Negato l’indennizzo per infortunio sul lavoro al presidente di provincia investito mentre faceva jogging, seppur di ritorno da colloqui preordinati all’adozione di provvedimenti amministrativi
Venne investito da un motociclo, subendo di conseguenza un infortunio. L’uomo, presidente di una provincia del nord Italia – in forza di un’assicurazione stipulata dall’Ente per conto di chi rivestisse quella carica, a copertura degli infortuni subiti a causa e nell’esercizio delle funzioni – aveva chiesto pertanto la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto. A suo avviso, infatti, al momento dell’infortunio stava esercitando le proprie funzioni, in quanto stava ritornando da due colloqui con soggetti privati, preordinati all’adozione di provvedimenti amministrativi.
La compagnia assicurativa, dal suo canto, si era costituita in giudizio negando che la vittima al momento dell’infortunio stesse esercitando le proprie funzioni amministrative e deducendo, invece, che nell momento in cui veniva investito stesse svolgendo attività ginnica, come si desumeva dall’ora (le 8:00 del mattino), e dal fatto che indossasse una tuta ginnica.
In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attore, ma la sentenza era stata ribaltata in appello.
La Corte territoriale, infatti, aveva ritenuto che al momento dell’investimento l’assicurato stesse praticando jogging, e che se anche quel mattino avesse svolto attività istituzionale, l’itinerario e l’ora di percorrenza erano stati scelti “per avere l’opportunità di fare jogging e non per esigenze connesse all’attività lavorativa”.
Nel ricorrere per cassazione l’ex presidente provinciale eccepiva che il Giudice d’appello, per pervenire negare il diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, avesse escluso l’occorrere di un infortunio in itinere, applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza a valere per il lavoratore subordinato, mentre nel caso di specie l’assicurato era un pubblico amministratore. Pertanto, a suo avviso, non poteva trovare applicazione nel caso di specie il principio secondo cui le scelte arbitrarie del lavoratore circa il tragitto da seguire da casa al lavoro o viceversa escludono l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere.
Questa limitazione, secondo il ricorrente, nella polizza non c’era, e di conseguenza doveva essere indennizzato ogni infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”. Dal momento che nella specie era pacifico che l’assicurato al momento dell’investimento stesse rientrando da colloqui svolti per ragioni di ufficio, erano irrilevanti, quindi, le scelte compiute circa il tragitto da compiere.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5119/2020, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto inammissibile.
Per la Cassazione, quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità. Ciò significa, secondo la costante giurisprudenza di legittimità: trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione. Nel caso in esame, di questi tre oneri, il ricorrente aveva assolto solo i primi due. Il ricorso, infatti, non indicava con quale atto ed in quale fase processuale fosse stata prodotta la polizza, né dove fosse allegata e con quale indicizzazione.
I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che comunque il ricorso sarebbe stato inammissibile perché investiva un apprezzamento di fatto. La Corte d’appello, infatti, per rigettare la domanda aveva argomentato che il contratto copriva gli infortuni in itinere, ma non li definiva. Bisognava dunque ritenere che le parti avessero inteso fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere’ come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Alla stregua di tali norme non sussiste rischio in itinere quando il tragitto seguito dal lavoratore non sia necessitato, ma costituisca una “deviazione del tutto indipendente dal lavoro”.
La redazione giuridica
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