Il pedone viene investito sulle strisce pedonali e dopo due giorni decede: ai familiari e ai congiunti viene liquidato il danno biologico terminale e la perdita parentale (Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 44/2021 del 12 gennaio 2021)
La sentenza a commento decide su tre giudizi instaurati separatamente da congiunti e familiari, e poi riuniti, aventi ad oggetto il medesimo sinistro stradale mortale e la richiesta di risarcimento danni.
I giudizi vengono azionati onde vedere accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo all’autovettura Ford Fiesta che causava, dopo due giorni dall’evento, il decesso del pedone.
In particolare viene dedotto che la vittima, mentre attraversava a piedi, con la bicicletta al seguito, sulle strisce pedonali veniva investito violentemente dalla Ford Fiesta.
La Compagnia assicuratrice dell’auto si costituisce in giudizio e sostiene la responsabilità concorsuale tra il pedone investito sulle strisce pedonali e il veicolo Ford.
La causa viene istruita con produzione documentale e prova testimoniale.
Preliminarmente il Tribunale da atto che il Giudice penale del Tribunale di Lecce pronunciava sentenza di condanna e attribuiva la responsabilità del sinistro al conducente della Ford Fiesta.
Dalla fase istruttoria, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali e dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, emerge che la dinamica del sinistro corrisponde a quella descritta dagli attori, ovverosia che il giorno 29.9.2013, alle ore 18.45, il pedone veniva travolto in procinto di attraversare a piedi sulle strisce pedonali, portando per mano alla sua destra la bicicletta, dall’autovettura Ford Fiesta.
Tale dinamica, inoltre, veniva confermata anche dagli accertamenti tecnici svolti in sede penale.
L’esame autoptico ha accertato che il decesso è ascrivibile “ad arresto cardio -respiratorio per trauma complesso cranio-facciale con ematoma subdurale acuto temporoparieto -occipitale sinistro, focolai lacero-contusivi in regione occipitale e temporale sinistra, emorragia subaracnoidea” e che “la morte è in rapporto di causalità materiale con lesioni di natura traumatica compatibili con il sinistro stradale”.
Ciò acclarato il Tribunale passa al vaglio la liquidazione dei danni ai congiunti.
Preliminarmente, viene scrutinato il danno biologico risarcibile patito dalla vittima, cosiddetto danno biologico terminale, che è rimasta in vita in stato di incoscienza dal 29.9.2013 -giorno del sinistro- al 1.10.2013 e all’uopo vengono utilizzate le Tabelle Milanesi.
Riguardo il danno da perdita parentale invocato dalla nuora e dai nipoti, il Tribunale ricorda che si tratta di un danno “che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” .
Inoltre, la Suprema Corta ha chiarito che tale voce di danno debba essere ristorata anche nei confronti dei nipoti per la perdita del nonno, ovvero della nuora per la perdita del suocero a condizione che abbiano assolto all’onere di provare “l’effettività e la consistenza in concreto della relazione affettiva”.
Nel caso concreto risulta dimostrata la vicinanza morale ed affettiva esistente nel rapporto nonno/nipoti/nuora, pur in difetto di convivenza, ma comunque di vicinanza sia fisica che morale attesa l’attenzione reciprocamente dimostrata tra le parti.
Applicando le Tabelle milanesi viene liquidato l’importo di euro 50.000,00 a ognuno dei nipoti, e l’importo di euro 20.000,00 per la nuora.
Nulla viene riconosciuto alla sorella della vittima a titolo di perdita parentale in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di un’intensità del vincolo parentale idonea a giustificare un danno risarcibile.
Al figlio della vittima viene liquidato l’importo di euro 110.000,00, poiché il rapporto padre-figlio, sebbene non conviventi, era molto intenso anche in punto di frequentazioni.
Alla figlia della vittima viene liquidato l’importo di euro 110.000,00 per le medesime ragioni.
In conclusione, il Tribunale dichiara la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Ford Fiesta e compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di ½, ponendo la restante parte in capo ai convenuti in solido.
Avv. Emanuela Foligno
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