È noto che la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi in una strada pubblica, ma cosa accade se l’incidente si verifica in un luogo di proprietà del lavoratore assicurato o sul quale vanti un diritto reale?

La vicenda

L’attrice aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ivrea, l’I.N.A.I.L. chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a godere dei benefici economici dipendenti e comunque connessi all’infortunio sul lavoro in itinere , nonché alla rendita e/o all’indennizzo per il danno biologico subito.

Il sinistro si era verificato all’interno di un cortile su cui godeva del diritto di passaggio. Secondo l’attrice esso doveva essere qualificato come in itinere, con tutte le conseguenze del caso. Al contrario l’INAIL, riteneva che non essendosi verificato sulla pubblica via, l’infortunio in questione non potesse essere oggetto di indennizzo.

All’esito del giudizio di primo grado, l’adito Tribunale respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.

I fatti di causa erano pacifici: la ricorrente risultava essere caduta mentre attraversava un cortile comune di proprietà di terzi, su cui aveva un diritto di passaggio, mentre stava andando al lavoro.

A sostegno della propria decisione il giudice piemontese aveva evidenziato che secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale l’infortunio in itinere o “in occasione di lavoro” comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato, o comunque anche nella sua disponibilità anche se non esclusiva, senza alcun collegamento con la prestazione lavorativa (Cass. n. 10028/2010; Cass. n. 15777/2007; Cass. n. 9211/2003).

Pertanto, nel caso in esame non poteva che ritenersi che l’infortunio verificatosi in un’area privata su cui l’attrice aveva un diritto di passaggio e quindi sul quale aveva una disponibilità, anche non esclusiva non potesse essere indennizzato dall’Istituto.

Il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Torino

La Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 402/2019) evocata con atto di gravame dalla lavoratrice ha confermato la pronuncia del primo giudice richiamando una significativa sentenza della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione (n.15777/2007) che, accogliendo il ricorso dell’INAIL, aveva cassato la decisione con la quale i giudici di merito avevano riconosciuto l’occasione di lavoro nell’infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa.

In definitiva, è stato affermato che secondo una “interpretazione letterale nonché logico- sistematica del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali…”

Ora, nel caso di specie, la stessa parte appellante aveva dichiarato che il cortile ove si era verificato l’evento dannoso fosse oggetto di servitù di passaggio a suo favore.

Si trattava in altre parole, non di quelle aree – come ha precisato la giurisprudenza di legittimità – destinate a soddisfare una comunità indifferenziata o aperte ad un numero indeterminato di persone o veicoli, ossia strade per cui sussista la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse, ma di un bene immobile su cui gravava un diritto reale in favore della stessa ricorrente, la quale beneficiava anche di una particolare forma di tutela giudiziaria ex art. 1172 c.c. (denuncia di danno temuto) e dove l’accesso era limitato ai soli titolari di diritti sullo stesso bene.

L’appello è stato, pertanto, respinto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

La redazione giuridica

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