Accolto il ricorso dei genitori di un bambino investito dallo scuolabus, che contestavano ai giudici del merito di non aver considerato l’età del danneggiato

Il conducente di un veicolo a motore è tenuto a prevenire anche eventuali scorrettezze di pedoni, specie quando trattasi di bambini, il cui comportamento è intrinsecamente e ontologicamente imprudente. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 3030/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato dai genitori di un bambino investito dallo scuolabus, che avevano convenuto in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia assicuratrice del mezzo per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.

Gli attori, in particolare, asserivano una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione durante le manovre, mentre i convenuti sostenevano la responsabilità in parte anche del pedone investito e dei genitori di quest’ultimo, responsabili per culpa in vigilando.

In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto un concorso di pari responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito accogliendo unque la domanda attorea nella misura del 50% e condannando i convenuti al risarcimento di euro 13.380,38.

La Corte territoriale aveva rigettato l’appello proposto dai genitori, che chiedevano un accertamento di responsabilità dell’80%, invece che del 50%, in capo al conducente del veicolo. Il Giudice di secondo grado aveva infatti condiviso la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come effettuata dal Tribunale, riconoscendo un pari grado di responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito. In particolare, una condotta prudente e avveduta da parte del pedone avrebbe scongiurato l’evento, data la attenzione riposta dal conducente dello scuolabus nel compiere la manovra.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti contestavano ai giudici del merito di non aver considerato che, stante l’età del danneggiato (che all’epoca dei fatti aveva 3 anni), il conducente, una volta resosi conto della presenza dello stesso nei pressi del veicolo, non avrebbe dovuto procedere con la manovra, alla luce della istintiva e naturale imprudenza connaturata ai bambini.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire al motivo di doglianza ritenendolo fondato.

La Cassazione ha ricordato il principio secondo cui, il conducente, quando sia accertata la presenza di bambini sul marciapiede latistante la traiettoria del veicolo, in caso di investimento, per vincere la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, deve dimostrare che il pedone investito (nel caso in esame un bimbo di tre anni, svincolatosi dalle mani della nonna per inseguire un cuginetto) non avesse tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada, seppur di corsa e fuori dalle strisce pedonali.

E ancora, la Suprema Corte ha sottolineato che la condotta anomala del pedone non esclude la responsabilità del conducente qualora tale anomalia fosse prevedibile, come deve ritenersi la condotta dei bambini.

Inoltre la normativa in essere impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso.

Alla luce di tali considerazioni – hanno concluso dal Palazzaccio -nel caso in esame il conducente, resosi conto della presenza del minore nei pressi del veicolo a motore, avrebbe dovuto sospendere la manovra fino alla certezza dell’assenza dei bambino di tre anni nei pressi dello scuola bus.

La Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la condotta del pedone considerando la sua età. Invece tale giudizio non era stato compiuto in quanto i giudici di merito avevano affermato che “la condotta del minore costituisce condotta obiettivamente anomala in quanto connotata da particolare pericolosità e imprudenza e riveste evidente e rilevante efficienza causale dell’evento”.

La redazione giuridica

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