Viene rigettata la richiesta del danno differenziale in quanto la rendita corrisposta dall’Inail all’operaio travolto dalle forche del muletto supera in valore sia il danno complementare sia il danno civilistico (Tribunale di Piacenza, Sez. Lavoro, Sentenza n. 118/2020 del 31/03/2021 – RG n. 512/2017)

Il lavoratore cita a giudizio la committente dell’appalto del proprio datore di lavoro lamentando malattia ed esiti invalidanti scaturiti da infortunio sul lavoro – “politrauma commotivo con fratture plurime della mandibola e fratture dentali” – subito il 18 .6.2012 allorché veniva travolto dalle forche del muletto condotto, nel frangente, dall’amministratore della società datrice di lavoro.

Poiché il datore di lavoro appaltava ad altra società lavori meccanici da eseguirsi nel suo stabilimento e l ‘infortunato vi era addetto, il ricorrente, deducendo rischio da interferenza e responsabilità per violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26 D. Lgs . 81/2008, chiede alla committente l ‘appalto il risarcimento del danno in misura differenziale e complementare rispetto a quanto indennizzato dall’Inail, che, da ultimo, riconosceva nel 25% il grado dei postumi invalidanti.

Principalmente il Tribunale verifica la concreta sussistenza di un danno differenziale e/o complementare.

Allo scopo, preso atto della recente giurisprudenza invocata dal ricorrente, secondo la quale il danno differenziale deve calcolarsi per poste omogenee e, quindi, al danno non patrimoniale liquidabile secondo i parametri civilistici, sia per invalidità temporanea che per invalidità permanente, andrebbe sottratta solo la quota dell’indennizzo Inail liquidata per il danno biologico, il Giudice esprime una valutazione contraria.

La giurisprudenza menzionata dal ricorrente, pecca di una artificiosa distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale perché non considera che il diritto al risarcimento ha l ‘unica funzione di reintegrare il patrimonio, giuridico o materiale, della vittima secondo il sovraordinato principio c.d. indennitario.

Quindi, il tema del danno differenziale e/o complementare non può sottrarsi alla compensatio lucri cum damno e sollecita una risposta all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alla poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato.

La risposta si rinviene nella decisione 12565/2018 a S.U.: “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento. Si tratta di stabilire se l’incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l’eve nto dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risar cimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento. La determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria “.

Essendo l’indennità Inail erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito in conseguenza del sinistro, soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la responsabilità dell’autore del fatto illecito.

Ergo, ne deriva, che l’assicurato non può pretendere dal terzo responsabile e dall’assicuratore degli indennizzi che nel totale superino i danni che il suo patrimonio ha subito.

Ebbene, dalla documentazione allegata risulta che l’Inail indennizza il lavoratore ricorrente con una rendita il cui valore capitale (a settembre 2017) è di euro 219.112,00 e che la domanda di risarcimento azionata, per quanto accertato dal CTU, ed anche riconoscendo la divisata personalizzazione del danno non patrimoniale, non oltrepassa l’equivalente monetario di euro 160.00 0,00.

Ciò significa che il beneficio derivante dall’indennizzo Inail assorbe sia il danno complementare (invalidità temporanea) sia il differenziale civilistico del danno non patrimoniale da invalidità permanente.

La domanda azionata viene dunque rigettata.

Le spese di giudizio, vengono integralmente compensate nel rapporto tra il ricorrente e la società convenuta.

In conclusione, il Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite e pone le spese di CTU a carico delle società convenute.

Avv. Emanuela Foligno

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