Respinto il ricorso del titolare di una ditta accusato di omicidio colposo in relazione al decesso di un lavoratore schiacciato da una palancola che stava manovrando mediante un vibroinfissore

In materia di infortuni sul lavoro, con specifico riferimento al tema della prevedibilità dell’evento, la valutazione di tale elemento della colpa va compiuta “ex ante”, riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno, e riferendosi alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 28296/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo accusato di omicidio colposo aggravato aggravato dalla violazione di norme cautelari antinfortunistiche per aver cagionato la morte di un dipendente di una ditta edile, schiacciato da una palancola che stava manovrando mediante un vibroinfissore, che si staccava dalla pinza e cadeva, causandone la morte.

La Corte territoriale, conformemente a quanto stabilito dal primo giudice, aveva ritenuto la responsabilità (oltre che del datore di lavoro nelle more deceduto) del legale rappresentante della società che aveva fornito il vibroinfissore, atteso che il manuale d’uso non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una “catena di sicurezza”, cautela che avrebbe impedito l’evento.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge penale – art. 43 c.p. – in tema di prevedibilità ed evitabilità dell’evento e contestuale carenza motivazionale.

In particolare deduceva che la decisione impugnata non spiegava sulla base di quali elementi si potesse sostenere che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare una situazione di pericolo connessa alle indicazioni sulla “catena di sicurezza”, attivandosi di conseguenza, con riferimento al contenuto del manuale d’uso predisposto dalla società costruttrice, e fornito dalla stessa unitamente al vibroinfissore all’azienda per cui operava l’operaio deceduto.

Non era stato dato conto della rimproverabilità dell’evento all’imputato, al di là della violazione della regola cautelare contenuta nel D.P.R. n. 459 del 1996. L’imputato, infatti, era solo il rivenditore del macchinario, e non era stato verificato se lo stesso avesse potuto avvedersi che la formulazione del manuale fosse idonea a giustificare una sorta di superamento della regola prevenzionale afferente l’utilizzo della “catena di sicurezza”.

In realtà, l’imputato era consapevole del fatto che la ditta Freguglia, esperta del settore, aveva ben presente l’obbligo – sancito da precise norme – di utilizzo della catena di sicurezza, per cui non aveva motivo di ritenere che il contenuto del manuale d’uso avrebbe potuto causare l’incidente.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto la doglianza infondata.

Per la Cassazione, le motivazioni delle sentenze di merito avevano dato ampio conto della circostanza che l’imputato si sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa alle (mancate) indicazioni sulla “catena di sicurezza” all’interno del manuale d’uso del macchinario che aveva determinato l’evento mortale.

Già il primo giudice aveva osservato che il manuale d’uso del vibroinfissore fornito dalla ditta del prevenuto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l’obbligo di utilizzare una catena di sicurezza, nonostante tale obbligo sia contemplato nel D.P.R. n. 459 del 1996. Carenza, questa, che integrava la violazione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, che vieta la fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti alla disciplina in materia di sicurezza. Tale norma, per il Tribunale, aveva come diretto destinatario il ricorrente, in quanto venditore del macchinario, avendo egli l’onere di verificare la congruità del prodotto importato e commercializzato e dei suoi accessori rispetto alla normativa in materia di sicurezza; l’espressa indicazione di tale obbligo all’interno del manuale conseguiva alla complessità del macchinario utilizzato e alla pericolosità del tipo di lavorazione adottato.

Sul piano della concreta rimproverabilità dell’evento, invece, la Corte territoriale aveva correttamente indicato gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale che fondavano la conoscibilità in capo all’imputato della non conformità del macchinario, con specifico riferimento al (carente) contenuto del manuale d’uso, e quindi la rappresentabilità in capo al medesimo della specifica situazione di rischio poi concretizzatasi.

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Infortunio in itinere non denunciato al datore di lavoro

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui