada, che era in discesa.

Nessuna responsabilità può quindi essere mossa nei confronti del pedone che nulla poteva fare per evitare di essere investito dal mezzo.

Il conducente del trattore ha riferito che il giorno dell’evento, il 7 maggio 2009, era sceso dal mezzo per parlare con l’attore, il quale si trovava ad una distanza di circa 1m/1,5m, e che il terreno era in discesa; egli stesso ha ammesso la propria responsabilità, chiarendo che il trattore ” ha ripreso la marcia forse perché il freno a mano non stava messo bene e si è sganciato “, ed ha riferito che l’attore non ha potuto compiere alcuna manovra di indietreggiamento perché impedito sia dal muretto di recinzione del terreno che da altro muretto (che forma un angolo retto) delimitante un pollaio, posto sulla parte destra rispetto al trattore che indietreggiava” .

Tali dichiarazioni hanno trovato conferma anche nelle altre deposizioni testimoniali.

Risulta, quindi, accertato che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del mezzo agricolo.

Venendo al ristoro del danno subito dall’attore, il Tribunale utilizza le Tabelle milanesi e fa riferimento alla CTU Medico-Legale dalla quale risulta che: “ attesa l’amputazione dell’alluce subita dall’attore, tuttavia la simmetria ed il bilanciamento osseo appaiono integri anche nella postura in punta dei piedi che determina solo un lieve squilibrio per la mancanza di spinta sull’alluce “.

Inoltre, il CTU ha chiarito che la menomazione non ha influito sulla vita di relazione e sull’espletamento delle attività quotidiane dell’attore, anche perché ben compensata dalla protesi plantare utilizzata.

L’evento ha causato all’attore un periodo di inabilità totale di 40 giorni, un successivo periodo di inabilità parziale al 75% di 30 giorni, un periodo di inabilità parziale al 50% di 30 giorni ed un periodo di inabilità parziale al 25% di 105 giorni, con postumi permanenti invalidanti in misura pari all’8%, di cui il 6% per l’assenza dell’alluce e il 2% per l’anchilosi fissa del II dito.

Monetizzando le quantificazioni del CTU, il danno biologico subito dall’attore ammonta a complessivi euro 28.570,00 euro, di cui 19.440,00 euro a titolo di danno biologico permanente e 9.130,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo.

Le spese mediche sostenute, vengono ritenute congrue per l’importo complessivo di euro 1.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A tale somma viene aggiunto l’ulteriore importo di euro 450,00, una tantum, per l’acquisto di 5 paia di calzari, la cui sostituzione, come chiarito dal CTU deve avvenire ogni due -tre anni.

Ciò posto, il Tribunale ritiene fondata la domanda di manleva formulata dal conducente del mezzo nei confronti della Compagnia assicuratrice e, dunque, la garante deve tenere indenne l’assicurato da quanto quest’ultimo debba corrispondere al soggetto danneggiato.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.

Anche le spese di lite seguono la soccombenza.

In conclusione, il Tribunale, accoglie la domanda dell’attore; accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del mezzo agricolo; accoglie la domanda di manleva formulata dal proprietario del mezzo e condanna l’Assicurazione al pagamento della somma complessiva di 30.270,00 euro, in favore dell’attore.

Avv. Emanuela Foligno

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